Sentenza del 19/02/1999 n. 1389 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - PERIODI DI IMPOSTA ANTECEDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DM 13 LUGLIO 1981 - COSTO SOSTENUTO DALLE IMPRESE DI TRASPORTI PER LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI - DEDUZIONE PER INTERO - AMMISSIBILITA'

In tema di imposte sui redditi, il costo sostenuto dalle imprese di trasporti per la sostituzione dei pneumatici, anche nei periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore del D.M. 13 luglio 1981, con il quale il Ministero delle Finanze ha riconosciuto l'intera deducibilita' di tale costo, e' deducibile interamente e non nella limitata misura di cui all'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile "ratione temporis"), gli oneri fiscali concernenti l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e l'imposta in abbonamento di cui all'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 (che gli istituti che esercitano il credito a medio e lungo termine sono tenuti a corrispondere), costituiscono, per effetto della traslazione convenzionale comunemente operata nella stipulazione dei contratti di finanziamento fiscalmente agevolati, un onere accessorio di diretta imputazione al costo di un servizio che da' luogo a ricavi tassabili. Detti oneri, pertanto, dovendo essere considerati componenti negativi riferibili ad attivita' da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa, devono ritenersi deducibili in misura integrale. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di contenzioso tributario e nella vigenza dell'art. 19, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella formulazione conseguente alla modificazione introdotta con il d.P.R. N. 687 del 1974, che escludeva la detrazione dell'IVA relativa a beni e servizi utilizzati per effettuare operazioni esenti da imposta ai sensi del primo comma dell'art. 10, non spetta all'amministrazione finanziaria, che contesti il diritto del contribuente alla detrazione dell'imposta, provare che i beni e i servizi cui ineriscono le imposte assolte sono stati destinati ad operazioni esenti, ma al contribuente provare che detti beni e servizi sono stati in effetti destinati allo svolgimento di operazioni soggette ad imposta.

In tema di IVA, l'art. 19, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo previgente alle modifiche recate dai d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 e 31 marzo 1979, n. 94, la' dove esclude la detrazione dell'imposta relativa ai beni ed ai servizi utilizzati per effettuare prestazioni di servizi esenti da imposta si riferisce alla effettiva realizzazione, nello stesso anno di imposta, di operazioni esenti e non anche alla sola possibilita' di porle in essere in una successiva annualita' d'imposta.

In tema di IVA, il rimborso delle imposte versate in eccesso in conseguenza dell'entrata in vigore del DPR 29 gennaio 1979 n. 24, che ha ridotto dal 9 al 6% l'aliquota applicabile per la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici collocati in aziende ed uffici (art. 2), prevedendo all'art. 3 che dette integrazioni e correzioni si applicano dal primo febbraio 1973, spetta soltanto, in virtu' del disposto dell'art. 8 del DPR 31 marzo 1979 n. 94, per l'anno d'imposta 1978 e non anche per le precedenti annualita' di imposta, precludendo detta norma l'esercizio del diritto al rimborso di imposte pagate in dipendenza di dichiarazioni presentate anteriormente all'entrata in vigore del citato DPR n. 24 del 1979.

In tema d'imposta di registro, con riguardo a finanziamento accordato dalla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL) dietro cessione di crediti da liquidarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, il quale prevede la tassazione in misura fissa, trattandosi di operazione che rientra nella disciplina dell'IVA (ancorche' in concreto esente da tale ultima imposta, nella specie, ai sensi e nel vigore dell'originario testo dell'art. 10 n. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633).

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