Sentenza del 13/09/2005 n. 18120 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite

Massime

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE IMPOSTE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - QUESTIONI CIRCA LA SUSSISTENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA O LA PROCEDURA DI RIMBORSO - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO EX ART 2033 COD CIV - ESPERIBILITA' - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA

Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, si' che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato, non ricorrono i presupposti di applicabilita' della riserva alla giurisdizione tributaria, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente esperibilita', da parte del contribuente, dell'ordinaria azione di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.


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Qualora il fallito abbia debiti fiscali e il curatore fallimentare eccepisca la prescrizione a seguito della domanda di insinuazione al passivo dell'agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice tributario, da ciò conseguendo in sede fallimentare l' ammissione con riserva del credito in oggetto. L'attribuzione alle Commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Giusto quanto previsto dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001 la giurisdizione tributaria e' divenuta - nell'ambito suo proprio - una giurisdizione a carattere generale, competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario o di sanzioni inflitte da uffici tributari. E' stato conseguentemente modificato l'art. 19 del DLG n. 546/1992 dato che il contribuente puo' rivolgersi al giudice tributario ogni qualvolta abbia interesse a contestare la convinzione espressa dall'Amministrazione (anche attraverso la procedura del silenzio-rigetto) in ordine alla disciplina del rapporto tributario. Rientrano altresi' nella giurisdizione del giudice tributario le controversie relative all'esercizio (o la mancato esercizio) da parte dell'Ammiistrazione del potere di autotutela, spettando a tale giudice anche stabilire se l'atto (o il rifiuto) sia o meno impugnabile. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, si' che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato, non ricorrono i presupposti di applicabilita' della riserva alla giurisdizione tributaria, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente esperibilita', da parte del contribuente, dell'ordinaria azione di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. *Massima tratta dal CED della Cassazione. In termini v. sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 6036 del 24/04/2002.

Una volta che l'amministrazione abbia disposto il rimborso delle imposte, cosi' riconoscendo il credito del contribuente, tale credito resta enucleato dal rapporto tributario, che non e' o non e' piu' in contestazione, ed integra un'ordinaria pretesa creditoria riconducibile nell'ambito dell'indebito oggettivo ed esulante dalla materia delle imposte, prevista sia dall'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sia dall'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; pertanto la lite che insorga sulla vicenda estintiva di quel credito, e non sul fondamento del medesimo, non presenta alcun momento di collegamento con la giurisdizione delle commissioni tributarie, ma appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, il vaglia emesso dalla Banca d'Italia a seguito di provvedimento di rimborso dell'imposta era stato trafugato da ignoti ed abusivamente negoziato, ed il contribuente aveva convenuto l'Amministrazione finanziaria dinanzi al giudice ordinario per la condanna al rimborso; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia). Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, la controversia promossa dal contribuente per contestare la legittimita' dell'iscrizione a ruolo, in quanto non preceduta da avviso di accertamento, nonche' la correttezza dell'individuazione e qualificazione dei presupposti della relativa obbligazione, investe il rapporto tributario e, quindi, e' devoluta alla cognizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, in forza dell'espresso disposto dell'art. 285 del R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, che attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario su tutte le questioni che abbiano ad oggetto la contestazione dell'atto impositivo a carico del contribuente, riservando alla giurisdizione del giudice amministrativo solo la controversia con sui si proponga autonoma impugnazione delle disposizioni generali del Comune per le tariffe del servizio (nella specie le Sezioni Unite hanno anche precisato che ai fini della soluzione della questione di giurisdizione non potevano assumere alcun rilievo ne' la circostanza che il contribuente non avesse esperito i rimedi amministrativi di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 638 del 1972, ne' quella della proposizione dell'azione dopo la scadenza del termine di decadenza di cui allo stesso art. 285, afferendo entrambe alla fondatezza dell'azione nel merito, e su tali doglianze hanno rimesso la decisione alla Prima Sezione della Corte, gia' assegnataria del ricorso). * Massima tratta dal CED della Cassazione.

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