Sentenza del 15/10/2001 n. 12542 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

       1. FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E M0TIVI DEL RICORSO  
 1.1. L'istituto  xxx  di  Roma,  rappresentato  e  difeso  come  in  atti,  

ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello
Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la
quale la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha accolto l'appello
dell'Ufficio del Registro della medesima citata, avente ad oggetto la
rettifica della dichiarazione presentata ai sensi degli artt. 1 e segg. del
d.l. 13 settembre 1991, dallo stesso Istituto ricorrente.
1.2. In fatto, l'Istituto ricorrente, in ossequio alle citate
disposizioni di legge, ha dichiarato il valore finale dei beni immobili
posseduti in Roma, alla data del 31 ottobre 1991, nella misura complessiva
di lire 542.728.000. L'Ufficio, invece, ha elevato tale valore a lire
2.723.000.000. L'Istituto ha impugnato vittoriosamente la rettifica in primo
grado. Ma, poi, e' rimasto soccombente a seguito dell'appello dell'Ufficio.
1.3. A sostegno del ricorso, l'Istituto deduce:
a) la totale carenza di motivazione;
b) l'omesso esame delle eccezioni sollevate dallo stesso Istituto;
c) la violazione dell'art. 20, terzo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 643 ed omesso esame della questione;
d) la violazione dell'art. 2697 c.c. ed omesso esame della questione;
e) la violazione dell'art. 26 del R.D. 1054/1924;
f) la violazione dell'art. 34, comma 5, d.lgs. 46/90);
g) la violazione dell'art. 25 DPR 643/1972.
1.4. Il Ministero si e' costituito a mezzo dell'Avvocatura Generale
dello Stato.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.
2.2. La sentenza impugnata, gia' carente nella narrazione del fatto, e'
totalmente priva di motivazione.
Non puo' essere considerata una motivazione la mera adesione acritica alla
tesi prospettata da una delle parti, specialmente quando, come nella specie,
tale tesi non viene nemmeno enunciata.
La "motivazione" della sentenza impugnata si esaurisce nella seguente
proposizione ermetica: "La Commissione concorda con i motivi addotti
dall'Ufficio nell'appello".
E' evidente la assoluta nullita' della sentenza impugnata, priva della
esposizione dei motivi in fatto ed in diritto sui quali e' basata la
decisione.
2.3. Tutte le altre censure, evidentemente, sono assorbite dalia
constatazione del "vuoto" della sentenza impugnata, che, conseguentemente,
deve essere cassata con rinvio al giudice a quo. Questo dovra' rinnovare il
giudizio, esplicitandone le motivazioni.
2.4. Il giudice del rinvio provvedera' anche alla liquidazione delle
spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

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