Sentenza del 30/05/1996 n. 5041 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO PRA E STATISTICA VEICOLI - PERDITA DI POSSESSO DEL VEICOLO - GIUDIZIO PROMOSSO DAL PROPRIETARIO PER L'ANNOTAZIONE DEL PRA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESCLUSIONE - AUTOMOBIL CLUB D' ITALIA - SUSSISTENZA

L'Amministrazione delle Finanze non puo' essere convenuta da parte di un privato in un giudizio nel quale si discuta dell'obbligo del PRA di provvedere alla annotazione della perdita di possesso di una autovettura a lui intestata, dovendo siffatte azioni essere proposte nei confronti dell'Automobil Club d'Italia ( ACI ).


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di tassa automobilistica, nel caso di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, l'intestatario al PRA è esonerato dal pagamento, poiché il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo.

In tema di IRAP, il libero professionista non è automaticamente escluso dall'imposizione con riferimento all'esercizio dell'attività di titolare di cariche organiche di enti o società commerciali, con la conseguenza che, ove presenti domanda di rimborso dell'imposta che assume indebitamente versata, ha l'onere di provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Grava sul contribuente, e non sull'amministrazione finanziaria, in presenza di un diritto di credito di quest'ultima al tributo, l'onere di dimostrare che la situazione o la pendenza tributaria sono state definite con l'adempimento delle prescrizioni previste dalla legge sul condono, non potendosi, per converso, ritenere l'Amministrazione tenuta all'esibizione di atti in suo possesso se prima il contribuente non dimostri l'effettiva esistenza dell'atto da lui invocato a fondamento della propria difesa. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

Nel giudizio promosso dall'Amministrazione finanziaria per l'accertamento di un obbligo tributario trasferito per legge a sostituto d'imposta il debitore sostituito assume veste di contraddittore necessario, talche' ove la domanda sia stata proposta nei confronti del solo debitore sostituito in ordine al mancato versamento della ritenuta d'acconto, si impone la integrazione del contraddittorio nei confronti del detto litisconsorte. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

La trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico (art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436) non incide sulla validita', ne e' requisito di efficacia dell'atto traslativo - trattandosi di contratto consensuale, in cui l'effetto traslativo della proprieta' si verifica a seguito del mero consenso delle parti - ma e' preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dallo stesso autore; ne consegue che fuori di tale ipotesi le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno un valore di presunzione semplice, che puo' essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale (nella specie, per posteggio in sosta vietata), da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura.

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