Sentenza del 13/05/2016 n. 9848 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Codice di procedura civile.
Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.(1)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni in materia di definizioni agevolate. Copertura finanziaria.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
Chiusura delle liti fiscali pendenti. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n.212, i contribuenti che non hanno effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al presente articolo, possono provvedervi entro il 16 marzo 2004. Tale termine e' stato cosi' prorogato dall'art.34 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326. Lo stesso termine e' stato ulteriormente prorogato al 22 marzo 2004 dall'art.1, secondo comma, lett.a), D.M. 16 gennaio 2004 per i casi previsti dal primo comma dello stesso art.1. Per l'ambito di applicazione dell'art. 16 vedi art. 2, comma 49, L 24 dicembre 2003, n. 350. Per la proroga dei termini v. D.M. 8 aprile 2004.)
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (N.D.R.: "V. D.P.C. 10 aprile 2001, in G.U. 1/5/2001 n. 104")
Istituzione delle agenzie fiscali. (NDR: "Ai sensi dell'art. 4, secondo comma, DM 23 gennaio 2001, in G.U. 12 febbraio 2001 n. 35, le agenzie fiscali sono esonerate dall'applicazione del disposto di cui all'art. 66, secondo comma, L. 23 dicembre 2000 n. 388.")
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