Sentenza del 27/09/2005 n. 18853 - Corte di Cassazione

Massime

ICI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - FABBRICATI DI PROPRIETA' DI COOPERATIVA - TERRENI DI PROPRIETA' DEI SINGOLI SOCI - ESENZIONE PER I FABBRICATI RURALI - SPETTANZA - ESCLUSIONE

L'attribuzione della qualifica di rurale ad un fabbricato prevede espressamente, tra le altre condizioni, che le costruzioni appartengano al medesimo proprietario del terreno a cui sono asservite. Nel caso di specie non vi e' identita' soggettiva tra il possessore dei fabbricati (una cooperativa) e i proprietari, ovvero i conduttori o utilizzatori, dei terreni a cui i fabbricati sono funzionalmente strumentali (i soci della stessa cooperativa), attesa la personalita' giuridica di cui gode la cooperativa che la distingue soggettivamente dai singoli soci. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.


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Intema di TARI, l'esenzione dal tributo prevista dal Regolamento comunale per "ilocali e le aree adibite ad ufficio e servizi di proprietà comunale" non puòesser utilmente invocata da coloro che detengono immobili di proprietà delComune in virtù di una convenzione. Ed infatti, utilizzando beni (dai qualitraggono economicamente un vantaggio) che sono pur sempre suscettibili diprodurre rifiuti, essi sono soggetti all'applicazione della regola eurounitaria"chi inquina paga" con conseguenza debenza del tributo (nella specie, ilcontribuente era gestore, giusta convenzione stipulata con il Comune, di uno stabilimentobalneare con annesso locale bar, di proprietà del medesimo Comune).

La disciplina che ha introdotto l'esenzione della prima casa di abitazione dall'ICI a decorrere dal 2008, il DL 27 maggio 2008 n. 93, postula che il soggetto passivo che ne può beneficiare sia una persona fisica e non una persona giuridica. Pertanto, è da escludere la sussistenza dei presupposti per cui una società possa beneficiare dell'agevolazione in oggetto, in ragione dell'obbligo di stretta interpretazione delle disposizioni in materia di agevolazione. Infatti, anche in caso di società semplice, si ha di fronte un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre il regime agevolativo impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzino il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma. Nel caso di specie, la proprietà degli immobili oggetto di accertamento apparteneva a una società semplice i cui soci risultavano titolari solo di una quota ideale, e non erano titolari di diritti reali sullo specifico immobile utilizzato come abitazione principale, essendo irrilevante che avessero trasferito la propria residenza nello stesso e che lo utilizzassero come abitazione del proprio nucleo familiare.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di imposta comunale sugli immobili e con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'ICI a carico di detti enti (e successivamente dei loro assegnatari), in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo (o di parti di esso). Questo principio si sottrae ai dubbi di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il carattere temporaneo dell'acquisizione in proprieta' di detti alloggi fino al momento della traslazione del diritto dominicale in favore dei singoli compratori, non interferisce sui presupposti impositivi, ne' crea ingiustificate disparita' di trattamento, trattandosi di prelievo tributario che e' correlato all'obiettiva esistenza del fabbricato, non al profitto ricavabile con il suo godimento o con la sua cessione e che, inoltre, gravando sul proprietario, segue l'eventuale temporaneita' del suo diritto, automaticamente trasferendosi, in caso di alienazione, sull'acquirente. *Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria

L'art 9, comma 3, del D.L. 26 febbraio 1993, n.È557, nel fissare le condizioni per il riconoscimento della ruralita' degli immobili destinati ad edilizia abitativa, prescinde dall'appartenenza ad unico proprietario del terreno e del fabbricato "asservito", ritenendo sufficiente (lettera a), con le ulteriori implicazioni di cui alla lettera b la titolarita' "di altro diritto reale sul terreno", "di affittuario del terreno stesso" o, piu' ampiamente, la conduzione "ad altro titolo" del terreno cui l'immobile e' asservito. Onde, ai sensi della disciplina piu' recente non e' piu' necessario il concorso dei titoli di proprieta' del terreno e del fabbricato in capo al medesimo soggetto, essendo sufficiente la conduzione del terreno cui l'immobile e' asservito a qualunque titolo, e, quindi, anche quale ente conferitario degli stessi. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Con riguardo alla vendita di un bene, oggetto di comproprieta', da parte dei rispettivi comunisti, l'assoggettamento dell'intero contratto ad IVA, anziche' ad imposta di registro, secondo le previsioni degli articoli 1 e 4 del DPR. 26.10.1972, n. 633, (modificato dal DPR. 29.1.1979, n. 24), postula la dimostrazione di una societa' commerciale, anche di fatto, che sia costituita dagli alienanti ed al cui patrimonio appartenga il bene medesimo, considerato che, in mancanza di tale prova, difetta la possibilita' di ricondurre la vendita nell'ambito di "esercizio di impresa", in quanto l'unica impresa configurabile, rispetto al contratto unitariamente inteso, e' quella formata da tutti i venditori.

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