In tema di ICI, ove il Comune, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato al concessionario, al quale è pertanto conferita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicché, in caso di contestazione della legittimità della delega, grava sul contribuente l'onere di specificarne i profili di illegittimità. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che, pur in presenza degli estremi della determina di affidamento del servizio nell'avviso di accertamento ed in assenza di specifica indicazione da parte del contribuente circa i profili di illegittimità, aveva onerato il Comune di allegare i documenti giustificativi dell'attribuzione del servizio di accertamento al concessionario trattandosi, tuttavia, di atti soggetti a pubblicità legale e quindi da presumere conoscibili).
Massima tratta dal CED della Cassazione