Sentenza del 05/10/2023 n. 5512 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 12
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ROMA CAPITALE emetteva e notificava alla sig.ra S. R. gli avvisi di accertamento nn. 4**** di Euro 580,50 e 4**** di Euro 464,40, oltre sanzioni, interessi e diritti vari non meglio specificati, con cui era stato richiesto il pagamento dell'ICI relativamente agli anni 2008 e 2009 dell'unico immobile di proprietà della contribuente del quale disconosceva la natura di abitazione principale non avendo quest'ultima la propria residenza anagrafica.
All'esito del giudizio di appello sub R.G.A. 1007/2021, questa Corte emetteva la sentenza n. 821/2023, sez. XII, pubblicata il 17/02/2023, recante il seguente dispositivo:
"La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - XII sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in sede di rinvio, così provvede:
- accoglie l'appello della sig.ra S. R. e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, annulla gli avvisi di accertamento impugnati;
- condanna ROMA CAPITALE alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 2.100,00 di cui Euro 500,00 quanto al primo grado, Euro 500,00 quanto alla fase di appello, Euro 600,00 per la fase di legittimità, Euro 500,00 quanto alla fase di rinvio, oltre accessori di legge;
- rigetta l'istanza di distrazione del difensore."
La detta sentenza, a cura del difensore della contribuente, veniva notificata a ROMA CAPITALE a mezzo p.e.c. in data 17/02/2023.
In data 23/05/2023 la sig.ra S. R. ha depositato presso la segreteria di questa Corte il ricorso per ottemperanza in relazione alla sentenza di cui sopra lamentando il mancato pagamento delle somme dalla stessa portate essendo trascorso inutilmente il termine di 90 giorni per l'adempimento ai sensi dell'art. 69 D. Lgs. n. 546/1992.
All'esito della trasmissione del ricorso da parte della segreteria, avvenuta a mezzo p.e.c. il 03/06/2023, si costituiva tardivamente (solo il 25/09/2023) in giudizio ROMA CAPITALE chiedendo "di rinviare la decisione ad altra udienza al fine di completare la procedura di spesa con l'emissione del provvedimento di liquidazione che sarà cura
dell'Amministrazione depositare sollecitamente, affinché possa poi pronunciarsi la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento delle somme richieste" ed "attestando, il corso di svolgimento da parte dell'Ufficio degli atti preposti al fine di liquidare la somma richiesta maggiorata degli interessi di legge, così da soddisfare in toto quanto dovuto al ricorrente. Nello specifico, si rappresenta a Codesta Onorevole Corte che con Deliberazione n.141 dell'Assemblea Capitolina del 31 luglio 2023 avente ad oggetto "Assestamento generale al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, stato di attuazione dei programmi 2023 e contestuale salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt.175 e 193 del D.lgs 267/2000", sono stati stanziati i fondi destinati al pagamento delle spese di lite. Che, di conseguenza, con Determinazione Dirigenziale n. 62194, archiviata il 18 settembre u.s., si è provveduto ad espletare la fase prodromica alla liquidazione delle spese, impegnando i fondi ottenuti a seguito dello stanziamento di bilancio; Che pertanto è stata avviata l'attività istruttoria finalizzata alla liquidazione al pagamento degli importi richiesti dalla ricorrente, come da sentenza".
La ricorrente ha depositato memoria e nota spese.
Alla camera di consiglio del 26/09/2023 sono comparsi i difensori delle parti; in particolare il difensore della parte pubblica, come risulta dal verbale, ha chiesto "il rinvio della trattazione, essendo in corso la spontanea ottemperanza, ai sensi dell'art. 48 bis d lgs 546/92" ed il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott. BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, rigettata l'istanza di rinvio della trattazione avanzata da ROMA CAPITALE per un duplice ordine di motivi.
1.1 Il primo è che l'art. 48-bis D. Lgs. n. 546/1992 è del tutto inconferente rispetto alla fattispecie per cui è causa: ROMA CAPITALE, infatti, non ha presentato alcuna "istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia", ma ha semplicemente promesso l'adempimento al pagamento degli importi a favore della ricorrente in virtù della ottemperanda sentenza e che avrebbe dovuto fare oltre quattro mesi or sono.
1.2 In secondo luogo, rispetto a qualunque istanza di rinvio, va data priorità al principio della ragionevole durata del processo ex art. 111-II co. Cost. posto che "l'amministrazione, che è risultata soccombente in sede giurisdizionale, non perd(e) il proprio potere di provvedere, pur in presenza della nomina e dell'insediamento di un commissario ad acta al quale è conferito il potere di provvedere per il caso di sua inerzia nell'ottemperanza al giudicato (ovvero nell'adempimento di quanto nascente da sentenza provvisoriamente esecutiva ovvero da ordinanza cautelare), e fino a quando lo stesso non abbia provveduto. Fino a tale momento, si verifica, dunque, una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece" (Cons. St, Ad. Plen., 25/05/2021, n. 8).
1.2.1 Anche sotto tale ultimo aspetto, infatti, va rimarcato il comportamento silente di ROMA CAPITALE che, ricevuta la notifica della sentenza, non ha posto in essere alcun atto -nemmeno preparatorio- per l'ottemperanza della sentenza, limitandosi ad avviare (tardivamente) l'attività amministrativa a ciò finalizzata solo a fine luglio 2023 (dopo oltre due mesi dallo spirare del termine per l'adempimento) così contravvenendo, peraltro, a tutti i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa (art. 97 - II co. Cost.) cui sono tenuti i pubblici impiegati (art. 98 - I co. Cost.), ma anche a quelli specifici inerenti il procedimento amministrativo in genere e codificati dall'art. 1 legge n. 241/1990 a mente del quale "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario" e che "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede".
2. Nel merito, Il ricorso è ammissibile e fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 Sussiste, infatti, sia la competenza di questa Corte ex art. 70-I co. D. Lgs. n. 546/1992 e sussiste anche il presupposto di ammissibilità ex art. 70-II co. D. Lgs. n. 546/1992 poiché è scaduto il termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore.
2.2 L'art. 69- IV co. D. Lgs. n. 546/1992 -da un lato- prevede infatti che "il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione", avvenuta pacificamente il 17/02/2023 per come documentato in atti, per cui i novanta giorni sono decorsi in data 18/05/2023 e -dall'altro lato- al comma 1 prevede che "Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive".
3. La Corte -rilevato che non si ravvisano motivi per un ulteriore differimento del termine di adempimento- deve adottare i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza dell'obbligo di pagamento ed al riguardo ritiene opportuno nominare Commissario ad acta il Capo dell'Avvocatura Capitolina il quale -senza compenso- adotter\� tutti i provvedimenti necessari nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge per provvedere al pagamento, in favore della ricorrente S. R., della somma di euro 2.100,00 oltre accessori, C.P. ed IVA se ed in quanto dovuti ed interessi legali ex art. 1284-IV co. cod. civ. dalla data di pubblicazione della sentenza da ottemperare nonché delle spese per il presente procedimento, liquidate come in dispositivo.
4. Infatti, le spese processuali della presente fase seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).
5. Al nominato Commissario ad acta viene dato termine perentorio di giorni 30, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, per assolvere l'incarico affidatogli, e per riferire a questa Corte con relazione scritta anche ed in ogni caso in ordine agli adempimenti prescritti dall'art. 2, co. 9-quinques, co. 9 e co. 9-quater della legge n. 241/1990.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - XII sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie il ricorso per ottemperanza proposto da S. R.;
- nomina Commissario ad acta il Capo dell'Avvocatura Capitolina perché -senza compenso- provveda al pagamento, in favore della ricorrente S. R., della somma di euro 2.100,00 oltre accessori, C.P. ed IVA se ed in quanto dovuti ed interessi legali ex art. 1284-IV co. cod. civ. dalla data di pubblicazione della sentenza da ottemperare
nonché le spese liquidate per il presente procedimento, pari ad euro 1.200,00 oltre accessori e C.P. ed IVA se ed in quanto dovuti;
- assegna al Commissario ad acta il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza per l'adempimento dell'incarico e per riferire a questo Giudice con relazione scritta;
- rinvia all'udienza del 21/11/2023 ore 11.30 per la verifica dell'adempimento dell'obbligo.
Si comunichi alle parti ed al nominato Commissario ad acta.
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