Sentenza del 18/02/2015 n. 3215 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Codice di procedura civile.
Art. 112. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.(1)
Art. 366. Contenuto del ricorso.(1)
Approvazione del testo del codice civile.
Efficacia probatoria contro l'imprenditore.
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.
Operativita' delle presunzioni.
Norma finale.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
(Disposizioni in materia di entrata). (TESTO REDAZIONALE: "Il termine di cui ai commi 88 e 91 del presente articolo, e' stato soppresso dall'art. 19, comma 5, legge 23/12/1998, n.448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", in G.U. 29/12/1998 n. 302. Ai sensi dell'art. 4, comma 9, legge 23/12/1999 n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in G.U. 27/12/1999 n 302, le disposizioni di cui ai commi 86, 99, 99-bis, 100 e 102 "si applicano fino alla piena operativita' dell'Agenzia del demanio di cui all'art. 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300")
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa' e degli enti equiparati.
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Presunzioni di cessione e di acquisto. (N.D.R.: L'art. 5 secondo comma DPR 10 novembre 1997 n. 441 - recante "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessioni e di acquisto", in GU 23 dicembre 1997 n. 298 - ha disposto che "ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituite le norme contenute nell'articolo 53 del DPR n. 633 del 1972; i riferimenti a queste ultime norme contenute in ogni altro testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del presente regolamento").
Rettifica delle dichiarazioni.
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