Sentenza del 23/05/2023 n. 1590 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia Sezione/Collegio 1

Decisioni

  • 002990/2019 - FAVOREVOLE ALL' UFFICIO

Massime

LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ANALITICO - INDUTTIVO

In caso di accertamento effettuato con il metodo analitico-induttivo di cui al primo comma dell'art. 39 del DPR n. 600 del 1973, la deduzione dei costi è possibile soltanto se gli stessi risultano da elementi certi e precisi. Nessun margine si offre all'ufficio procedente ai fini di un possibile riconoscimento di componenti negative di cui non è stata fornita dal contribuente prova certa. È il contribuente che deve dimostrare, con onere probatorio a suo carico, l'esistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfettario degli stessi. Non possono considerarsi deducibili eventuali costi che il contribuente affermi di aver sostenuto, ma che non risultino provati da riferimenti documentali connotati dai requisiti della certezza e precisione, in ossequio alle regole generali che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa. In presenza di un accertamento analitico ovvero analitico-induttivo devono essere presi in considerazione solo i costi, le spese e gli altri oneri risultanti da elementi certi, attestanti acquisti di beni e servizi inerenti all'attività esercitata dal contribuente e chiaramente ed inequivocabilmente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, a questa riferiti; al pari, secondo i principi ordinari che presiedono alla determinazione del reddito, va attribuito rilievo, nel caso di documentazione extracontabile, solo a quella dotata di un adeguato grado di attendibilità, oltre che formata precedentemente all'avvio delle attività ispettive.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In presenza di maggior reddito accertato in via analitica induttiva in conseguenza di indagini finanziarie, devono essere riconosciuti i relativi costi, anche in misura percentuale forfettaria e a tal fine il giudice può avvalersi anche dell'ausilio di consulenza tecnica di ufficio. Infatti, in caso di accertamento induttivo in senso stretto, l'impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha indotto ad affermare il principio secondo il quale deve riconoscersi la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria, e ciò compete allo stesso ufficio finanziario, onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi. Con l'accertamento analitico-contabile, invece, la rettifica di singole componenti del reddito dichiarato può derivare dal confronto tra la dichiarazione e le scritture contabili (il bilancio, in particolare) e dall'esame della documentazione posta a fondamento della contabilità, come le risultanze delle movimentazioni bancarie. Presupposto dell'utilizzo del metodo analitico o misto è l'attendibilità complessiva della contabilità, che consente la rettifica di singole componenti reddituali: in sostanza, la determinazione del reddito è compiuta nell'ambito delle risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi o passivi, dei quali risulta provata aliunde la mancanza o l'inesattezza. Proprio la presenza di una contabilità generalmente attendibile, e una ripresa a tassazione che si realizza mediante rettifiche di singole poste della stessa, implica che ai fini della deduzione dei costi, operi in generale la regola ritraibile dall'art. 109 TUIR, in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, dei quali l'onere della prova è a carico del contribuente.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di imposte sui redditi,l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentualeforfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo"puro" (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2), mentre in caso diaccertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indaginibancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costideducibili, afferenti a maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa,o debba, procedere al loro riconoscimento forfettari.

In tema di accertamenti bancari,l'art. 32 del Dpr n. 600/1973 pone una presunzione legale semplice che spettaal contribuente superare con una adeguata prova contraria, che può anche essereaffidata a presunzioni. Tale onere probatorio, tuttavia, non può ritenersifondato solo sulla probabilità che i versamenti non giustificati sianoricompresi nel volume d'affari dichiarato essendo invece necessario che ilcontribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singolamovimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneitàdelle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (nellaspecie, il Collegio ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'assolvimentodell'onere della prova, la riferita circostanza che i clienti del contribuenteaccertato fossero soliti pagare in contanti e che tra i ricavi contabilizzati ei versamenti contestati potesse sussistere una generica corrispondenza senza chefosse stato svolto alcun analitico esame delle movimentazioni contestate).

Riferimenti normativi: art. 32 - 39, d.p.r. n. 600/73

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., n. 19411/2021; n.21800/2017.

In materia di accertamenti bancari, all'onere probatorio gravante sul contribuente che vuole superare la presunzione legale posta a favore dell'Erario di fornire una prova analitica idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, corrisponde l'obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata e, dall'altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica. Inoltre, la legittimità della ricostruzione della base imponibile, mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite, non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipata alla fase amministrativa, in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l'Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti. Infine, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, il contribuente può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, dovendo in questo caso il giudice di merito individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di redditometro, il contribuente non può giustificare la maggiore capacità contributiva riferendosi a un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base azionaria di cui è membro e presumendo che gli verranno imputati i conseguenti utili extracontabili, in quanto deve provare non solo l'esistenza delle somme che gli avrebbero consentito acquisti troppo dispendiosi rispetto alle sue possibilità economiche, ma anche l'effettiva disponibilità delle stesse. In particolare, l'accertamento di redditi percepiti dal contribuente e non dichiarati, consequenziali all'accertamento di maggiori redditi ottenuti da una società di capitali a ristretta base partecipativa, non è in grado di dimostrare una capacità di spesa idonea a escludere l'applicabilità delle presunzioni derivanti dall'accertamento sintetico del reddito, operato ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 600/1973, perché tali proventi non sono riconducibili alle categorie dei redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, oppure esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, categorie indicate dalla legge come idonee a escludere l'applicabilità della presunzione di conseguimento di un maggior reddito ai fini dell'accertamento sintetico. Infatti, tale tipo di accertamento non preclude al contribuente di dimostrare, mediante idonea documentazione, che il maggiore reddito determinato o determinabile sinteticamente sia costituito da circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere fornendo idonea prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

L'Amministrazione finanziaria può sottoporre a controllo qualunque rapporto e operazione finanziaria posta in essere dai contribuenti, richiedendo informazioni agli intermediari finanziari, pur in assenza di gravi indizi di evasione e senza essere soggetta ad alcun obbligo di motivazione in merito alla necessità di procedere a tali indagini. L'autorizzazione allo svolgimento di dette indagini finanziarie deve essere rilasciata alla Guardia di Finanza dal Comando Regionale, ma tale atto riveste una mera funzione organizzativa interna, pertanto eventuali suoi vizi o la sua assenza sono causa di annullabilità del conseguente atto impositivo solo allorché il contribuente dimostri di averne patito un concreto pregiudizio (diverso dall'obbligo di pagare tributi dovuti e omessi), mentre non rilevano la sua mancata ostensione al contribuente o allegazione all'avviso di accertamento.

L'avviso di accertamento può essere validamente motivato per relationem al PVC formato dalla Guardia di finanza e notificato o comunque conosciuto dal contribuente, nè può essere eccepita in tal caso la mancanza di autonoma valutazione degli elementi acquisiti da parte dell'Ufficio titolare del potere impositivo, dal momento che si tratta di una tecnica di scrittura che dimostra l'integrale condivisione delle argomentazioni contenute nell'atto richiamato senza recare alcun nocumento al contraddittorio, trattandosi di elementi già noti al contribuente.

La presunzione legale secondo cui, in tema di imposte dirette ed IVA, sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi in quanto sono presunti essere operazioni inerenti all'attività di impresa, può essere superata solo fornendo la prova analitica della riferibilità delle movimentazioni ad operazioni evidenziate in dichiarazione o dell'estraneità delle stesse all'attività di impresa. La prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, purché in tal caso siano analiticamente individuati i fatti noti da cui risalire a quelli ignoti, non essendo viceversa sufficienti mere affermazioni di carattere generale, nè possibile il ricorso all'equità. Analogamente, i costi e gli oneri inerenti ai maggiori ricavi presunti sulla base dei prelevamenti, deducibili in quanto direttamente imputabili all'attività, devono essere specificamente provati dal contribuente nella loro esistenza e ammontare ai fini della deduzione. Il riconoscimento di costi in via presuntiva è infatti possibile solo quando l'Amministrazione ricorre ad accertamento induttivo.

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023