Ordinanza del 02/07/2018 n. 17215 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6

Massime

CONTENZIOSO - IMPUGNAZIONI - COM1QUATER"ART 13 COMMA 1 - QUATER DPR N 115 DEL 2002 - INAPPLICABILITÀ AL PROCESSO TRIBUTARIO - ESCLUSIONE

Nel giudizio tributario qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione è necessario che il ricorso riporti testualmente i "passi" della motivazione dell' atto tributario che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi. Ciò al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso. Nel caso in cui mancano i richiami ai passi il ricorso è inammissibile ed il contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 - comma 1 quater , pagherà un 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


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Nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una Commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Attesala natura "ordinaria" del processo civile di Cassazione anche in materiatributaria, è legittima l'applicazione di un contributo unificato nel caso incui l'impugnazione anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiaratainammissibile o improcedibile. Conseguentemente, nel caso in cui l'Ufficio disegreteria della CTR, che effettua il recupero delle spese di giustizia perconto della Cassazione, abbia invitato il contribuente a provvedere al relativoversamento e questi non via abbia ottemperato, è legittima l'irrogazione dellasanzione per omesso versamento, e ciò anche nel caso in cui la richiesta delcontributo unificato sia stata inviata al "domicilio eletto": ed infatti, l'omessacomunicazione da parte del domiciliatario al contribuente dell'invito al pagamentodel contributo unificato si risolve in un inconveniente di mero fatto, che nonviola il diritto del contribuente di esser posto nella condizione di conosceredell'avvenuta notifica di un atto nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: TUSG, artt. 13, 16, 208.

Il presupposto impositivo del pagamento del Contributo unificato tributario - C.U.T. - sull'atto di appello incidentale è costituito dall'art. 13 del d.P.R. n.115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), che al comma 6 quater prevede espressamente l'obbligo tributario in esame per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Tale fonte legislativa risulta - all'evidenza - di natura primaria e non certo recessiva rispetto all'art. 12, comma 2°, D.L.vo n. 546/92, che disciplina unicamente le modalità di individuazione del valore della lite in sede tributaria e non può, quindi, reputarsi Lex specialis che escluda l'applicabilità del CUT per i ricorsi incidentali. Nell'appello incidentale, il valore della controversia è costituito dalla parte della sentenza che è oggetto dell'appello stesso.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell'impugnazione preclude la condanna del ricorrente, come obbligato "ex lege", al versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il recupero delle spese anticipate impone il previo assolvimento dell'onere di annotare a debito, nei registri del campione civile, la previsione del raddoppio del contributo: formalità che, ai sensi dell'art. 136, comma 3, del cit. d.P.R., non può applicarsi retroattivamente in caso di revoca del beneficio per mutamento delle condizioni soggettive del destinatario, nè può segnalarsi in sede di riscossione l'eventuale erroneità dell'indicazione di sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità all'obbligo di versamento, ponendosi tale ricostruzione in contrasto con l'art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo ed al principio dell'esame equo della controversia, nonché con l'art. 47 della Carta fondamentale dell'Unione Europea.

Massima tratta dal CED della Cassazione

L'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica ai giudizi tributari avanti le Commissioni provinciali e regionali. Neanche l'espressa previsione del supplemento di pagamento, contenuta nel capo della decisione emessa nel contenzioso in cui il contributo era dovuto, legittima la richiesta di pagamento, in quanto la norma non prevede l'emissione di uno specifico capo di decisione sul punto, ma unicamente l'obbligo per il Collegio giudicante di evidenziare l'esistenza dei presupposti per richiedere il supplemento del pagamento.

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