Sentenza del 30/09/2019 n. 24276 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI LOCALI COMUNALI PROVINCIALI REGIONALI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO - CONCESSIONE - IN GENERE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO - DELEGA AL CONCESSIONARIO DA PARTE DEI COMUNI - LEGITTIMITÀ - CONTESTAZIONE DELLA DELEGA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE

In tema di ICI, ove il Comune, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato al concessionario, al quale è pertanto conferita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicché, in caso di contestazione della legittimità della delega, grava sul contribuente l'onere di specificarne i profili di illegittimità. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che, pur in presenza degli estremi della determina di affidamento del servizio nell'avviso di accertamento ed in assenza di specifica indicazione da parte del contribuente circa i profili di illegittimità, aveva onerato il Comune di allegare i documenti giustificativi dell'attribuzione del servizio di accertamento al concessionario trattandosi, tuttavia, di atti soggetti a pubblicità legale e quindi da presumere conoscibili).

Massima tratta dal CED della Cassazione


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità integrativa delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 241/1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva. Nel caso di specie, l'avviso faceva riferimento ai verbali della polizia municipale di constatazione dell'occupazione abusiva di suolo comunale, senza che, tuttavia, questi verbali integrassero la motivazione dell'avviso essendo la motivazione, sotto il profilo del presupposto di fatto della determinazione amministrativa, immediatamente espressa dall'indicazione nell'avviso delle dimensioni dell'area occupata e della durata dell'occupazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di c.d. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che ha natura di delega di firma - e non di funzioni, con la conseguenza che l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa .

In tema di Tarsu, nell'ipotesi di concessione demaniale (nella specie, relativa alla gestione di un porto turistico) si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un'area scoperta sulla quale, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, si producono rifiuti solidi urbani, e detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l'effettiva disponibilità dell'area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sancisce la mera facoltà, e non l'obbligo, per l'Ufficio, di invitare il contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, sicché, come la sua omissione, anche l'esistenza di eventuali, lievi difformità dell'invito stesso rispetto al modello legale, soprattutto quando esso sia comunque idoneo a garantire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, non determina l'invalidità dell'accertamento induttivo sintetico operato dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. d bis), del citato decreto. (Nella specie, la S.C. confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto legittimo un avviso di accertamento emesso, ai fini IRPEF, a seguito della notifica di un invito ex art. 32 del suddetto d.P.R. che, benché carente dell'indicazione dell'oggetto dei chiarimenti da richiedere al contribuente e recante un termine per l'esibizione dei documenti inferiore a quindici giorni, conteneva pur sempre il chiaro invito al medesimo, rimasto peraltro inadempiuto anche nei diversi gradi del giudizio, a produrre la documentazione contabile ed amministrativa relativa all'anno di imposta oggetto di verifica). Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi della facolta' di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, faccia richiesta al Comune di provvedere all'incombente a mezzo di messi comunali, si instaura, tra Amministrazione ed Ente locale, un rapporto di preposizione gestoria che deve essere qualificato come mandato "ex lege", la cui violazione costituisce, se del caso, fonte di responsabilita' esclusiva a carico del Comune, non essendo ravvisabile l'instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra Amministrazione finanziaria e messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell'Ente territoriale.

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