Anche nel processo tributario, intanto si puo' parlare di "questione incidentale pregiudiziale", in quanto la questione "pregiudiziale" pendente dinanzi ad altro giudice tributario abbia il carattere della "incidentalita" necessaria nell'ambito del giudizio principale. Se invece la "questione" e' oggetto diretto del petitum nell'ambito di entrambi i due diversi procedimenti, allora la fattispecie si risolve, a seconda dei casi, in un'ipotesi di "litispendenza" o di "continenza", e come tale deve essere disciplinata. Piu' in particolare, quando poi, vertendosi in ipotesi di "continenza", non si renda possibile l'applicazione dello strumento della "reductio ad unum" dei due procedimenti previa riunione degli stessi, per il fatto che essi risultino pendenti in gradi diversi, allora la incidentalita' della causa "contenuta" diviene presupposto per l'applicazione in via estensiva dell'art. 295 cod. proc. civ.. Ad un tal riguardo, ad una tale applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. nel processo tributario non si pone di ostacolo la formulazione limitativa di cui art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria che non aveva sospeso il processo e aveva - al pari di quella di primo grado - deciso sull'impugnativa dell'avviso di liquidazione dell'INVIM decennale, relativo ad un fabbricato, in ordine al quale l'UTE aveva notificato l'attribuzione della rendita, che era stata autonomamente impugnata e per la quale pendeva altro giudizio, cosi' basandolo su una decisione, ancora non definitiva, relativa all'attribuzione della rendita catastale e violando il dovere di sospensione del processo di cui all'art. 295 cod. proc. civ.). * Massima tratta dal Ced della Cassazione.