Sentenza del 19/09/1995 n. 9885 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

CONDONO FISCALE - INTERVENUTA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA - COMUNICAZIONE EX ART 32 DL N 429 DEL 1982 - FORMA - FATTISPECIE

In tema di condono fiscale, il terzo comma dell'art. 32 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516 - il quale dispone che i giudizi sospesi si estinguono a seguito della comunicazione dell'intervenuta liquidazione definitiva - non detta alcuna prescrizione circa la forma di tale adempimento e da cio' non puo' che inferirsi che la comunicazione puo' rivestire qualsiasi forma risulti idonea al suo scopo, che e' quello di rendere edotta la Commissione tributaria dell'intervenuta liquidazione definitiva, perche' possa pronunciare l'estinzione del giudizio in corso (nella specie si e' ritenuta idonea comunicazione la dichiarazione che la liquidazione definitiva era effettivamente intervenuta, resa dal rappresentante dell'ufficio durante l'udienza di discussione davanti alla Commissione tributaria).


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In materia di definizione agevolata delle pendenze tributarie (cosi' detto condono), a norma degli artt. 14 e 18 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, come modificati dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, la dichiarazione integrativa del contribuente che sia soltanto semplice, in quanto non contenente l'espressa ed onnicomprensiva richiesta di definizione automatica ai sensi del successivo art. 19, non impedisce accertamenti in rettifica nei limiti indicati dall'art. 18, ne' impedisce il prosieguo delle eventuali controversie per quanto attiene alla differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla stessa dichiarazione integrativa. Ne consegue che, in presenza di una dichiarazione integrativa di tale specie e nel corso delle dette controversie difettano le condizioni per l'operativita' degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986, preclusiva della notificazione di avvisi di accertamento dopo il 14 luglio 1982 nei soli casi di istanza idonea a provocare il cosi' detto condono automatico. -------------------------- Conf. sen. Cass. n. 8884 del 23 luglio 1992. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di condono tributario, la facolta' di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti al 31 dicembre 1994 davanti alle commissioni tributarie, conferita ai contribuenti dall'art. 2 - quinquies del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656, attribuisce all'inoltro della prescritta domanda ed al pagamento di una somma correlata all'importo dell'imposta accertata l'effetto di estinguere i relativi giudizi per intervenuta cessazione della materia del contendere, fermo restando il potere dell'ufficio finanziario di rilevarne successivamente l'insussistenza dei presupposti, richiedendo la revoca dell'ordinanza emessa dal giudice. La dichiarazione giudiziale di estinzione non e', fra l'altro, subordinata alla riscossione delle somme il cui pagamento e' previsto - nella specie, in tema di accertamento dell'IVA dall'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - in ipotesi di pendenza di giudizio, le quali, a norma del comma 6 dell'art. 2 - quinquies del D.L., ed in deroga all'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ., "restano comunque dovute" e sono riscosse autonomamente a titolo definitivo "a seguito della definizione", senza alcun diritto del ricorrente alla restituzione di quanto eventualmente gia' versato. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

In tema di IVA, qualora l'avviso di rettifica della dichiarazione annuale irroghi anche una pena pecuniaria, la circostanza che sia ancora pendente il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di constatazione, concesso al contribuente per la definizione in via breve dell'infrazione, non determina di per se', ai sensi dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (anche nel testo anteriore alla sostituzione operata con l'art. 3 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge n. 165 del 1990), l'invalidita' di detta sanzione, che resta caducata ed assorbita solo se ed in quanto il contribuente medesimo si avvalga di quella facolta'. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di condono tributario ai sensi del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982 n. 516), e per il caso in cui il perfezionarsi del condono stesso abbisogni di un provvedimento con cui l'ufficio liquidi il "quantum", trova applicazione l'art. 20 terzo comma di detta normativa, che accorda per l'indicata liquidazione il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione integrativa, senza possibilita' di distinguere a secondo che l'istanza di definizione agevolata sia stata o meno preceduta da accertamento.

A norma degli artt. 14 e 18 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, come modificati dalla legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516, in materia di definizione agevolata delle pendenze tributarie (cosi' detto condono), la dichiarazione integrativa del contribuente che sia soltanto semplice, in quanto non contenente l'espressa ed omnicomprensiva richiesta di definizione automatica ai sensi del successivo art. 19, non impedisce accertamenti in rettifica nei limiti indicati dall'art. 18, ne' impedisce il prosieguo delle eventuali controversie per quanto attiene alla differenza tra l'imponibile accertato e quello risultante dalla stessa dichiarazione integrativa. Ne consegue che, in presenza di una dichiarazione integrativa di tali specie e nel corso delle dette controversie difettano le condizioni per l'operativita' degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 1986, preclusiva della notificazione di avvisi di accertamento dopo il 14 luglio 1982 nei soli casi di istanza idonea a provocare il cosi' detto condono automatico.

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