Sentenza del 18/07/2002 n. 10509 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIE INTERDIPENDENTI PENDENTI INNANZI A DIFFERENTI GIUDICI TRIBUTARI - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - NOZIONE - CONFIGURABILITA' - LIMITI - QUESTIONE OGGETTO DEL PETITUM IN ENTRAMBI I PROCEDIMENTI - CONSEGUENZE - DISCIPLINA DELLA LITISPENDENZA E DELLA CONTINENZA - APPLICABILITA' - LIMITI - NEL CASO DI GIUDIZI PENDENTI IN GRADI DIVERSI - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART 295 COD PROC CIV - APPLICABILITA' - FATTISPECIE

Anche nel processo tributario, intanto si puo' parlare di "questione incidentale pregiudiziale", in quanto la questione "pregiudiziale" pendente dinanzi ad altro giudice tributario abbia il carattere della "incidentalita" necessaria nell'ambito del giudizio principale. Se invece la "questione" e' oggetto diretto del petitum nell'ambito di entrambi i due diversi procedimenti, allora la fattispecie si risolve, a seconda dei casi, in un'ipotesi di "litispendenza" o di "continenza", e come tale deve essere disciplinata. Piu' in particolare, quando poi, vertendosi in ipotesi di "continenza", non si renda possibile l'applicazione dello strumento della "reductio ad unum" dei due procedimenti previa riunione degli stessi, per il fatto che essi risultino pendenti in gradi diversi, allora la incidentalita' della causa "contenuta" diviene presupposto per l'applicazione in via estensiva dell'art. 295 cod. proc. civ.. Ad un tal riguardo, ad una tale applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. nel processo tributario non si pone di ostacolo la formulazione limitativa di cui art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria che non aveva sospeso il processo e aveva - al pari di quella di primo grado - deciso sull'impugnativa dell'avviso di liquidazione dell'INVIM decennale, relativo ad un fabbricato, in ordine al quale l'UTE aveva notificato l'attribuzione della rendita, che era stata autonomamente impugnata e per la quale pendeva altro giudizio, cosi' basandolo su una decisione, ancora non definitiva, relativa all'attribuzione della rendita catastale e violando il dovere di sospensione del processo di cui all'art. 295 cod. proc. civ.). * Massima tratta dal Ced della Cassazione.


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In tema di impugnazioni, dall'art. 391 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., va desunta una norma incidente sulla formazione del giudicato, secondo l'art. 324 cod. proc. civ., di carattere eccezionale (e, quindi di stretta interpretazione), per la quale proposizione di un ricorso per revocazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata solo ove il ricorso per cassazione sia stato accolto, dovendosi invece, ritenere che per evitare la proposizione di ricorsi meramente dilatori e diretti ad impedire la formazione del giudicato, qualora una sentenza della Corte di cassazione abbia rigettato il ricorso, e lasciato immutata la decisione impugnata, tanto per ragioni processuali, quanto per la reiezione dei motivi di merito, si formi il giudicato, che non è inciso dalla proposizione (o dalla astratta proponibilità) di un ricorso per revocazione. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva sancito la legittimità di un diniego di definizione di una lite fiscale pendente, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ritenendo inconfigurabile, alla data di entrata in vigore di quest'ultima, la stessa pendenza di quella lite, già precedentemente definita dalla medesima Corte avverso la cui sentenza l'odierna ricorrente aveva poi inammissibilmente esperito il rimedio della revocazione ex artt. 395, n. 4, e 391 bis cod. proc. civ.).

Massima tratta dal CED della Cassazione.

Anche nel processo tributario, in tanto si puo' parlare di "questione incidentale pregiudiziale", in quanto la questione "pregiudiziale" pendente dinanzi ad altro giudice tributario abbia il carattere della incidentalita' necessaria nell'ambito del giudizio principale. Se invece la questione e' oggetto diretto del petitum nell'ambito di entrambi i due diversi procedimenti, allora la fattispecie si risolve, a seconda dei casi, in un'ipotesi di "litispendenza" o di "continenza", e come tale deve essere disciplinata. Piu' in particolare, quando poi, vortendosi in ipotesi di "continenza", non si renda possibile l'applicazione dello strumento della "reductio ad unum" dei due procedimenti previa riunione degli stessi, per il fatto che essi risultino pendenti in gradi diversi, allora la incidibilita' della causa "contenuta" diviene presupposto per l'applicazione in via estensiva dell'art. 295 c.p.c. nel processo tributario non si pone di ostacolo la formulazione limitativa di cui all'art. 39 del DLG n. 546 del 1992. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

In tema di contenzioso tributario, il rapporto di pregiudizialita' sussistente tra la controversia promossa avverso il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile da parte dell'Ufficio del Territorio e la controversia promossa avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta, calcolata sulla base di detta rendita, emesso dal Comune (nella fattispecie, ICI), anche se abbia dato luogo all'opportuna riunione dei processi ed alla pronuncia di un'unica sentenza, non e' idoneo, in ragione del diverso ambito soggettivo - essendo il Comune carente di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale - ed oggettivo - essendo diversi i rapporti giuridici in contestazione e le "causae petendi" -, a rendere le controversie medesime inscindibili, comportando una situazione di mero litisconsorzio facoltativo improprio. Pertanto, l'omessa impugnazione in via principale, da parte dell'Ufficio del Territorio, della statuizione sulla controversia pregiudiziale, entro il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 51 del D.Lgs. n. 546 del 1992, comporta il passaggio in giudicato della statuizione medesima, senza che possa assumere rilievo in contrario, nel caso di proposizione dell'appello da parte del Comune, l'eventuale proposizione del gravame dell'Ufficio - da ritenere inammissibile per tardivita' - nel maggior termine prescritto per l'appello incidentale dall'art. 54 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'applicabilita' al giudizio tributario dell'art. 295 cod. proc. civ. non autorizza alcun ampliamento dei limiti e dei presupposti cui la norma del codice di rito subordina la sospensione del procedimento, ne', in particolare, consente di trascurare l'esplicita condizione della "dipendenza", in tutto o in parte, della soluzione della causa da sospendere dalla decisione dell'altra causa, tale dipendenza esigendo, in concreto, la coincidenza dei soggetti partecipanti ai due procedimenti quale requisito indispensabile perche' la definizione dell'uno possa assumere valore vincolante per la definizione dell'altro, secondo i principi generali dettati in tema di efficacia del giudicato sostanziale. Ne consegue che la pendenza di una controversia sul reddito di una societa' di persone soggetto ad ILOR, cui non partecipi il singolo socio dell'ente, non comporta l'obbligo di sospendere, ex art. 295 cod. proc. civ., la separata causa eventualmente promossa dal socio stesso per contestare la rettifica del proprio imponibile ai fini dell'IRPEF nella parte inerente al computo della quota del reddito sociale, in quanto la decisione della prima controversia non produrrebbe, comunque, effetti vincolanti sulla decisione dell'altra. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

Anche nel processo tributario, intanto si puo' parlare di "questione incidentale pregiudiziale", in quanto la questione "pregiudiziale" pendente dinanzi ad altro giudice tributario abbia il carattere della "incidentalita'" necessaria nell'ambito del giudizio principale. Se invece la "questione" e' oggetto diretto del petitum nell'ambito di entrambi i due diversi procedimenti, allora la fattispecie si risolve, a seconda dei casi, in un'ipotesi di "litispendenza" o di "continenza", e come tale deve essere disciplinata. Piu' in particolare, quando poi, vertendosi in ipotesi di "continenza", non si renda possibile l'applicazione dello strumento della "reductio ad unum" dei due procedimenti previa riunione degli stessi, per il fatto che essi risultino pendenti in gradi diversi, allora la incidentalita' della causa "contenuta" diviene presupposto per l'applicazione in via estensiva dell'art. 295 cod. proc. civ.. Ad un tal riguardo, ad una tale applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. nel processo tributario non si pone di ostacolo la formulazione limitativa di cui art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992.(*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

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