In caso di accertamento effettuato con il metodo analitico-induttivo di cui al primo comma dell'art. 39 del DPR n. 600 del 1973, la deduzione dei costi è possibile soltanto se gli stessi risultano da elementi certi e precisi. Nessun margine si offre all'ufficio procedente ai fini di un possibile riconoscimento di componenti negative di cui non è stata fornita dal contribuente prova certa. È il contribuente che deve dimostrare, con onere probatorio a suo carico, l'esistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfettario degli stessi. Non possono considerarsi deducibili eventuali costi che il contribuente affermi di aver sostenuto, ma che non risultino provati da riferimenti documentali connotati dai requisiti della certezza e precisione, in ossequio alle regole generali che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa. In presenza di un accertamento analitico ovvero analitico-induttivo devono essere presi in considerazione solo i costi, le spese e gli altri oneri risultanti da elementi certi, attestanti acquisti di beni e servizi inerenti all'attività esercitata dal contribuente e chiaramente ed inequivocabilmente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a questa riferiti; al pari, secondo i principi ordinari che presiedono alla determinazione del reddito, va attribuito rilievo, nel caso di documentazione extracontabile, solo a quella dotata di un adeguato grado di attendibilità, oltre che formata precedentemente all'avvio delle attività ispettive.