Sentenza del 13/05/2016 n. 9848 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Svolgimento del processo

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, con due mezzi, avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Sicilia, Sezione staccata di Messina, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Messina che, sul ricorso della B. C. S.r.l., aveva annullato l'avviso di accertamento nei suoi confronti emesso per maggiore imposta Irpeg relativa all'anno 1992.

I giudici di secondo grado hanno infatti ritenuto decorso il termine lungo per impugnare essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 13/5/2003 ed essendo stato invece l'appello proposto con ricorso notificato in data 7/7/2005.

L'intimata non ha svolto difese nella presente sede.

Motivi della decisione

2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono - in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 - violazione o falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, per avere i giudici d'appello omesso di applicare la sospensione dei termini per impugnare prevista dal comma 6 di tale disposizione per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi dello stesso articolo: sospensione dapprima prevista fino al 30/6/2003 e quindi prorogata, dal D.L. n. 355 del 2003, art. 23-decies, convertito in L. n. 47 del 2004 , fino al 1/6/2004. La censura è corredata da quesito di diritto.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, in relazione la medesima questione, anche vizio di motivazione.

4. In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

A decorrere dal 1 gennaio 2001 (data di operatività delle Agenzie fiscali, secondo il disposto del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1) sono stati trasferiti alle Agenzie fiscali tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze in materia tributaria facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze ( D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1), ivi compresa la gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l'Amministrazione statale (con subentro dell'Agenzia fiscale ex lege, a titolo di speciale successione particolare: sul punto, ex plurimis, Cass. n. 2608 del 2007; Sez. U., n. 3118 del 2006). Dopo tale data, pertanto, detto Ministero (già denominato Ministero delle finanze) è divenuto privo di legittimazione passiva o attiva nel giudizio di cassazione, essendo unica legittimata l'Agenzia fiscale competente.

Nel caso di specie il giudizio di appello è certamente iniziato successivamente a tale data e il Ministero del resto non risulta esserne stato parte.

Non avendo l'intimata svolto difese nel presente giudizio, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

5. E' fondato il primo motivo di ricorso.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6 (il quale stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, "per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio") dev'essere interpretato nel senso dell'operatività automatica della sospensione dei termini di impugnazione, fatta salva la sola ipotesi costituita dalla proposizione di specifica istanza di trattazione da parte del contribuente. Tale istanza, peraltro, non può che riguardare il giudizio di gravame, non potendosi dal comportamento del medesimo, che abbia reso inoperante la sospensione del procedimento pendente nel precedente grado del giudizio (nella specie, il processo di primo grado), desumere la volontà di rendere inoperante anche la sospensione del termine di impugnazione della conseguente sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 4515/09; 1654/10; 11170/10; 22552/12; 7647/14).

Non risultando nel caso di specie alcun riferimento in sentenza ad una siffatta ipotesi di inoperatività, la decisione impugnata, nel ritenere tardivo l'appello, è incorsa in palese violazione di tale disposizione, da essa infatti discendendo che, computata la prescritta sospensione, l'appello, in quanto proposto in data 7/7/2005 deve ritenersi perfettamente tempestivo.

6. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, Sezione staccata di Messina, in diversa composizione, affinché dia corso al proposto gravame, provvedendo altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze;

accoglie il primo motivo del ricorso in quanto proposto dall'Agenzie delle entrate; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, Sezione staccata di Messina, in diversa composizione, affinché dia corso al proposto gravame, provvedendo altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2016

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