Sentenza del 05/05/1998 n. 4481 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - COMPENSI AD ARTISTI STRANIERI FACENTI PARTE DI COMPLESSI NON AVENTI SEDE NE' STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA - RITENUTA D'ACCONTO - ASSOGGETTABILITA'

In tema di imposte sui redditi, i compensi erogati ad artisti stranieri facenti parte di complessi non aventi sede ne' stabile organizzazione in Italia vanno qualificati come reddito da lavoro autonomo e, pertanto, vanno assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.


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In tema di imposte sui redditi, la indennita' di fine rapporto corrisposta al dipendente per il servizio continuativo svolto all'estero va assoggettata ad IRPEF, dovendosi escludere che l'esenzione da imposizione dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, prevista dal terzo comma dell'art. 3 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, operi anche rispetto ai redditi soggetti a tassazione separata. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Non sono imponibili ai fini ILOR, prima dell'1 gennaio 1988, se dichiarati in conformita' al d.P.R. 917/86, i redditi derivati da attivita' del contribuente qualificabili per l'art. 2195 cod. civ. di piccolo imprenditore, quando le prestazioni d'opera o di servizi di quello sono da ritenere loro fonte unica o prevalente rispetto ai capitali investiti e o all'opera di collaboratori e i beni strumentali per il loro svolgimento non possono qualificarsi "azienda", pur se sono assoggettabili come "reddito d'impresa" all'IRPEF per l'art. 51 d.P.R. 597/73.

In tema di imposte sui redditi, la indennita' di fine rapporto corrisposta da un istituto di credito ad un proprio dipendente, che fino alla cessazione del rapporto di lavoro abbia svolto servizio continuativo all'estero, va assoggettata ad IRPEF, dovendosi escludere che l'esenzione da imposizione dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, prevista dal terzo comma dell'art. 3 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (e in precedenza dal secondo comma dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597), operi anche rispetto ai redditi soggetti a tassazione separata.

Sui compensi corrisposti anteriormente al 1/1/1982 (v. art. 31 DPR 30 dicembre 1980, n. 897) ad imprese estere non operanti in Italia mediante una stabile organizzazione per l'utilizzazione economica di brevetti e marchi di fabbrica non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600/73 ne' e' dovuta l'ILOR, trattandosi di redditi d'impresa - e non di redditi di lavoro autonomo - da considerarsi prodotti fuori del territorio dello Stato.

In materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, gli utili distribuiti da una società di persone in favore dei relativi soci non possono formare oggetto di ripresa a tassazione come redditi di capitale, atteso che, in forza del principio della trasparenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi della società sono già tassati in capo ai soci, indipendentemente dalla percezione di utili.

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