Sentenza del 10/02/2004 n. 2527 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Fatto
Con sentenza n. 4878 depositata in data 7 maggio 1998 il Tribunale di
Milano - in parziale accoglimento della domanda della S. Assicurazioni di
Milano S.p.a., diretta ad ottenere la condanna della Amministrazione
Finanziaria alla restituzione di quanto da essa societa' versato negli anni
dal 1985 al 1992 a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulla
iscrizione di atti nel registro delle imprese - condannava la convenuta
Amministrazione al pagamento della somma di lire 54.000.000, con gli
interessi legali dalla domanda al saldo.
La sentenza veniva appellata dal Ministero delle Finanze che chiedeva il
rigetto della domanda della S. per la parte eccedente la differenza tra le
somme versate per le annualita' in ordine alle quali era stata presentata
tempestiva domanda di rimborso ex art. 13, D.P.R. n. 641/1972 e quelle
dovute a norma del comma 1 dell'art. 11, L. n. 448/1998: con gli interessi
al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della L. n. 448/1998
citata.
All'esito del relativo giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia
dell'appellata societa', la Corte di Appello di Milano, con sentenza n.
2151, depositata il 22 agosto 2000, rigettava l'appello.
I giudici del gravame ritenevano inapplicabile lo ius superveniens
invocato dalla A.F., trattandosi di disposizioni in contrasto con la
disciplina comunitaria: in particolare, con l'art. 10 della Direttiva del
Consiglio n. 69/335/CEE - come interpretato dalla Corte di Giustizia CE con
sentenza 20 aprile 1993, non essendo rinvenibile nella disciplina introdotta
dalla novella legislativa il necessario carattere remunerativo del tributo;
e con il rispetto del principio di equivalenza, destinato ad operare -
quanto alle modalita' dei rimborsi di imposte di concessione governative non
dovute - in caso di rimborsi dovuti sia in base al diritto comunitario che
al diritto interno: principio affermato dalla Corte di Giustizia CEE con
sentenza del 15 settembre 1998.
Ricorrono congiuntamente per cassazione il Ministero dell'Economia e
delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, deducendo con un unico articolato
motivo violazione dell'art. 11, L. n. 448/1998 nonche' insufficiente e
contraddittoria motivazione della impugnata sentenza.
Si e' costituita e resiste con controricorso la S. Assicurazioni S.p.a.
in liquidazione coatta amministrativa, che ha anche depositato memoria.
Diritto
La resistente societa' eccepisce, in limine, la nullita' e
inammissibilita' del ricorso per erronea individuazione del soggetto
legittimato a partecipare al giudizio, essendo stata evocata in causa la S.
Assicurazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante anziche' la S.
Assicurazioni S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del
(e presso il) commissario liquidatore: essendo stata tale societa' posta in
l.c.a. con decreto del Ministro dell'Industria Commercio e Artigianato in
data 13 maggio 1998.
Inoltre, deduce, la nullita' dell'atto di citazione in appello in quanto
proposto nei confronti di un soggetto privo della, capacita' di stare in
giudizio, essendo il decreto di liquidazione coatta della societa'
intervenuto dopo la pubblicazione (avvenuta il 7 maggio 1998) della sentenza
di primo grado e antecedentemente alla data (21 giugno 1999) di notifica
dell'atto di appello presso il difensore domiciliatario della societa' nel
giudizio di primo grado con conseguente passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado, essendo scaduto il termine perentorio per
l'impugnazione.
In ordine alle questioni di inammissibilita' e di nullita' poste in via
pregiudiziale dalla resistente soc. S., va osservato quanto segue.
L'art. 200 del R.D. n. 267/1942 (c.d. legge fallimentare) stabilisce che
"dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione…se l'impresa e'
una societa' o una persona giuridica cessano le finzioni delle assemblee e
degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto
dall'art. 214" (concordato, ipotesi che qui non interessa: ndr).
Al comma 2, poi, si prevede che " nelle controversie anche in corso,
relative a diritti patrimoniali dell'impresa, sta in giudizio il commissario
liquidatore".
In sostanza, tale situazione comporta - al pari che nel fallimento - la
perdita, da parte del soggetto giuridico posto in l.c.a., della capacita' di
stare in giudizio per mezzo della persona fisica che (fin quando in bonis),
lo rappresenta (Cass. n. 985/1989).
Nella specie, risulta dagli atti; e precisamente da una copia del
ricorso per cassazione dell'Amministrazione Finanziaria - proposto nei
confronti della S. Assicurazioni di Milano S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore - che ne e' stata tentata la notifica alla S.
Assicurazioni di Milano S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, nella sua sede in Milano, via F.F. n. 2 in data 31 ottobre 2001:
l'espressione "tentata" e' di rigore perche' dalla relata di notifica non e'
dato desumere la persona cui la copia sarebbe stata consegnata; non risulta
comunque consegnata a mani (del legale rappresentante) della destinataria,
ne' di addetto alla stessa ne' del custode dello stabile.
Da altra copia del ricorso, pure in atti, risulta invece attestato dal
medesimo Ufficiale giudiziario che (sempre in data 31 ottobre 2001) "la
sig.ra S., rinvenuta nei locali Ufficio S., ha rifiutato l'atto affermando
che la S. Assicurazioni S.p.a. e' un soggetto estinto e che in luogo esiste
la S. Assicurazioni S.p.a. in L.C.A.".
A questa stregua, risulta del tutto evidente che il ricorso per
cassazione non e' stato proposto e comunque neppure mai notificato nei
confronti dell'unica parte sostanziale - la S. S.p.a. in liquidazione coatta
amministrativa - attualmente interessata alla vertenza, ed avente percio'
stesso la capacita' di stare in giudizio.
Tale situazione determina la inammissibilita' del ricorso stesso, ai
sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1 del codice di procedura civile, in quanto
proposto(esclusivamente) nei confronti di soggetto non(piu') legittimato a
partecipare al giudizio.
Ne' la costituzione del soggetto legittimato (la S. in l.c.a.) vale a
sanare ex tunc la situazione determinatasi: invero, la costituzione stessa
e' avvenuta con atto del 10 dicembre 2001, quando gia' era scaduto il
termine (un anno e quarantasei giorni, trattandosi di sentenza non
notificata) per propone l'impugnazione de qua nei confronti del soggetto
legittimato.
L'accoglimento della eccezione in esame, che comporta la
inammissibilita' del ricorso della Amministrazione Finanziaria, ha carattere
assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta in causa.
Quanto alle spese del presente giudizio, si ravvisano giusti motivi per
dichiararle compensate.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del
presente giudizio.
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