Sentenza del 05/10/2023 n. 5512 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 12

Decisioni

  • 002812/2023 - RICORSO PER OTTEMPERANZA ACCOLTO

Massime

PROCESSO TRIBUTARIO - OTTEMPERANZA - TERMINE DI 90 GIORNI PER L'ADEMPIMENTO EX ART 69 D LGS N 546/1992 - ISTANZA PROPOSTA DAL COMUNE PER IL RINVIO DELLA DECISIONE - RIGETTO - NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA - CONSEGUE

Deve essere rigettata l'istanza proposta dal Comune di Roma Capitale, soccombente in sede giurisdizionale che, ricevuta la notifica della sentenza, non ha posto in essere alcun atto per il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza, per ottenere il rinvio della decisione ad altra udienza in ordine al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente a seguito dell'inutile trascorso del termine di 90 giorni per l'adempimento ai sensi dell'art. 69 D. Lgs. n. 546/1992. Decisione cui ha fatto seguito la nomina del Commissario ad acta nella persona del Capo dell'Avvocatura Capitolina. (G.T.). Riferimenti normativi: art. 69 d. lgs. n. 546/1992; art. 1 e 2, co. 9-quinques, co. 9 e co. 9-quater l. n.241/1990.


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In materia doganale, se, ratione temporis, non può trovare applicazione la norma speciale di cui all'art. 92, d.l. nè 1/2012 (che introducendo il comma 4-bis all'art. 11 d.lgs. n. 374/90, ha previsto un termine dilatorio di trenta giorni entro il quale l'operatore interessato può fornire osservazioni al PVC), vertendosi in materia di tributi armonizzati devono comunque essere rispettate le garanzie del contraddittorio, con conseguente assegnazione di un termine congruo per la presentazione di osservazioni da parte dell'operatore. Pertanto, il lasso temporale di soli otto giorni tra la notifica del PVC e l'emissione dell'avviso di pagamento non è un termine sufficiente a garantire, secondo un criterio di ragionevolezza, l'adeguato esercizio del diritto di difesa (nella specie, la C.G.T. ha ritenuto irrilevante il fatto che la contribuente avesse comunque avuto modo di presentare osservazioni postume, un'istanza di sgravio parziale in autotutela e di tutelare la propria posizione attraverso l'iniziativa giurisdizionale, avendo ritenuto tali rimedi inidonei a surrogare le garanzie del contraddittorio preaccertativo).

Riferimenti normativi: D.l. n. 1/2012, art. 92; D.lgs. n. 374/90, art. 11, comma 4-bis.

La Commissione Tributaria, verificata la sussistenza dei presupposti per il giudizio di ottemperanza (passaggio in giudicato della sentenza, competenza della Commissione Tributaria, regionale, scadenza del termine entro il quale è prescritto l'adempimento a carico dell'Ente impositore) ed il rispetto delle forme processuali prescritte dall'art. 70, commi 4, 5 e 6 d.lgs. 546/1992, adotta i provvedimenti indispensabili per l'esecuzione della sentenza, primo fra tutti la nomina di un commissario ad acta e fissa il termine entro il quale Egli compirà gli atti necessari per l'esecuzione della sentenza. (S.A.).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 69, 70.

In tema di sanzioni per violazione delle norme tributarie, integra il caso della obbiettive condizioni di incertezza, da considerarsi esimenti in ordine alla condotta omissiva o infedele del contribuente, in base al principio generale stabilito nell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997, poi inserito nel cd. Statuto del contribuente (art. 10 Legge n. 212 del 2000), il comportamento di colui che, anteriormente all'emanazione della risoluzione dell'Amministrazione finanziaria del 17 ottobre 1997, n. 209/E, stante l'incertezza assoluta circa la debenza dell'ICI sulle aree fabbricabili, in rapporto alla non chiara formulazione della disposizione contenuta nell'art. 2 D. Lgs. n. 504 del 1992, applicabile al caso, non abbia provveduto al pagamento dell'imposta in un anno d'imposta anteriore all'emanazione della citata risoluzione (Nel fare applicazione di tale principio, riguardante il mancato pagamento dell'imposta nel corso dell'anno 1994, la Corte ha affermato che la buona fede del contribuente era stata rafforzata anche dalla ritardata attuazione della norma da parte del Comune che, solo sulla base della Risoluzione dell'A.F., aveva dato attuazione alla norma nel 1998, stabilendo i valori delle aree a distanza di cinque anni dall'emanazione della disposizione de qua). *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di contenzioso tributario, l'ufficio finanziario destinatario dell'istanza di rimborso, proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - che la norma indica nell'Intendenza di Finanza - e' anche parte legittimata (art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992) nel processo tributario introdotto con il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza predetta, proposto dal contribuente per la restituzione del tributo ai sensi degli artt. 18 e 19, comma primo, lett. g), del citato D.Lgs. n. 546 del 1992. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

La domanda di rimborso dell'IVA deve ritenersi già presentata con la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo al credito, ne consegue che una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito, il diritto al rimborso, pur in difetto dell'apposita ulteriore domanda, non può essere assoggettato al termine biennale previsto dall'art. 21 comma 2° del D.L.vo n. 546/1992, ma a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.

Riferimenti alla normativa: Artt. 30 e 38 bis DPR n. 633/1972; D.L.vo n. 546/1992 Cod. Civ. art. 2946

Riferimenti alla giurisprudenza: Cass. Civ. 32424/2019; 17151/2018; 4559/2017

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