Nel giudizio tributario qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione è necessario che il ricorso riporti testualmente i "passi" della motivazione dell' atto tributario che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi. Ciò al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso. Nel caso in cui mancano i richiami ai passi il ricorso è inammissibile ed il contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 - comma 1 quater , pagherà un 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.