Sentenza del 25/02/2008 n. 4751 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ATTIVO EREDITARIO - PRESUNZIONE LEGALE DI ESISTENZA DI DANARO GIOIELLI E MOBILIA - CRITERIO DI CALCOLO

In tema di imposta di successione, l'art. 9, comma 2, del d.lgs 31 ottobre 1990, n. 346 - che prevede che il denaro, i gioielli e la mobilia si presumono compresi nell'attivo ereditario per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore - deve essere interpretato nel senso che il valore presunto di tali beni comprenda anche quanto eventualmente dichiarato dal contribuente. *Massima redatta dal servizio di documentazione economica tributaria


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In tema d'imposta sulle donazioni e successioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario, occorre avere riguardo al valore del patrimonio netto delle stesse risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, che è vincolante sia per l'Amministrazione finanziaria sia per il contribuente, sicché non possono essere utilizzate risultanze tratte da documenti diversi (nella specie, l'ulteriore "bilancio infrannuale" non regolarmente approvato), nè può rilevare, alla stregua di un mutamento sopravvenuto, idoneo a limitare la valorizzazione in base all'ultimo bilancio, la distribuzione di utili e dividendi avvenuta in violazione dell'art. 2433, comma 2, c.c. (Massima tratta dal CED della Cassazione)

In tema di imposta sulle successioni, l'art. 9, comma secondo, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - secondo il quale "si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore", - fa riferimento a denaro, gioielli e mobilia di diretta pertinenza del defunto. Pertanto, con riguardo - in particolare - al denaro, rientra nell'ambito di applicazione della norma soltanto quello sul quale il defunto esercitasse un diritto di proprieta' e non il denaro che avesse formato oggetto di un deposito in conto corrente bancario, atteso che in tal caso la proprieta' del denaro appartiene alla banca ed il cliente e' titolare di un semplice diritto di credito. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, per gli atti che hanno ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'art. 51, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, secondo il quale il valore dichiarato "e' controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda" "al netto delle passivita' risultanti dalle scritture contabili obbligatorie", non pone deroghe al criterio, dettato in generale al secondo comma dello stesso articolo, dell'accertamento del valore secondo il parametro del "valore venale in comune commercio", nel senso che non sussiste alcun vincolo alle scritture contabili, se non con riferimento alle eventuali passivita' di cui l'ufficio finanziario deve tenere conto. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

In tema di imposta di registro, l'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 preclude all'Ufficio finanziario il potere di accertare un valore venale superiore se il valore dell'immobile - iscritto in catasto con attribuzione di rendita - sia stato dichiarato in misura non inferiore all'importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento e il risultato di tale operazione per il parametro normati- vo, ma non attribuisce al contribuente il diritto di ottenere, in ogni caso, la determinazione della base imponibile tramite il meccanismo di calcolo sopra indicato. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di imposta sulle successioni, si considerano appartenenti all'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia calcolati presuntivamente in misura pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, a meno che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso. I presupposti per la non applicazione della quota presuntiva determinata in maniera forfetaria, altrimenti operante automaticamente, sono l'analiticità dell'inventario e la redazione dello stesso in conformità alle norme codicistiche.

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