Sentenza del 03/02/2014 n. 2268 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CLASSAMENTO CONCLUSIVO DI PROCEDURA DOCFA - MOTIVAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DI DATI OGGETTIVI ACCLARATI DALL'UFFICIO E DELLA CLASSE ATTRIBUITA - SUFFICIENZA - FONDAMENTO

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortememente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie. Massima tratta dal CED della Cassazione.


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In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga in seguito alla procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, in l. n. 75 del 1993 e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta "procedura DOCFA"), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica del valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.

Riferimenti normativi: L. n. 75/1993 - d.m. 19 aprile 1994, n. 701

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12389/2018, Rv. 648518 - 01

In tema di imposta di registro, qualora il contribuente abbia manifestato la volontà di avvalersi del criterio di valutazione automatica previsto dall'art. 12 del d.l 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, in riferimento ad un immobile non ancora iscritto in catasto, la maggiore imposta liquidata dall'Ufficio a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ha natura d'imposta complementare, dal momento che la sua determinazione non ha luogo sulla base di elementi desunti dall'atto o comunque indicati dalle parti, ma richiede un'attività ulteriore dell'Amministrazione, avente rilevanza non meramente interna, e produttiva di atti autonomamente impugnabili, sicché, anche in tale ipotesi, il termine di decadenza previsto dall'art. 76, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai fini della notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, è soggetto alla sospensione di cui all'art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 1992, n. 289.

In tema di imposta di registro, la determinazione delle somme risultanti ancora dovute a seguito della valutazione automatica dell'imponibile - conseguente alla richiesta del contribuente di volersi avvalere di tale criterio, ai sensi del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 (convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 154) e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4, - non discende dalla rettifica di un difetto di tassazione derivante da una non corretta dichiarazione del valore degli immobili trasferiti, essendo vincolata all'utilizzo di dati e criteri predeterminati, che il medesimo contribuente ha invocato per la definizione dell'imponibile. Ne consegue che il relativo avviso di liquidazione deve essere notificato non gia' entro il termine decadenziale di due anni previsto dal citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis, (che fa esclusivo riferimento all'ipotesi - di cui al precedente art. 52, comma 1 - di notifica dell'atto in conseguenza della rettifica del valore dichiarato o del corrispettivo pattuito), bensi' entro il termine decadenziale - stabilito in via generale dal medesimo art. 76, comma 2 - di tre anni, decorrenti, nel caso di imposta principale, dalla richiesta di registrazione, ovvero dal momento successivo in cui, per effetto della richiesta di attribuzione della rendita catastale, il contribuente abbia ottemperato all'onere posto a suo carico per consentire l'attivita' di liquidazione. *Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria

In tema di imposta sulle successioni, qualora il contribuente, ai sensi dell'art. 34, comma sesto, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, abbia chiesto, in relazione ad immobile non ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, di avvalersi del criterio automatico di valutazione ed il successivo atto di classamento non sia stato notificato all'interessato (anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342), l'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio finanziario deve - si' - recepire l'atto di classamento, in modo da consentire al contribuente la sua conoscenza e l'eventuale impugnazione unitamente all'avviso di liquidazione, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ai fini della tutela del contribuente non e' necessario tuttavia che nell'avviso di liquidazione risultino i criteri e i parametri adottati per il classamento, i quali sono oggettivi e predeterminati, essendo sufficiente la comunicazione dei dati del classamento, consistenti nell'indicazione della zona censuaria, della categoria, della classe, della consistenza e della rendita. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della c.d. procedura DOCFA, ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (A.D.A.).

Riferimenti normativi: art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 2268/14.

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