Sentenza del 13/09/2005 n. 18120 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite

Testo

                    Svolgimento del processo  

 Con sentenza   12   ottobre   2000,  n.  2698,  il  Tribunale  di  Firenze  

respingeva l'opposizione proposta dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia
delle Entrate avverso il decreto ingiuntivo emesso il 1 luglio 1998, dal
Presidente del medesimo Tribunale, su ricorso di G.P.; costui aveva agito in
via monitoria per ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso
dovutogli per Irpef relativa al 1991 ed ammontante a lire 16.057.000, oltre
interessi.
Con sentenza del 14 giugno-30 luglio 2002, n. 975, la Corte di appello
di Firenze respingeva l'impugnazione proposta dal Ministero delle finanze e
dall'Agenzia delle Entrate ed accoglieva, invece, l'appello incidentale di
G.P., concernente la mancata condanna, in primo grado, dell'Amministrazione
alle spese.
La Corte ribadiva che la controversia, non involgendo questioni
sull'esistenza e l'entita' del credito d'imposta, risultanti dalla missiva
dell'Amministrazione, il cui contenuto era stato confermato dall'ufficio
destinatario, doveva ritenersi devoluta alla giurisdizione dell'Autorita'
giudiziaria ordinaria ed alla competenza del Tribunale, avuto riguardo alla
materia dibattuta.
Il Ministero delle finanze e l'Agenzia delle Entrate ricorrono avverso
tale sentenza, sulla base di un unico motivo. Resiste, con controricorso,
G.P..

                         Motivi della decisione  

 Con l'unico  motivo  di  ricorso  si  deduce  difetto di giurisdizione del  

giudice ordinario rispetto alle Commissioni tributarie in relazione all'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all'art. 360, comma 1, n.
1), del codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione
dell'art. 42, commi 2 e 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione
all'art. 360, comma 1, n. 3), del codice di procedura civile.
Si sostiene che la nota, in data 11 agosto 1997, dell'Ufficio
distrettuale delle imposte dirette di Firenze, inviata (oltre che al
contribuente) all'Intendenza di finanza di Firenze, conteneva una proposta
di rimborso e non integrava, quindi, alcun riconoscimento del debito da
parte della competente Intendenza, la quale non aveva emesso alcun
ordinativo di pagamento ne' confermato la proposta, in quanto le diciture
"convalidata" e "rimborso spettante", apposte in calce alla nota stessa, non
provenivano da tale ufficio, ma dallo stesso ufficio proponente.
Il ricorso deve per altro essere rigettato in adesione all'orientamento
espresso dalla sentenza di queste Sezioni Unite n. 10725 del 22 luglio 2002
(cui si possono affiancare le sentenze sempre delle Sezioni Unite 26 gennaio
2001, n. 8; 4 settembre 2001, n. 11403).
La sentenza n. 10725 ha affermato che sussiste la giurisdizione del
giudice ordinario ove l'Amministrazione abbia comunque riconosciuto il
diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, si' che non
residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il
quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere
effettuato.
E cio' e' puntualmente avvenuto nel caso di specie, come emerge
dall'esame degli atti, e dalla circostanza che l'Amministrazione non
contesta la sussistenza del debito. Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

                                  P.Q.M.  

 la Corte  rigetta  il  ricorso  e  dichiara  la  giurisdizione del giudice  

ordinario.
Condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 2.100 (di cui 2000
come onorari) oltre spese generali ed accessori come per legge.

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