Sentenza del 03/02/2014 n. 2268 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Svolgimento del processo

Con l'impugnata sentenza n. 30/30/08, depositata il 14 luglio 2008, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, respinto l'appello dell'Agenzia del Territorio, confermava la decisione n. 21/09/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva annullato, per difetto di motivazione, assorbita la subordinata richiesta di riduzione della rendita formulata dalla contribuente Monros S.r.l., l'avviso di classamento n. (OMISSIS).

La CTR, espressamente dichiarando di aderire alle ragioni del giudice di prime cure, giudicava innanzitutto che l'impugnato "avviso di classamento fosse un provvedimento che integrava un atto d'accertamento e che, come tale, dovesse esser motivato";

motivazione, però, secondo la CTR, assolutamente mancante, limitandosi, l'avviso, "a riportare gli estremi catastali dell'immobile e la stima ad esso attribuita"; contenendo, cioè, "solo i calcoli".

Contro la sentenza della CTR, l'Agenzia del Territorio proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo.

La contribuente non si costituiva.

Motivi della decisione

1. L'Agenzia del Territorio censurava la sentenza è sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per "Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e dei principi di generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale"; dolendosi, in particolare, l'Ufficio, che erroneamente la CTR aveva "ritenuto l'avviso di classamento privo di motivazione"; giacché, sosteneva l'Agenzia del Territorio, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l'avviso di classamento, conclusivo del procedimento DOCFA, in sostanza risolvendosi nella correzione della proposta di classamento formulata dal contribuente, doveva ritenersi sufficientemente motivato col semplice riporto delle indicazioni catastali e della sintetica stima; questo perché, concludeva l'Agenzia del Territorio, il contribuente, a seguito della trasmissione della denuncia DOCFA, aveva conoscenza completa dei dati sulla cui base l'Amministrazione aveva stabilito il classamento. Il quesito era: "se abbia violato le norme e i principi in materia di motivazione degli atti di accertamento in materia catastale la CTR che, in caso d'impugnazione di avviso di classamento emesso in base alla stima diretta effettuata dall'Ufficio, nell'ambito della procedura DOCFA, abbia annullato il predetto avviso perché privo di motivazione, in quanto contenente esclusivamente l'indicazione dell'unità immobiliare, il canone censuario, foglio, particella e subalterno; zona censuaria, categoria, classe e consistenza; indicazione della rendita stabilita, dovendosi, al contrario, affermare il principio di diritto in virtù del quale l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Agenzia del Territorio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile".

Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, per cui "L'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di comprendere le ragioni della classificazione e di essere quindi nella condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie.

L'atto di classamento costituisce, infatti, l'esito di un procedimento specificamente regolato dalla legge (D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. dalla L. n. 75 del 1993 e specialmente dal regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701), che prevede la partecipazione del contribuente, e trova, in osservanza alla regola generale sull'attribuzione di rendita agli immobili classificati in categoria D (come nella fattispecie in discussione), il proprio presupposto in una "stima diretta" eseguita dall'ufficio; la quale esprime un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione alla quale la presenza e la adeguatezza o non della motivazione rilevano, non già ai fini della legittimità, ma della attendibilità concreta del giudizio accennato e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa indicata in motivazione. Pertanto, l'avviso di classamento, secondo la procedura "DOCFA" avente struttura fortemente partecipativa, costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente" (Cass. sez. trib. n. 5404 del 2012; Cass. sez. trib. n. 14379 del 2011; Cass. sez. trib.

n. 16824 del 2006).

2. Alla cassazione della sentenza, deve quindi seguire il giudizio di rinvio per l'accertamento degli ulteriori fatti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, altra sezione, che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai statuiti principi, oltreché regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014

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