Sentenza del 02/07/2014 n. 15049 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Codice di procedura civile.
Art. 155. Computo dei termini.
Art. 325. Termini per le impugnazioni.
Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.(1)
Art. 378. Deposito di memorie.(1)
Art. 384. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito.
Codice di procedura penale.
Divieto di pubblicazione di atti e di immagini. (N.D.R.: Rubrica cosi' sostituita dall'art. 14, L. 16 dicembre 1999, n. 479.)
Forme dei provvedimenti del giudice.
Approvazione del testo del codice civile.
Onere della prova.
Presunzioni semplici.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Legge finanziaria 2005. (N.D.R.: (1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.L 30 giugno 2005 n 115, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 2005 n.168, il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui al comma 155, primo periodo del presente articolo, e' prorogato al 10 agosto 2005 per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. (2) Con sentenza n. 6 del 10 marzo 2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 103 dell'art 1 nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli Venezia Giulia. (3) Con sentenza n. 118 del 24 marzo 2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 111 e 153 (4) Con sentenza n. 133 del 31 marzo 2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 248 nella parte in cui non prevede che la sua attuazione e l'erogazione delle risorse avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. (5) Con sentenza n. 134 del 31 marzo 2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 169 nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" anziche' "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".)
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche.
Poteri degli uffici. (3)
Accessi, ispezioni e verifiche.
Accertamento sintetico.
Accertamento d' ufficio.
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Attribuzione e poteri degli uffici dell'imposte sul valore aggiunto. (N.D.R.: L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo, dapprima fissata al 1 luglio 2005 ai sensi dell'art. 1, comma 404, L. 30 dicembre 2004 n.311, e' stata ulteriormente prorogata al 1 gennaio 2006 dal provv. 1 luglio 2005 dell'Agenzia delle entrate.)
Rettifica delle dichiarazioni.
Accertamento induttivo.
Collaborazione della Guardia di Finanza.
Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.
RegistratiSentenze.io 2023