Per i tributi doganali e per le accise, amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il ravvedimento operoso è esperibile anche dopo la constatazione della violazione (PVC), ma prima della emissione degli atti impositivi, atteso che, per i suddetti tributi, la normativa vigente (art. 13 comma 1-ter del D.lgs. 472/97) inibisce il ravvedimento in caso di notifica di atti di liquidazione e di accertamento; peraltro, unitamente alla sanzione ridotta, ai sensi del 2° comma dell'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, deve essere contestualmente eseguito il pagamento del tributo o della differenza (quando dovuti), nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Riferimenti normativi: Art. 13 D.lgs. 472/97.
Pres. ed Est. Gabriele Di Maio