Con l'art. 1 comma 628 legge 178/2020 è stata disposta l'abrogazione dell'IRBA (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione), facendo salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte. La Corte di Giustizia Europea, tuttavia, con la pronuncia 2015/49 ha interpretato l'art 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE nel senso che i prodotti sottoposti ad accise possono essere oggetto di altre imposte indirette solo se aventi finalità specifiche, fattispecie da escludere nel caso dell'IRBA in quanto finalizzata unicamente ad obbiettivi di bilancio. Ne consegue che, avendo le pronunce della Corte di Giustizia validità ultra partes in quanto fonti di diritto comunitario, la prevalenza della normativa comunitaria rispetto a quella nazionale comporta la disapplicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 1 comma 628 legge 178/2020 e, quindi, il diritto al rimborso dell'IRBA versata per gli anni precedenti alla sua abrogazione, sempre che il soggetto interessato provi non solo l'avvenuto versamento dell'imposta, ma anche di avere sopportato il relativo onere economico senza trasferirlo sul consumatore finale.
Pres. Alfredo Montagna, Est. Luigi Musto