Sentenza del 31/05/2016 n. 11344 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IVA - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESCLUSIONI - CONVENZIONE STUPULATA AI SENSI DELLA LR LOMBARDIA N 9 DEL 1999 - CESSIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - OPERAZIONE IMPONIBILE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO

In tema di IVA, la cessione gratuita di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, conclusa in attuazione di una convenzione stipulata ai sensi della l.r. Lombardia n. 9 del 1999, costituisce modalità alternativa all'assolvimento dell'obbligo di pagamento degli oneri conseguenti al rilascio di concessioni edilizie relative a fondi rimasti in proprietà del cedente, e non è, pertanto, un'operazione imponibile. Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di imposta di registro, le convenzioni provinciali in materia urbanistica di cui all'art. 40 bis della l. prov. n. 13 del 1997 non hanno natura negoziale ma costituiscono accordi, integrativi o sostitutivi, di provvedimenti amministrativi in relazione all'interesse pubblico alla pianificazione urbanistica, privi della funzione "permutativa" tra prestazione del privato ed azione della pubblica amministrazione: di conseguenza sono assoggettate ad imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, come confermato dall'art. 20, commi 2 e 3, della l. n. 10 del 1977, applicabile a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi e convenzioni tra privati ed enti pubblici.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, in attuazione degli impegni assunti con una convenzione di lottizzazione, è una modalità alternativa all'assolvimento dell'obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi comunali ed ha, come questi ultimi, natura di prestazione patrimoniale imposta, sicché è esclusa sia dal campo di applicazione dell'IVA, sia dalle imposte sul reddito.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, la fruizione del credito di imposta secondo il regime originario di ammissione previsto dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000, richiede che l'acquisto della proprietà dei nuovi beni sia anteriore all'8 luglio 2002, senza che possa, quindi, rilevare nè la stipula di un contratto preliminare nè il versamento di una caparra, aventi effetti meramente obbligatori tra le parti.

(Massima tratta dal CED della Cassazione)

In tema di contributi consortili per opere di bonifica, ai sensi dell'art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati.

In tema di INVIM, qualora l'edificazione delle aree fabbricabili sia subordinata all'accollo delle spese di urbanizzazione primaria o secondaria, non puo' essere esclusa, in presenza di convenzione o di altro impegno stipulato con i Comuni ovvero di delibera comunale specificamente adottata al riguardo, la maggiorazione delle spese incrementative di cui all'art. 13 d.P.R. n. 643 del 1972, in ragione del fatto che non siano state emesse le relative fatture. Massima tratta dal CED della Cassazione.

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