Sentenza del 23/03/2023 n. 2014 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania Sezione/Collegio 1

Decisioni

  • 004571/2022 - FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE

Massime

\U00A0MASSIMA 4/2023 DOMANDA DI RIMBORSO IRBA - DISCIPLINA TRANSITORIA A SEGUITO ABROGAZIONE - CONTRASTO CON NORMATIVA EUROPEA - DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE - LIMITI

Con l'art. 1 comma 628 legge 178/2020 è stata disposta l'abrogazione dell'IRBA (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione), facendo salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte. La Corte di Giustizia Europea, tuttavia, con la pronuncia 2015/49 ha interpretato l'art 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE nel senso che i prodotti sottoposti ad accise possono essere oggetto di altre imposte indirette solo se aventi finalità specifiche, fattispecie da escludere nel caso dell'IRBA in quanto finalizzata unicamente ad obbiettivi di bilancio. Ne consegue che, avendo le pronunce della Corte di Giustizia validità ultra partes in quanto fonti di diritto comunitario, la prevalenza della normativa comunitaria rispetto a quella nazionale comporta la disapplicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 1 comma 628 legge 178/2020 e, quindi, il diritto al rimborso dell'IRBA versata per gli anni precedenti alla sua abrogazione, sempre che il soggetto interessato provi non solo l'avvenuto versamento dell'imposta, ma anche di avere sopportato il relativo onere economico senza trasferirlo sul consumatore finale.

Pres. Alfredo Montagna, Est. Luigi Musto


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In presenza di un accertamento ai fini Iva e Irap, il contribuente (persona fisica) che, pur avendo presentato la dichiarazione dei redditi, abbia omesso di presentare le dichiarazioni ai fini Iva e Irap rimane escluso dal condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9. In particolare, riguardo all'Iva, il giudice nazionale ha l'obbligo di disapplicare l'art. 9 per la sua incompatibilità con il diritto comunitario sancita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza C-132/06 del 17 luglio 2008).Quanto all'Irap, se, come nel caso di specie, non emerge che il contribuente abbia perfezionato l'istanza di condono mediante il versamento di una somma prefissata, non può verificarsi l'effetto di "preclusione, nei confronti del dichiarante o dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario" di cui all'art. 9, comma 10, lett. a).

Con riguardo all'azione di ripetizione dei diritti per servizi amministrativi riscossi su importazioni da paesi extracomunitari in violazione della legge 15 giugno 1950 n. 330, letta alla luce del divieto di aggravamento previsto dall'accordo G.A.T.T., e ai fini dell'applicazione dell'art. 19 del D.L. 30 settembre 1982 N. 688, convertito in legge 27 novembre 1982 N. 873, il quale dispone che "chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione … anche anteriormente alla data della (sua) entrata in vigore … ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non e' stato in alcun modo trasferito ad altro soggetto", occorre distinguere a seconda che si tratti di importazioni anteriori o successive al 1 luglio 1968 data della cosiddetta comunitarizzazione delle norme dell'Accordo stesso. Con riferimento alle importazioni anteriori, l'azione di ripetizione dei tributi riscossi non si sottrae alla disciplina di questa norma; nell'altra ipotesi l'azione rimane assoggettata al regime di cui all'art. 29, comma 2, legge 29 dicembre 1990 n. 428, per il quale "i diritti doganali all'importazione …. riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti", fermo restando che questa norma (operante retroattivamente in base all'espressa previsione del successivo settimo comma) lascia a carico dell'Amministrazione l'onere di eccepire e dimostrare detta traslazione.

Le somme versate all'Amministrazione finanziaria, su importazione di whisky, a titolo di diritto erariale sugli alcoli e di sovrimposta di confine, in misura eccedente la corrispondente imposta di fabbricazione sull'acquavite di vino, integrano, a seguito della sopravvenienza della pronuncia della Corte di Giustizia della CEE del 15 luglio 1982 in causa n. 216/81, un pagamento indebito, per carenza del potere impositivo, senza che rilevi, secondo il principio fissato dall'art. 29 n. 6 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, la mancata adozione da parte dello Stato italiano di altra normativa in sostituzione di quella riconosciuta in contrasto con l'ordinamento comunitario, non potendo incidere il principio stesso su diritti gia' acquisiti. La ripetizione di dette somme, peraltro, mentre puo' essere reclamata nel termine ordinario di prescrizione, dovendosi disapplicare, per contrasto con detto ordinamento, l'art. 29 n. 1 della citata legge, nella parte in cui introduce con effetti retroattivi un termine quinquennale di decadenza, non si sottrae alla regola posta dal n. 2 del menzionato art. 29, ed estesa dal n. 7 ai pagamenti anteriori (in armonia con la disciplina comunitaria), di modo che deve essere esclusa ove l'Amministrazione dimostri che l'importatore ha trasferito su terzi il relativo onere.

L'IRBA, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE (recepita nella normativa nazionale dal D.Lgs. 48/2010), a norma della quale gli stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accise altre imposte dirette solo se aventi finalità specifiche, non sussistenti nel caso di specie, è stata abrogata dal'art. 1 comma 628 della legge 178/2020, facendo tuttavia salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte. Tale clausola di salvezza, traducendosi nell'esazione di somme indebite in quanto incompatibili con la normativa comunitaria (art. 4 paragrafo 3 Trattato UE, Direttiva 2008/118/CE), può essere disapplicata dal giudice tributario, in applicazione del principio di effettività e del primato della normativa comunitaria (riconosciuto negli artt. 11 e 117 Costituzione).

Non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione di cui all'art.2, comma 4, ultimo paragrafo del D.L. n. 102/2013 convertito nella L. n. 124/2013 prevedente la equiparazione tra i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali previsti dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008 agli immobili destinati ad abitazione principale. Infatti, con riferimento agli immobili E (già gestiti dagli I.A.C.P.), l'esenzione ICI (ora IMU) opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. La mancata previsione dell'esenzione IMU per gli alloggi sociali, ancora, non si pone in contrasto nemmeno con i principi del diritto comunitario e, specificamente, con la decisione n. 2005/842/CE della Commissione Europea, concernente l'applicazione dell'art. 86 par. 2 del Trattato CE sugli aiuti di Stato, dovendo trovare applicazione il principio di specialità.

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