In tema di condono fiscale, il terzo comma dell'art. 32 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516 - il quale dispone che i giudizi sospesi si estinguono a seguito della comunicazione dell'intervenuta liquidazione definitiva - non detta alcuna prescrizione circa la forma di tale adempimento e da cio' non puo' che inferirsi che la comunicazione puo' rivestire qualsiasi forma risulti idonea al suo scopo, che e' quello di rendere edotta la Commissione tributaria dell'intervenuta liquidazione definitiva, perche' possa pronunciare l'estinzione del giudizio in corso (nella specie si e' ritenuta idonea comunicazione la dichiarazione che la liquidazione definitiva era effettivamente intervenuta, resa dal rappresentante dell'ufficio durante l'udienza di discussione davanti alla Commissione tributaria).