In tema di accertamento del reddito d'impresa ai fini IRPEF ed ILOR, se alla morte dell'imprenditore individuale l'impresa non cessa con una necessaria fase di liquidazione, si deve presumere che essa venga continuata in una forma di comunione da tutti i chiamati all'eredita', e, quindi, tra di loro e' legittimamente configurabile, in mancanza di atti formali, una societa' di fatto. Deve di conseguenza ritenersi, per il principio dell'affidamento e della necessaria tutela dei terzi, che ogni chiamato all'eredita' che voglia restare estraneo alla continuazione dell'impresa deve formulare una rinunzia espressa nelle forme di legge, non essendo sufficiente il fatto che l'eredita' non sia stata accettata. Questa presunzione non e' certamente di carattere assoluto, ma e' "iuris tantum" e ammette la prova del contrario, intesa a dimostrare o che nessun atto di gestione dell'impresa e' stato compiuto o che gli atti di gestione sono stati compiuti da alcuni soggetti e non da altri.(*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.