Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, si' che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato, non ricorrono i presupposti di applicabilita' della riserva alla giurisdizione tributaria, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente esperibilita', da parte del contribuente, dell'ordinaria azione di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.