Sentenza del 06/07/2017 n. 16693 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite
Fatto
L'Università Agraria di Gallicano nel Lazio impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la cartella di pagamento dell'importo di Euro 6.285,88, relativa a contributi obbligatori dovuti dal Consorzio stradale di Gallicano nel Lazio, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade vicinali, deducendo l'illegittimità della richiesta di pagamento poiché le strade per le quali venivano richiesti i contributi, relative alla fruizione del territorio di proprietà dell'Università agraria, non erano strade consortili pubbliche, attesa la natura privatistica delle stesse, essendo sempre state mantenute dai singoli titolari del diritto di enfiteusi o dagli assegnatari.
La CTP accoglieva il ricorso proposto dall'ente annullando l'atto impugnato; la CTR del Lazio con sentenza n. 6048/35/15 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario.
L'Università Agraria di Galliciano nel Lazio propone ricorso per cassazione, anche per motivi di giurisdizione; il Consorzio depositava controricorso.
Ragioni della decisione
1. L'universalità agraria, col primo motivo di ricorso, deduce la nullità della sentenza, ex art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 3 e art. 37 c.p.c., e conseguente violazione, ex art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., del giudicato interno formatosi sulla questione di giurisdizione, non essendo stata impugnata la sentenza della CTP che aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario.
Il motivo è infondato.
Avverso la sentenza della CTP che ha accolto il ricorso proposto dall'ente, annullando l'atto impugnato, il Consorzio ha formulato,nell'atto di appello, censure specifiche relative alla giurisdizione (pag. 7-8-9- atto di appello), dovendosi, quindi, escludere la formazione del giudicato al riguardo.
2. Con il secondo motivo viene dedotta l'erronea declinazione della giurisdizione tributaria in favore di quella ordinaria, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 1, sostenendosi la natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi stradali obbligatori.
Il motivo è fondato.
Il Consorzio Stradale di Gallicano è stato costituito per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade vicinali di uso pubblico, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1918, n. 1446, convertito con L. 17 aprile 1925, n. 473; l'art. 7 di tale decreto prevede che "i contributi degli utenti si esigono nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale" e che "il contributo costituisce onere reale del fondo".
La L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14, ha poi stabilito che la costituzione dei consorzi previsti dal citato D.L.Lgt., per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria.
Da tale quadro normativo (natura pubblica e obbligatoria del consorzio e obbligatorietà dell'appartenenza al sodalizio) deriva la natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi stradali obbligatori (come a quelli dovuti ai consorzi di bonifica), imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti: e da ciò consegue ulteriormente la devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario delle relative controversie, insorte dopo il 1 gennaio 2002, in applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie.
Questa Corte ha già, peraltro, affermato che le controversie relative ai contributi dovuti dagli utenti ai consorzi stradali obbligatori costituiti per la manutenzione,la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali attesa l'indubbia natura tributaria di tali oneri sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie (cfr Cass. 6 maggio 2013, n. 10402 e 10403).
In conclusione, va rigettato il primo motivo, accolto il secondo e dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.
Le parti vanno rimesse dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette le parti, anche per le spese, dinanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili il 6 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017
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