Sentenza del 06/05/2016 n. 9180 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Codice di procedura civile.
Art. 329. Acquiescenza totale o parziale.
Art. 346. Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte.
Art. 360. Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.(1)
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.
Domande ed eccezioni nuove.
Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.
Modifiche alla disciplina delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.
Testo unico delle imposte sui redditi.
Classificazione dei redditi. (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993 n. 537, introdotto dall'art. 2, ottavo comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289, nella determinazione dei redditi di cui al primo comma, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.)
Redditi diversi.
Reddito complessivo.
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