Gli arretrati di retribuzione a favore del lavoratore derivanti da sentenza di condanna e liquidati da parte del giudice non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte di cui all'art.23, secondo comma, lett.c), del D.P.R.29 settembre 1973, n.600, in quanto la ritenuta deve essere applicata al momento del pagamento di tali arretrati da parte del datore di lavoro.