Sentenza del 11/04/2023 n. 1042 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia Sezione/Collegio 29

Testo

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La XXXXXX XXX veniva attinta da avviso di accertamento n. TVXXXXXXXX/2015 dall' Agenzia delle entrate relativo all'anno d'imposta 2010. Questo aveva come atto presupposto le risultanze di un PVC redatto dalla Guardia di Finanza per un'attività ispettiva.

Sulla scoria di quanta accertato, L'Agenzia delle entrate notificava all'odierno appellato XXX XXXX in qualità di socio all'80% della XXXXXXXX XXX l'avviso qui impugnato n. TVPXXXXX/2015, quale reddito di capitale non dichiarato.

A seguito del l'impugnazione dell'avviso da parte del contribuente, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che deduceva in merito alla legittimità dell'accertamento opposto e chiedeva fosse rigettato il ricorso del contribuente.

Con sentenza n. 2XXX/2016 i primi giudici accoglievano il ricorso del contribuente rideterminando il reddito imponibile sulla base delta sentenza n. 2XXX/2016 della Ctp di Taranto emessa a seguito di giudizio incardinato con n RG XXXX/2016 avverso l'avviso di accertamento TVP0XXXXXX/2015 ai danni della società partecipata.

Proponeva rituale appello l'Ufficio censurando la sentenza dei primi giudici per vizio di motivazione e violazione falsa applicazione dell'art 32 del DPR 600/73, dell'art 51 del DPR 633/72 e degli artt. 2727 e 2729 C.C., chiedendo l'accoglimento del proprio ricorso e la conferma della legittimità validità efficacia dell'avviso di accertamento opposto.

Non si è costituito XXXXX XXXXX.

All'udienza odierna, 14 febbraio 2023, il Collegio, come da separato verbale, terminata la discussione, successivamente, in camera di consiglio, decide la controversia.

MOTIVAZIONE

L'appello proposto dalla Agenzia delle entrate è fondato. La sentenza di primo grado è riformata.

Come detto in fatto il Collegio rileva che l'accertamento de quo deriva da quello che ha attinto la società XXXXXX XXX, partecipata all'80% dal contribuente, ed è del tipo analitico induttivo ( accertamento presuntivo ) per cui la Amministrazione Finanziaria ha attivato un controllo per l' anno d'imposta 2010 avvalendosi delle indagini finanziarie di cui all'art 32 comma l n. 7 del DPR 600/73 e 51 comma 2 n 7 del dpr 633/72 , debitamente autorizzate dal Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza. le indagini finanziarie le sono uno strumento utilizzabile anche nel caso di accertamento analitico induttivo di cui all'articolo 39 comma l lettera d) del DPR 600/73 come quello a cui il contribuente è stato sottoposto.

Nel caso in esame i primi giudici non hanno spiegato le proprie convinzioni in merito all'accertamento relativo alle indagini finanziarie condotte sui conti correnti della partecipata e che hanno portato alla determinazione dei maggiori componenti positivi, tra l'altro, mai giustificati dal ricorrente nemmeno in contraddittorio. Va evidenziato che le giustificazioni della società in merito ai movimenti finanziari, se provate e documentate, possono essere accolte dai giudici a favore della parte in sede contenziosa, ma la legittimità della presunzione è stata costantemente affermata dalla Suprema Corte di Cassazione che ha ribadito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi è legittima, in virtù della presunzione di cui all'art. 32 del DPR 600/73, l'imputazione dei movimenti operati sui conti correnti bancari a ricavi conseguiti dal contribuente. I movimenti non giustificati, infatti, danno luogo ad una presunzione legale relativa in forza della quale le somme si presumono compensi ricavi non dichiarati. Spetta, peraltro, al contribuente medesimo fornire in sede amministrativa o contenziosa, la prova contraria correlando ogni indizio ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (ex multis Cass. n. 11102, n. 125911/17).

È fuori dì dubbio che la società partecipata non abbia mai dimostrato l'irrilevanza ai fini reddituali delle movimentazioni di versamento e prelievo non avendo mai fornito la prova liberatoria della provenienza di alcuna delle somme transitate sui conti correnti, richiesta dall'art. 32, comma l n.2, secondo periodo, del Dpr n. 600/73. Al contempo, il comportamento dell'Ufficio appare corretto avendo questo riconosciuto solo gli importi giustificati da completa documentazione atta a dimostrare la sicura riferibilità della stessa ad una certa operazione bancaria

Ciò acclarato, la Corte di Cassazione, con varie sentenze tra cui la n. 19013/2016, si è pronunciata sulla delicata questione afferente la validità o meno dell'accertamento del maggior reddito di capitale effettuato ili capo ai soci di società a ristretta base sociale, come nel caso de quo, emesso sulla base della presunta distribuzione a questi dei maggiori utili accertati in capo alla società partecipata. Più precisamente, l'Amministrazione finanziaria notifica, nel caso in oggetto, due o più avvisi di accertamento; un avviso alla società che ha prodotto futile extracontabile accertato dall'Ufficio, mentre a ciascun socio (nel caso in oggetto trattasi di due soci, marito e moglie) notifica un ulteriore provvedimento impositivo concernente la parte di reddito imputabile in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale. La Suprema Corte, ha affermato che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fallo che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti " ex multis Sentenza n. 24534 del 18/10/2017, Ordinanza n. 18032 del 24/07/2013 Ordinanza n. 18032 del 24/0 7/2013 ).

Orbene, questo Collegio: -

viste le motivazioni della sentenza di secondo grado che in data odierna ha deciso sul ricorso interposto dalla XXXX XXX avverso l'avviso di accertamento n. TVPXXXXX/2015 ed incardinato con RGA n. 2611/2017;

-ritenuta la connessione aggettiva e soggettiva tra il presente appello RGA 2XXX/2017 e quello incardinato con RGA 2XXX/2017;

-ritiene di accogliere l'appello della Agenzia dell'entrate.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Puglia Sez. XXIX Distaccata di Taranto, accoglie l'Appello dell'Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza n. 2XXX/2016 della CTP di Taranto, conferma la validità, legittimità ed efficacia dell'avviso di accertamento n. TVPOXXXXX/2015. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 per il primo grado ed in \? 4.000,00 per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.

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