Sentenza del 05/01/2023 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia Sezione/Collegio 2
Richieste delle parti:
Ricorrente: La società, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta Corte, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare il rigetto dell'istanza prot. n. 248229/50854 meglio individuato in epigrafe, dichiarando la spettanza del contributo a fondo perduto a suo tempo richiesto.
Con vittoria di onorari e spese, anche generali, Iva, e c.p.a. inclusi e rimborso del contributo unificato.
Resistente: Voglia codesta Corte disporre il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la s.a.s. D, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentava che l'Agenzia delle Entrate della Spezia aveva inopinatamente comunicato a essa ricorrente il rigetto dell'istanza con la quale veniva richiesta l'erogazione del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, da tale norma riconosciuto, a cagione della grave situazione determinatesi a seguito dell'epidemia di covid, a favore di quei soggetti, esercitanti attività di impresa, il cui fatturato del mese di aprile 2020 fosse risultato inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019.
La resistente aggiungeva testualmente che: "la ratio della norma era molto chiara: all'uscita dal lockdown il Governo aveva voluto erogare liquidità alle imprese italiane per agevolare la ripresa, e il parametro prescelto fu proprio il semplice raffronto tra i fatturati del mese di aprile 2019 e aprile 2020.
D rientrava proprio in questa situazione: il fatturato di aprile 2020, infatti, era stato notevolmente inferiore a quello di aprile 2019 e per ben più di due terzi.
Pertanto, il 25 giugno 2020 D aveva presentato l'istanza volta ad ottenere il contributo in commento.
Nello specifico, la Società aveva richiesto un contributo di 230.000 euro, pari al 20% di 1.150.000 euro, ossia la differenza di fatturato tra aprile 2019 e aprile 20201. D, infatti, aveva diritto a computare il contributo in tale percentuale avendo conseguito nel 2019 ricavi in misura inferiore ai 400.000 euro."
Rilevava la D che l'Ufficio aveva respinto l'istanza della Società, motivando la reiezione sul presupposto che il termine "fatturato" di cui all'art. 25, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 andava inteso come "ricavi ex art. 85 d.p.r. n. 917 del 1986", ossia ricavi ai fini delle imposte sui redditi e sottolineando, a sostegno delle proprie tesi, come la differenza delle entrate della contribuente tra aprile 2019 e aprile 2020 fosse unicamente ascrivibile alla cessione di un immobile abitativo conclusa nel mese di aprile 2019 e che tale cessione, avente ad oggetto un immobile non strumentale, fosse suscettibile di generare minusvalenze e/o plusvalenze, ma non ricavi ai fini delle imposte sui redditi, e che, pertanto, l'operazione non poteva entrare a far parte del fatturato 2019, con la determinante conseguenza che tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020 non vi era più una differenza superiore a 2/3 del fatturato" 2019.
Contestava la ricorrente l'interpretazione dell'Agenzia ribadendo la giuridica fondatezza del proprio assunto, affermando che la resistente non aveva tenuto conto che la norma di cui all'art. 25 fa comunque esclusivo riferimento al concetto di "ricavi" e che la contestata cessione dell'immobile doveva essere necessariamente computata ai fini del conteggio della differenza fra il 2019 e il 2020. Chiedeva, pertanto, affermarsi l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio e il proprio diritto ad ottenere il contributo negato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Prov.le della Spezia, contestando le argomentazioni della società ricorrente ed insistendo per il rigetto del ricorso.
La Corte tratteneva in decisione la controversia, sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e va rigettato.
Come è stato più sopra evidenziato, la ricorrente fonda le sue doglianze sull'interpretazione dell'art 25 del D.L. 34 del 2020 sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, affermando che tale lettura sarebbe in contrasto con il tenore letterale della norma, con specifico riferimento alla nozione di "fatturato".
La Corte non ritiene che tale argomentazione meriti accoglimento
Invero, l'art. 25, comma 5, del D.L. n. 34 del 2020 prevede che: "L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;".
Come fatto rilevare dall'Agenzia nelle sue controdeduzioni che, per comodità di lettura, si riportano testualmente, "la società D ha richiesto l'erogazione di un importo pari al 20% del calo del fatturato registrato ad aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, che nel caso di specie ammonterebbe ad \? 230.000,00 (20% di 1.150.000,00).
Dall'analisi della documentazione trasmessa a seguito della risposta all'invito n. I00120/2021 è emerso che il calo del fatturato contabilizzato è relativo alla cessione di un immobile abitativo conclusa nel mese di aprile 2019 pari a \? 1.150.000,00, effettuata nei confronti del cliente V A (fattura n. 1A emessa l'11/04/2019). Trattasi in particolare della vendita di una villa sita nel Comune di F che rappresentava per la Società un immobile patrimonio (non strumentale) detenuto ed iscritto in bilancio nelle immobilizzazioni che non è stato (correttamente) oggetto di ammortamento. Tale immobile era stato acquistato in data 16 febbraio 2009, con atto rep. n. NN/NN, registrato a Milano il 16 febbraio 2009 al n. NN, Serie 1T.
Tale compravendita ha di fatto originato la differenza di fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Trattandosi di cessione di bene patrimonio, l'operazione ha inoltre generato una plusvalenza (solo) civilistica di \? 104.077,07 che, come tale, non ha impattato sui ricavi d'esercizio, i quali per l'intero anno 2019, sono stati dichiarati nella misura di \? 37.600,00.
A tal riguardo si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, tale cessione non può essere considerata quale calo di fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. 34 del 2020. Infatti, come riportato nella circolare n. 22/E del 21/07/2020, al quesito n. 3.4, nel commentare il comma 4 dell'art. 25 del D.L. 34/2020 ("Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019"), viene evidenziato che per fatturato occorre comunque considerare le somme che ai fini delle imposte dirette costituiscono ricavi ("ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'art. 25 DL 34/2020 è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il fatturato del periodo di riferimento, purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa di cui all'art. 85 del TUIR"). Pertanto si ritiene che non possano rientrare nella nozione di fatturato le plus/minusvalenze da cessione di immobile non strumentale e non ammortizzato, come nel caso di specie, in quanto la vendita del bene non costituisce ricavo di cui all'art. 85 del T.U.I.R., nè tantomeno il valore di realizzo della cessione."
Parte ricorrente, pur non negando che la vendita della villa in F dovesse ritenersi cessione di immobile non strumentale iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni materiali, nè contestando l'indicazione, da essa stessa correttamente operata, di tale vendita in dichiarazione Iva a riduzione del volume di affari, ha comunque sostenuto non identificarsi il concetto di volume d'affari richiamato dall'art. 25 cit. con quello di ricavi ex art. 85 TUIR.
L'argomentazione di parte ricorrente in merito alla non coincidenza dei termini "volume d'affari" e "ricavi" per esplicitare la volontà del legislatore nella specificazione della base di calcolo ai fini del contributo di cui all'art. 25 si fonda principalmente sul dettato letterale della stessa norma che pare fare riferimento esclusivo al volume d'affari e non ai ricavi, dovendosi pacificamente ammettere che il secondo concetto ha maggiore ampiezza rispetto al primo.
Non pare, tuttavia, alla Corte, valutando compiutamente le finalità del tutto eccezionali alla base della previsione legislativa di erogazione di un contributo, sia pur limitato nell'ammontare, che servisse a dare almeno parziale ristoro ad attività imprenditoriali profondamente ed imprevidibilmente compromesse dall'insorgere della pandemia covid, che l'uso letterale del riferimento al volume d'affari, nel testo dell'art. 25, possa ritenersi sufficiente ad includere, tra quelle meritevoli di sostegno, situazioni come quella oggetto del presente giudizio, nelle quali la cessione di un bene non strumentale non ammortizzato abbia costituito un eccezionale surplus di introiti, che, si ribadisce, la stessa Immobiliare ricorrente ha postato a bilancio nel 2019 a riduzione del volume d'affari.
Sembra, viceversa, chiaro alla Corte che la volontà del legislatore induca inevitabilmente ad escludere che il calcolo operato dall'Agenzia delle Entrate sia stato eseguito in modo non conforme alla legge.
Né appaiono rilevanti i richiami a prassi interpretative richiamate, in un senso o nell'altro, da entrambe le parti, posto che la valutazione di questo Giudice deve trovare, evidentemente, fondamento sul dettato legislativo.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
La novità della questione di diritto sottoposta alla Corte e le oggettive difficoltà interpretative della normativa impongono la compensazione, fra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
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