Sentenza del 19/02/1999 n. 1389 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Testo

                 1. Svolgimento del processo  

La ___ s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado gli
avvisi di accertamento di maggior reddito, ai fini IRPEF e ILOR per gli anni
1977, 1978 e 1980, relativi all'attivita' di autotrasporti da essa stessa
esercitata.
Le decisioni di accoglimento venivano riformate - su appello dell'ufficio -
dalla Commissione di secondo grado di Livorno.
Con decisione del 23 gennaio - 14 maggio 1996 la Commissione Tributaria
Centrale, riuniti i ricorsi della societa' contribuente e i ricorsi
incidentali dell'Ufficio, accoglieva i primi con la seguente motivazione:

  • le spese sostenute per la sostituzione periodica dei pneumatici, da parte di
    un'impresa che esercita attivita' di trasporto, non possono essere considerate
    oneri deducibili nella limitata misura di cui all'art. 68, u.c., del D.P.R. 597/1973 (spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento o
    trasformazione), ma veri e propri oneri di esercizio, e come tali interamente
    deducibili dal reddito;
  • e' nozione di fatto, rientrante nella comune esperienza, che i pneumatici,
    al pari dei lubrificanti e dei carburanti, altro non sono che materiali di
    consumo corrente il cui costo va sostenuto in continuazione per consentire
    l'operativita' dei beni strumentali;
  • il D.M. 13 luglio 1981, con disposizione interpretativa, sanciva che i costi
    in questione erano interamente deducibili dal reddito.
    La Commissione dichiarava, in conseguenza, assorbiti i ricorsi incidentali
    dell'Ufficio per gli anni 1978 e 1980, coi quali si lamentava che il recupero
    per la non deducibilita' delle spese avrebbero dovuto essere sommato al
    reddito determinato con le decisioni di primo grado, e non al reddito
    dichiarato.
    Avverso tale decisione l'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per
    cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento.
    La societa' intimata non si e' costituita.
    2. Il motivo di ricorso
    Denunciando violazione e falsa applicazione del principio di irretroattivita'
    delle leggi, degli articoli 68, ultimo comma, del D.P.R. n. 597/1973, 35 del
    D.P.R. n. 897/1980 e dei commi 1 e 2 del D.Min. delle Finanze del 13 luglio
    1981, in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ., l'Amministrazione
    ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che
    la norma del decreto ministeriale avesse portata interpretativa, mentre lo
    stesso decreto precisava che la sua applicazione era relativa ai periodi
    d'imposta successivi al 1981.
    Precisa la ricorrente che il decreto e' stato emanato in attuazione della
    delega contenuta nell'art. 35 del d.P.R. n. 897 /1980, con la quale il
    legislatore ha consentito all'Amministrazione di elaborare, per specifici
    settori di attivita' economica, criteri e modalita' diversi relativamente alla
    deduzione dei costi, Pertanto, la disposizione prevedente che i costi per la
    sostituzione dei pneumatici da parte delle imprese di trasporto sono
    interamente deducibili non puo' essere considerata come un'interpretazione
    autentica. Ne consegue che, per le spese in questione, non poteva che farsi
    ricorso al sistema dell'ammortamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 68 del d.P.R. n. 597 del 1973.
    Peraltro, non e' neppure sostenibile che gia' nel sistema previgente i costi
    in questione fossero interamente deducibili come costi di esercizio. Se cosi'
    fosse stato, non vi sarebbe stato alcun bisogno che il legislatore delegasse
    il Governo ad emettere una nuova disciplina mediante fonti normative
    secondarie.
    3. Motivi della decisione
    Le censure dell'Amministrazione finanziaria non meritano accoglimento.
    La Corte condivide, infatti, l'argomentazione della Commissione centrale,
    secondo cui il costo sostenuto dalle imprese di trasporti per la sostituzione
    dei pneumatici non puo' essere assimilato alle spese di manutenzione e
    riparazione, e percio' deducibile nella limitata misura di cui all'art. 68 del d.P.R. n. 597 del 1973. E' del tutto evidente, infatti, che i pneumatici, al
    pari dei carburanti, sono soltanto materiali di consumo, il cui costo inerisce
    direttamente all'oggetto dell'attivita' economica svolta dall'impresa, e
    rappresenta, quindi, un onere di esercizio interamente deducibile dal reddito.
    Non puo', d'altra parte, condividersi la tesi di una natura innovativa, e non
    interpretativa, del D.M. 13 luglio 1981, col quale il Ministero delle Finanze
    ha riconosciuto l'intera deducibilita' delle spese in questione. Dal tenore
    del provvedimento risulta con assoluta evidenza che l'Amministrazione ha
    soltanto inteso recepire un dato oggettivo, emergente dalla natura delle cose:
    nel preambolo del decreto, infatti, si prende atto che "sulla base di
    valutazioni tecniche… il mantenimento dell'efficienza dei mezzi di
    trasporto… richiede frequenti lavori di manutenzione" e che la richiesta
    adozione di diversi criteri e modalita' di deduzione dei ripetuti costi"
    trova fondamento in obiettivi elementi tecnici e di fatto".
    Il richiamo dello stesso preambolo alla delega contenuta nell'art. 35 del d.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, il quale aggiunge all'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, la frase "per specifici settori di attivita'
    economiche il Ministro delle Finanze puo' stabilire con apposito decreto
    diversi criteri e modalita' di deduzione dei predetti costi" non e' argomento
    decisivo per escludere il valore interpretativo del provvedimento. Il
    riferimento - contenuto nell'art. 1 del decreto - all'applicabilita' di
    quest'ultimo ai periodi d'imposta successivi al 1981 costituisce, infatti,
    soltanto una regola interpretativa rivolta all'Amministrazione finanziaria, la
    quale non puo' svolgere alcun vincolo nei confronti del giudice in relazione
    ai precedenti periodi d'imposta.
    Ne consegue il rigetto del ricorso, senza alcuna statuizione sulle spese, non
    avendo la societa' intimata svolto attivita' difensiva.
    P.Q.M.
    La Corte di Cassazione;
    rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

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