Sentenza del 30/05/1996 n. 5041 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
___ , con atto del 28 settembre 1992, conveniva davanti al Giudice
Conciliatore di Crosia il Ministero delle Finanze, perche', affermata la
avvenuta perdita di possesso da parte sua della vettura tg. Cs 244911, fosse
fatto obbligo al PRA di procedere alla relativa annotazione.
Il Ministero delle Finanze eccepiva la improponibilita' e la inammissibilita'
della domanda, nonche' la incompetenza del giudice adito.
Il Conciliatore accoglieva la domanda e dava il provvedimento richiesto.
L'Amministrazione Finanziaria ricorre in Cassazione.
L'intimato non si e' costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La complessa ed articolata censura della amministrazione lamenta la violazione
e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 5 della l. 53 del
1983, 3 della legge n. 27 del 1978, 9 e 25 c.p.c., 19 c.p.c., 7, 10 e 13 del
rd 1814 del 1927, e 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865. Afferma infatti la
improponibilita' della domanda in quanto non preceduta dal ricorso
all'Intendente di Finanza, la incompetenza del Conciliatore, essendovi la
competenza del Tribunale, attesa la natura tributaria della questione, la
incompetenza territoriale del conciliatore, e la infondatezza nel merito della
pretesa. Contesta, infine, di essere primariamente legittimata passiva nella
materia.
Conviene muovere da quest'ultima eccezione, che e' fondata.
Nella specie la domanda rivolta al Conciliatore di Crosia non ha dato luogo,
come sostiene tra l'altro l'Avvocatura dello Stato, ad una controversia di
natura tributaria. Benche' in fatto l'iscrizione nel Pubblico registro
Automobilistico, (PRA), di cui e' causa, sia anche il presupposto di un
tributo, la cosidetta tassa di circolazione o possesso, il ___ non ha proposto
opposizione ad una ingiunzione fiscale per il pagamento di tale tributo. Egli
invece ha chiesto che si accertasse l'esistenza di un obbligo di fare in capo
alla pubblica amministrazione, inerente le funzioni spettanti al PRA.
Osserva il collegio che il predetto PRA non e' un soggetto autonomo di
diritto. Esso, ai sensi del rd n. 436 del 1927, artt. 11 e ss., e del
successivo regolamento di cui al rd n. 1811 del 1927, e' n Ufficio gestito
dall'Automobil Club d'Italia, (ACI), e non ha capacita' di assumere qualita'
di parte rispetto ad azioni inerenti la funzione di pubblicita' degli atti che
riguardano gli autoveicoli, affidata al Registro stesso. Siffatte azioni, come
la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha avuto modo di precisare, debbono
essere avanzate nei confronti del predetto ACI, (cfr. sent. n. 4322 del 1994
e, benche' riguardante fattispecie diversa, basata sul medesimo principio,
n. 3576 del 1992). Consegue pertanto che in un giudizio nel quale si discuta
dell'obbligo del PRA di provvedere ad una annotazione non puo' essere
convenuta da parte del privato l'Amministrazione delle Finanze.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata senza rinvio. Le rimanenti
eccezioni sono assorbite. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra
le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
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