Sentenza del 17/10/1986 n. 6096 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

IVA REGISTRO CAVA CONCESSIONE DI ESTRAZIONE DA PARTE DEL COMUNE SOGGETTIVITA' PASSIVA AI FINI IVA ESCLUSA

Qualora il Comune stipuli un atto negoziale di concessione del diritto di escavazione ed estrazione di ghiaia, sabbia e terreno da riempimento in qualita' di mero proprietario concedente dell'area e non gia' quale Ente pubblico, avente per oggetto esclusivo, o principale, l'esercizio di attivita' commerciali od agricole, detto atto negoziale sara' soggetto alla sola imposta di registro per mancanza del presupposto soggettivo dell'Ente su detto, richiesto ai fini IVA.


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In tema di imposta comunale sugli immobili e con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'ICI a carico di detti enti (e successivamente dei loro assegnatari), in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo (o di parti di esso). Questo principio si sottrae ai dubbi di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il carattere temporaneo dell'acquisizione in proprieta' di detti alloggi fino al momento della traslazione del diritto dominicale in favore dei singoli compratori, non interferisce sui presupposti impositivi, ne' crea ingiustificate disparita' di trattamento, trattandosi di prelievo tributario che e' correlato all'obiettiva esistenza del fabbricato, non al profitto ricavabile con il suo godimento o con la sua cessione e che, inoltre, gravando sul proprietario, segue l'eventuale temporaneita' del suo diritto, automaticamente trasferendosi, in caso di alienazione, sull'acquirente. *Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria

Nel caso di proprieta' superficiaria il soggetto passivo dell'imposta va individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del dlg n. 504 del 1992, nel proprietario dell'edificio realizzato su suolo altrui e non gia' nel concedente proprietario del suolo. Con riguardo ad un terreno comunale concesso in superficie a cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'ICI a carico della cooperativa stessa o degli assegnatari in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

In tema di imposta comunale sugli immobili (Ici), l'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, il quale esclude l'autonoma tassabilita' delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione alla cosa della qualita' di pertinenza sul criterio fattuale e cioe' sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra cosa, con implicito riferimento alla definizione fornita dall'art. 817 del codice civile, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta al servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, il quale esclude l'autonoma tassabilita' delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione alla cosa della qualita' di pertinenza sul criterio fattuale e cioe' sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra cosa, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta al servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha considerato come pertinenza un giardino asservito al fabbricato mediante recinzione in muratura, e cio' nonostante l'avvenuto frazionamento catastale, perche' ritenuto destinato al servizio ed ornamento del fabbricato medesimo). * Massima tratta dal CED della Cassazione.

Un ente pubblico (nella specie il Consorzio Autonomo del Porto di Napoli) concessionario di beni demaniali non e' tenuto al pagamento dell'ILOR sul reddito dei fabbricati avuti in concessione, atteso che il presupposto della tassazione di tale reddito e' costituito, ai sensi dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, dal possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra, suscettibili di reddito autonomo, ed in tale tassativa elencazione non e' consentito inserire il concessionario di beni demaniali, che puo' essere semmai assimilato all'inquilino o a colui che goda di un comodato.

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