Sentenza del 29/03/1995 n. 3746 - Corte di Cassazione

Massime

RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - OMESSA INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE - PREVALENZA DELLE DICHIARAZIONI RESE IN SEDE AMMINISTRATIVA RISPETTO A QUELLE RESE IN GIUDIZIO - LIBERA VALUTAZIONE DELLE PROVE DA PARTE DEL GIUDICE - NON SUSSISTONO I VIZI DI LEGITTIMITA' DENUNCIATI

L'utilizzo ai fini probatori da parte dei giudici di merito della dichiarazione confessoria resa dall'assicurato a funzionari ispettivi dell'INPS in sede stragiudiziale e' pienamente legittimo e, pertanto, non configura ne' violazione o falsa applicazione di norme di diritto ne' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.


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Quando l'atto impositivo dell'ufficio tributario non presenta profili di nullita' ne' la sua motivazione si presenta come assolutamente mancante o totalmente carente ma semplicemente insufficiente, il giudice tributario deve, sulla base degli elementi oggettivi acquisiti e delle presunzioni ritenute condivisibili, giungere alla quantificazione del reddito ritenuta congrua rispetto a tali elementi. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Tenuto conto che le agevolazioni in materia d'Ilor e d'Irpeg previste dagli artt. 102 e 105 del DPR n. 218/1978 per le nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno d'Italia sono subordinate a requisiti e a modalita' d'applicazione di natura si e' affetta da vizio di violazione di legge e da quello, collegato, di omessa motivazione la sentenza che riconosca la spettanza di entrambi i benefici con argomentazioni applicabili ad uno solo di essi. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

L'omessa conservazione di bolle di accompagnamento, la mancanza di alcune pagine del registro degli inventari e l'omessa redazione dell'inventario delle rimanenze (irregolarita' ripetute in piu' anni) sono di tale gravita' da giustificare il ricorso, da parte dell'Ufficio Iva, all'accertamento induttivo; pertanto, spetta al contribuente dimostrare che si tratta di infrazioni "non gravi" tali da non consentire l'accertamento induttivo. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

La conferma da parte delle Commissioni Tributarie della legittimita' dell'accertamento del maggior reddito, fondato su elementi presuntivi tratti dalla contabilita' e su altri elementi di fatto, quali la tipologia e quantita' della clientela, non puo' essere sindacata in sede di giudizio di legittimita' ove non siano ravvisabili erronee valutazioni da parte del giudice di merito ne' incongruenze nella motivazione della sentenza impugnata. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

La denuncia anonima non ha valore di indizio in quanto, essendo qualificabile alla stregua di un semplice sospetto, non e' idonea a rendere noto alcun fatto. Pertanto, affinche' una denuncia anonima purche' dettagliata assuma valore probatorio ai sensi dell'ari. 2727 c.c. e' necessario l'esperimento di ulteriori attivita' di indagine da parte dell'amministrazione finanziaria. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

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