Sentenza del 06/07/2017 n. 16693 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite

Massime

CONTENZIOSO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONTRIBUTI DOVUTI AI CONSORZI STRADALI OBBLIGATORI - MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO

I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività, per la quale sono obbligatoriamente costituiti, rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il 1 gennaio 2002 , in applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie. Ciò, anche in considerazione che i contributi degli utenti dovuti ai consorzi stradali obbligatori si esigono nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale, e che il contributo costituisce un onere reale del fondo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


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E' legittima l'iscrizione a ruolo delle quote consortili di un Consorzio avente natura obbligatoria, nello specifico il Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta, il cui piano di ripartizione, che funge da atto presupposto per il calcolo annuale delle quote, il Consiglio Comunale del Comune competente, nel caso di specie Ardea, deve approvare solo inizialmente ed i cui ruoli non devono invece essere ulteriormente approvati e ciò in base all'art. 7, primo comma, del d.l.gt. n. 1446/1918 che stabilisce che ""I contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale, tenuto conto delle modificazioni disposte dalla Giunta provinciale amministrativa. Detti ruoli sono pubblicati per la durata di quindici giorni e resi esecutivi dal prefetto e l'esattore comunale è tenuto alla riscossione con lo stesso aggio che gli spetta p.er le imposte"". (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 7, primo comma, d.l.gt. n. 1446/1918.

In tema di imposte sui redditi, gli importi accantonati ex lege dalle societa' di assicurazione per costituire o integrare le riserve tecniche obbligatorie sono deducibili non gia' in misura corrispondente al rapporto indicato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 63, primi tre commi, come previsto dall'art. 75, comma 5, del medesimo D.P.R., ma nell'intera misura imposta dalle norme che disciplinano il settore assicurativo, ai sensi del successivo art. 103, qualunque ne sia la composizione: essi, infatti, non sono annoverabili tra i costi generali, ai quali si riferiscono gli artt. 63 e 75 cit., ma rappresentano costi specifici, essendo imposti in funzione dell'interesse pubblico al corretto esercizio delle imprese assicurative, sulle quali grava l'obbligo sia di accantonare i premi per far fronte alle obbligazioni nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati, sia di investire convenientemente le somme corrispondenti a tali accantonamenti. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo spetta al tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, comma secondo, cod. proc. civ., non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il D.Lgs. n. 546 del 1992 e restando ininfluenti sui processi in corso, a norma dell'art. 5 cod. proc. civ., le modifiche legislative introdotte dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, atteso che tali obblighi discendono dalla legge e non da un impegno contrattuale, di natura associativa, e che gli stessi sono esigibili mediante ruoli di contribuenza e con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria. Ne consegue che, le controversie inerenti alla legittimita' del potere impositivo dei consorzi e all'obbligatorieta' dei contributi, non comprese nella giurisdizione delle commissioni tributarie, sono devolute alla competenza per materia del tribunale, si sensi dell'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.. --------------------------------- Massima tratta dal CED della Cassazione.

I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo spetta al tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, comma secondo, cod. proc. civ. (non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il D.Lgs. n. 546 del 1992) ove si deduca il nessun vantaggio ricavato dall'attivita' del consorzio. Infatti, con la domanda si fa valere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contemplati dalla legge. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

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