Sentenza del 05/01/2023 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia Sezione/Collegio 2

Decisioni

  • 000346/2022 - FAVOREVOLE ALL' UFFICIO

Massime

RISCOSSIONE - PREAVVISO DI ISCRIZIONE - MANCATA NOTIFICA - ISCRIZIONE IPOTECARIA - NULLITÀ RISCOSSIONE - A MEZZO PEC - CASELLA PEC - ERRORE - ART 60 DPR 600/73 - INVIO DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA - ONERE DEL CONCESSIONARIO - PROVA DELL'AVVISO DI SPEDIZIONE - INCOMBENZA - MANCANZA - CONSEGUENZA - NULLITÀ RISCOSSIONE - PREAVVISO DI ISCRIZIONE - NOTIFICA - TERMINE DI EFFICACIA RISPETTO ALL'ISCRIZIONE IPOTECARIA SUCCESSIVA - UN ANNO - FATTISPECIE

L'iscrizione di ipoteca "a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario. Pertanto, l'omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione del procedimento, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione apposta manterra la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d'illegittimità.

Qualora la notifica via pec di un atto di riscossione non vada a buon fine per motivi legati alla casella pec del destinatario, ai sensi dell'art. 60 d.p.r. 600/1973 l'Agente della riscossione deve informare il contribuente dell'avvenuta notifica dell'atto attraverso una raccomandata informativa. Pertanto, è onere dell'Agente della Riscossione dimostrare in giudizio l'effettivo invio di tale raccomandata di modo che la notifica è invalida se non è prodotta la ricevuta di accettazione del servizio postale (Poste Italiane o altro operatore autorizzato) costituendo questo l'unico documento atto a dare prova certa dell'effettivo invio della medesima comunicazione.

Al fine di validare l'iscrizione di ipoteca l'Agente della Riscossione non può utilmente richiamare una "comunicazione preventiva" spedita al contribuente sette anni prima dell'iscrizione medesima in quanto il lunghissimo lasso di tempo intercorso da tali notifiche determina l'impossibilità di ritenerle astrattamente idonee ad assolvere la funzione normativamente prevista dall'art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/1973, non potendosi giuridicamente ipotizzare in relazione ad un provvedimento endo-procedimentale una efficacia temporale "sine die". Anche tale comunicazione deve sottostare ad un termine massimo di efficacia che, stante il silenzio del legislatore, va individuato nel tempo necessario al contribuente per esercitare il proprio diritto di difesa presentando opportune osservazioni, o provvedendo al pagamento del dovuto; diventa intuitivo che, trascorso tale termine da individuarsi, per analogia, nel termine di un anno previsto per dall'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, il contribuente possa ritenere abbandonata, in buona fede, la pretesa dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: art. 77, d.p.r. n. 602/1973; art. 60, d.p.r. .n 600/1973

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 380/2017.


Sentenze in tema

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L'iscrizione di ipoteca "a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario. Pertanto, l'omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione del procedimento, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione apposta manterra la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d'illegittimità.

Qualora la notifica via pec di un atto di riscossione non vada a buon fine per motivi legati alla casella pec del destinatario, ai sensi dell'art. 60 d.p.r. 600/1973 l'Agente della riscossione deve informare il contribuente dell'avvenuta notifica dell'atto attraverso una raccomandata informativa. Pertanto, è onere dell'Agente della Riscossione dimostrare in giudizio l'effettivo invio di tale raccomandata di modo che la notifica è invalida se non è prodotta la ricevuta di accettazione del servizio postale (Poste Italiane o altro operatore autorizzato) costituendo questo l'unico documento atto a dare prova certa dell'effettivo invio della medesima comunicazione.

Al fine di validare l'iscrizione di ipoteca l'Agente della Riscossione non può utilmente richiamare una "comunicazione preventiva" spedita al contribuente sette anni prima dell'iscrizione medesima in quanto il lunghissimo lasso di tempo intercorso da tali notifiche determina l'impossibilità di ritenerle astrattamente idonee ad assolvere la funzione normativamente prevista dall'art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/1973, non potendosi giuridicamente ipotizzare in relazione ad un provvedimento endo-procedimentale una efficacia temporale "sine die". Anche tale comunicazione deve sottostare ad un termine massimo di efficacia che, stante il silenzio del legislatore, va individuato nel tempo necessario al contribuente per esercitare il proprio diritto di difesa presentando opportune osservazioni, o provvedendo al pagamento del dovuto; diventa intuitivo che, trascorso tale termine da individuarsi, per analogia, nel termine di un anno previsto per dall'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, il contribuente possa ritenere abbandonata, in buona fede, la pretesa dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: art. 77, d.p.r. n. 602/1973; art. 60, d.p.r. .n 600/1973

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 380/2017.

La notifica della cartella di pagamento, nella fattispecie in esame, è stata eseguita sulla base di quanto stabilito dall'art. 26, co. 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 de 1973, con invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica della cartella di pagamento da parte di Equitalia Sud, avvenendo per mezzo del servizio postale, deve dirsi corretta, risultando, dall'avviso di ricevimento, che la notifica avveniva con raccomandata e che il timbro è stato apposto dall'Ufficio Postale e stante che, inoltre, sia stata constatata la firma del contribuente. Quest'ultimo aspetto prova che questi sia venuto a conoscenza dell'avviso, con il ritiro della raccomandata. Il fatto che, in realtà, l'avviso risulti firmato, invece, dall'incaricato della distribuzione, non può, di per sì, rendere nulla la notifica. Il contribuente avrebbe dovuto impugnare la relata con querela di falso. Mancando tale impugnazione la notifica può dirsi ritualmente eseguita, essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, comportando, per di più, la circostanza che resta immutata la questione della pretesa creditoria da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il credito, nel caso di specie, non si è prescritto, in quanto il termine di prescrizione triennale è stato interrotto dall'atto di intimazione notificato al contribuente. Sul ricorrente grava l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione della cartella di pagamento a lui indirizzata. (Conf. Cass. 29539/20; 19795/17. Contra Cass. 32350/18). (M.GA.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26, co. 1, seconda parte; art. 2700 c.c.; artt. 221 e ss. c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 29539/20; 19795/17; Cass., 32350/18; Corte Cost., n. 175/2018.

Nell'ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario di un atto impositivo, la notifica effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973 si perfeziona con il compimento dei seguenti adempimenti: deposito dell'atto nella Casa Comunale; affissione dell'avviso di deposito dell'atto, prescritto dall'art. 140 c.p.c., nell'albo del Comune; decorso del termine di otto giorni da tale affissione. Non è invece previsto, contrariamente all'ipotesi di irreperibilità relativa, detta anche temporanea assenza del destinatario, l'invio al contribuente della raccomandata informativa, trattandosi di un'ipotesi che presuppone il trasferimento del destinatario in località sconosciuta (così Cass. 1338/2019). L'adozione del suddetto procedimento di notifica richiede, pertanto, ai fini della sua ritualità, che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, abbia effettuato nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta tra l'ipotesi della irreperibilità relativa (disciplinata dall'art. 140 c.p.c.) e quella, appunto, della irreperibilità assoluta, onde accertare se il mancato rinvenimento del destinatario sia effettivamente dovuto al fatto che in quel Comune egli non abbia più nè abitazione, nè ufficio o azienda, nel qual caso solamente mancherebbero i dati e gli elementi oggettivamente idonei per notificare altrimenti l'atto (Cass. 6911/2017, Cass. 2877/2018 e Cass. 29956/2018). Ne consegue che il mancato accertamento anagrafico sull'effettiva residenza del contribuente comporta il mancato perfezionamento dell'iter notificatorio di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973. (E.D.V.).

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, art. 60; c.p.c. art. 140.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 1338/2019, Cass. 6911/2017, Cass. 2877/2018, Cass. 29956/2018.

L'istanza dirateizzazione, presentata dal contribuente al Concessionario per lariscossione, non vale quale riconoscimento del debito nè ai fini della provadella regolarità della notifica del relativo atto impositivo (in tal senso Cass(Cass. Ord. n. 12735/2020). (E.D.V.).

Riferimentinormativi: c.c., art. 1988.

Riferimentigiurisprudenziali: Cass. Ord. 12735/2020; 3347/2017.

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/73, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il mero estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, per difetto di interesse, mentre è possibile impugnare la cartella di pagamento della quale \- a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. Si tratta di una tutela anticipatoria rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo. (Conf. Cass.16696/13; n.5374/15; n.6788/17; n. 19704/2015). (F.M.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 60.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 16696/13; n.5374/15; n.6788/17; n. 19704/2015.

Pur dovendosi considerare tassativa l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, essa va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001; di conseguenza la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato. Peraltro 1a natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, nel caso in cui l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. L'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 è facoltà e non un onere; di conseguenza la mancata impugnazione non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo. È quindi impugnabile l'invito al pagamento del contributo unificato emesso in mancanza di una definitiva delibazione sull'ammissione o meno al gratuito patrocinio da parte del Collegio, che deve essere considerato altresì illegittimo in quanto emesso in pendenza della decisione in merito all'ammissibilità al gratuito patrocinio del contribuente.

Riferimenti: art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

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