Sentenza del 06/05/2016 n. 9180 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Svolgimento del processo

Con atto registrato il 13 ottobre 2003 S.T., nell'ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità, cedeva bonariamente alla S. spa un terreno di mq. 28175 in (XXXXX) al prezzo di 324.013,00 Euro.

Nel medesimo atto era previsto il pagamento in favore dello S. di 681.056 Euro a titolo di indennizzo per le seguenti causali:

- la perdita del requisito di imprenditore agricolo;

il costo delle pratiche relative al cambio di destinazione d'uso dell'immobile rimasto dei proprietà del venditore;

- la serra e l'impianto di riscaldamento;

a titolo di ristoro di "danno biologico".

Tale indennizzo veniva percepito negli anni 2003 e 2004 ed il contribuente ometteva di indicarne le relative somme nella dichiarazione dei redditi.

Con avviso di accertamento ritualmente notificato l'Agenzia recuperava a tassazione il predetto importo ai fini Irpef 2003, qualificandolo come "reddito di natura fondiaria non determinabile catastalmente" ex art. 81 (già art. 67) TUIR . La CTP di Forlì accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava l'avviso di accertamento. La CTR dell'Emilia Romagna, in riforma della sentenza di primo grado, con la sentenza 122/6/2010 depositata il 17 dicembre 2010, accoglieva l'appello dell'Agenzia e confermava integralmente l'avviso di accertamento impugnato.

La CTR rilevava preliminarmente che il contribuente aveva fatto acquiescenza sulla statuizione della sentenza di primo grado che aveva respinto l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento.

Il giudice di secondo grado, inoltre, premesso che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio erano tassabili L. n. 413 del 1991 , ex art. 11, affermava che, per le rimanenti somme, percepite dal contribuente a titolo di risarcimento dei danni, andava senz'altro applicato l' art. 67 TUIR, in forza del quale deve ritenersi sottoposto a tassazione qualunque emolumento derivante dalla cessione del terreno e che non sia connaturato alla rendita agraria o fondiaria.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, il contribuente.

L'Agenzia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il contribuente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 3), censura la statuizione della CTR secondo cui egli aveva fatto acquiescenza sulla pronuncia di primo grado che ne aveva respinto l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento.

Il contribuente, premesso che la CTP aveva accolto la propria domanda e non aveva in nessun punto escluso che l'avviso di accertamento fosse affetto da nullità, rilevava che, in difetto di soccombenza, non era configurabile "acquiescenza".

Il motivo non ha pregio.

Il ricorso del contribuente era stato accolto dalla CTP per infondatezza, nel merito, della ripresa a tassazione.

Orbene, in difetto di un'espressa riproposizione da parte del contribuente dell'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per la ragione, pregiudiziale, di difetto di motivazione, riproposizione che non viene prospettata nel ricorso, l'esame di tale questione era ormai preclusa nel giudizio di appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e art. 346 c.p.c., onde la CTR ha correttamente esaminato la questione di merito controversa, afferente la sussistenza del presupposto impositivo.

Non è dunque ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 329 c.p.c. , impropriamente evocata dal contribuente, dovendo piuttosto rilevarsi la rinunzia implicita di questi, vittorioso nel merito in primo grado, sulla questione pregiudiziale non riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. , con conseguente formazione del giudicato implicito sul punto (Cass. 12490/2007).

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell' art. 67 TUIR, in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 3), censurando la statuizione della CTR che ha affermato l'assoggettabilità ad imposta delle somme percepite dal contribuente a titolo di risarcimento dei danni.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione dell' art. 6, comma 2 TUIR, in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 3), per avere la CTR erroneamente ritenuto che non fosse applicabile al caso di specie l'esclusione dall'imposizione delle somme percepite a titolo di risarcimento dei danni, di cui all' art. 6, comma 2 TUIR. Il ricorrente lamenta, in particolare, che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che fosse applicabile al caso di specie la disposizione dell'art. 81, comma 1, lett. e) omettendo di considerare la natura risarcitoria delle somme percepite.

I motivi che, in quanto strettamente connessi, vanno unitariamente esaminati, sono fondati.

La CTR ha infatti erroneamente valutato la natura delle somme percepite a vario titolo dal contribuente, ma che la stessa CTR riconosce aventi tutte natura risarcitoria, ritenendo senz'altro applicabile la disposizione, di carattere residuale, di cui all'art. 81, lett. e) (ora 67) TUIR , relativa a redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, vale a dire quei redditi immobiliari che non devono essere iscritti in catasto o derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Non appare al riguardo condivisibile, considerata l'ampia formulazione dell' art. 6 TUIR, la statuizione della sentenza impugnata, che, nell'escludere l'applicabilità di detta disposizione, ha affermato che la distinzione tra danno emergente e lucro cessante, posta da detta norma, nel caso di specie non era configurabile.

Come questa Corte ha già affermato, al contrario, in tema di imposte sui redditi, in base al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, (nel testo applicabile "catione temporis"), le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (Cass. 29579/2011).

La CTR, al contrario, pur attribuendo a dette somme natura risarcitoria, ha affermato la riconducibilità dell'importo in contestazione alla categoria dei "redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente", di cui all'art. 81, lett. e) (adesso 67) ed ha erroneamente escluso l'applicabilità dell' art. 6, comma 2 TUIR. Di conseguenza ha omesso di distinguere, nell'ambito degli emolumenti corrisposti al contribuente, la componente riconducibile al mancato guadagno soggetta a tassazione, dal c.d. "danno emergente", che dalla tassazione deve invece ritenersi escluso.

Vanno dunque accolti il secondo e terzo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese, ad altra sezione della CTR dell'Emilia-Romagna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, respinto il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della CTR dell'Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2016

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