Sentenza del 13/12/2022 n. 7865 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania Sezione/Collegio 9

Decisioni

  • 006560/2021 - FAVOREVOLE ALL' UFFICIO

Massime

\U00A0MASSIMA N 16/2022 TRIBUTI DOGANALI - RAVVEDIMENTO OPEROSO - INVITO AL PAGAMENTO - PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI - LEGITTIMITÀ

Per i tributi doganali e per le accise, amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il ravvedimento operoso è esperibile anche dopo la constatazione della violazione (PVC), ma prima della emissione degli atti impositivi, atteso che, per i suddetti tributi, la normativa vigente (art. 13 comma 1-ter del D.lgs. 472/97) inibisce il ravvedimento in caso di notifica di atti di liquidazione e di accertamento; peraltro, unitamente alla sanzione ridotta, ai sensi del 2° comma dell'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, deve essere contestualmente eseguito il pagamento del tributo o della differenza (quando dovuti), nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Riferimenti normativi: Art. 13 D.lgs. 472/97.

Pres. ed Est. Gabriele Di Maio


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

L'importo dell'imposta di bollo versato a titolo di imposta straordinaria ex art 13 bis d.l. 78/2009, ovvero a seguito dell'esperita procedura dello scudo fiscale, (norma che prevede che il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento dell'imposta), non può ritenersi assolto dal contribuente, conformemente al regime di segretezza, atteso che la circolare n. 29/E del 5 luglio 2012, redatta dalla Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità di perdita del regime di segretazione dei conti utilizzati per le operazioni di emersione per effetto di prelievi, e conformemente all'art. 19 d.l. 201 del 2011 ha previsto che nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attivita' finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. (S.A.).

Riferimenti normativi: d.l. 78/09, art. 13 bis; d.l. 201/11, art. 19.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del d.lgs. n.472 del 18/12/1997, e succ. modificazioni. Il comma 2, dell'art. 11, d.lgs. 504/92 (ICI), che prevedeva i termini per l'accertamento ICI, è stato abrogato dal comma 173 dell'art.11, Legge 296 del 27/12/2006, con decorrenza dal 2007. Trattandosi di ICI 2008, tempestiva deve dunque ritenersi la notifica al 16.10.2013. (S.A.).

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/97, art. 16, 17; d.lgs. 504/92, art. 11.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del d.lgs n. 472 del 1997, implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della sanzione, rappresenta una scelta del contribuente per il pagamento della sanzione in misura ridotta, sicché non può essere invocato per ottenere il rimborso di quanto corrisposto, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 o ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000, poiché tali disposizioni si applicano esclusivamente nel caso di sanzioni imposte dalla Amministrazione.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In materia di spese per la riqualificazione energetiche di edifici, sono previste agevolazioni fiscali a vantaggio del contribuente ma anche obblighi per scongiurare potenziali fenomeni di evasione o frode fiscale. Per cui l'omessa comunicazione all'ENEA, nel termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, dei dati inerenti i lavori di riqualificazione energetica, in violazione dell'art. 4, comma 1-bis, lettera b), del d.m. 19 febbraio 2007, adottato in attuazione dell'art. 1, commi 348 e ss., della legge n. 296 del 2006, senza che sia stata effettuata la remissio in bonis ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 16 del 2012, comporta la perdita del diritto alle detrazioni d'imposta. Il mancato invio all'ENEA, dunque, si traduce nell'esclusione di un possibile controllo sulle opere eseguite e, in definitiva, della verifica se agli interventi eseguiti conseguono i risparmi energetici per i quali il Legislatore riconosce il beneficio della detrazione fiscale. Riferimenti normativi: art. 1, commi 348 e ss., l. n. 296 del 2006

In materia di spese per la riqualificazione energetiche di edifici, sono previste agevolazioni fiscali a vantaggio del contribuente ma anche obblighi per scongiurare potenziali fenomeni di evasione o frode fiscale. Per cui l'omessa comunicazione all'ENEA, nel termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, dei dati inerenti i lavori di riqualificazione energetica, in violazione dell'art. 4, comma 1-bis, lettera b), del d.m. 19 febbraio 2007, adottato in attuazione dell'art. 1, commi 348 e ss., della legge n. 296 del 2006, senza che sia stata effettuata la remissio in bonis ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 16 del 2012, comporta la perdita del diritto alle detrazioni d'imposta. Il mancato invio all'ENEA, dunque, si traduce nell'esclusione di un possibile controllo sulle opere eseguite e, in definitiva, della verifica se agli interventi eseguiti conseguono i risparmi energetici per i quali il Legislatore riconosce il beneficio della detrazione fiscale. Riferimenti normativi: art. 1, commi 348 e ss., l. n. 296 del 2006

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