La messa in liquidazione coatta amministrativa di una societa' configura l'evento della perdita della capacita' di stare in giudizio, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ., atteso che, a norma dell'art. 200 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, detto stato comporta (fra l'altro) la cessazione delle funzioni dell'assemblea e degli organi amministrativi e di controllo della societa' medesima e, comunque, l'attribuzione al commissario liquidatore - e non piu', quindi, alla persona fisica che la rappresentava fin quando era in bonis - della capacita' di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale. Ne consegue, nella specie, la inammissibilita' del ricorso per cassazione non proposto, ne' notificato, nei confronti della "s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa". *Massima tratta dal CED della Cassazione.