L'iscrizione di ipoteca "a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario. Pertanto, l'omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione del procedimento, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione apposta manterra la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d'illegittimità.
Qualora la notifica via pec di un atto di riscossione non vada a buon fine per motivi legati alla casella pec del destinatario, ai sensi dell'art. 60 d.p.r. 600/1973 l'Agente della riscossione deve informare il contribuente dell'avvenuta notifica dell'atto attraverso una raccomandata informativa. Pertanto, è onere dell'Agente della Riscossione dimostrare in giudizio l'effettivo invio di tale raccomandata di modo che la notifica è invalida se non è prodotta la ricevuta di accettazione del servizio postale (Poste Italiane o altro operatore autorizzato) costituendo questo l'unico documento atto a dare prova certa dell'effettivo invio della medesima comunicazione.
Al fine di validare l'iscrizione di ipoteca l'Agente della Riscossione non può utilmente richiamare una "comunicazione preventiva" spedita al contribuente sette anni prima dell'iscrizione medesima in quanto il lunghissimo lasso di tempo intercorso da tali notifiche determina l'impossibilità di ritenerle astrattamente idonee ad assolvere la funzione normativamente prevista dall'art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/1973, non potendosi giuridicamente ipotizzare in relazione ad un provvedimento endo-procedimentale una efficacia temporale "sine die". Anche tale comunicazione deve sottostare ad un termine massimo di efficacia che, stante il silenzio del legislatore, va individuato nel tempo necessario al contribuente per esercitare il proprio diritto di difesa presentando opportune osservazioni, o provvedendo al pagamento del dovuto; diventa intuitivo che, trascorso tale termine da individuarsi, per analogia, nel termine di un anno previsto per dall'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, il contribuente possa ritenere abbandonata, in buona fede, la pretesa dell'Amministrazione.
Riferimenti normativi: art. 77, d.p.r. n. 602/1973; art. 60, d.p.r. .n 600/1973
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 380/2017.