Sentenza del 15/10/2001 n. 12542 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE - MERA ADESIONE ACRITICA ALLE TESI PROSPETTATE DA UNA DELLE PARTI - CONFIGURABILITA' COME MOTIVAZIONE ESCLUSIONE - CONSEGUENZE

Deve ritenersi affetta da nullita' assoluta la sentenza del giudice di merito (nella specie, commissione tributaria regionale) che risulti del tut- to priva della esposizione dei motivi, in fatto ed in diritto, sui quali la decisione si fonda, non potendo essere legittimamente considerata "motiva- zione" la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti (in particolare, quando, come nella specie, tale tesi non venga nemmeno e- nunciata nel provvedimento). * Massima tratta dal CED della Cassazione.


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Deve ritenersi nulla, sotto il profilo sia formale che sostanziale, per mancanza del requisito di cui all'art. 132, comma 1, n. 4), codice di procedura civile, la sentenza la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti da una delle parti in giudizio, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, ovvero una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa, nè indicare la ragione giuridica o fattuale che, come emergente dall'oggetto del rinvio, il giudice abbia ritenuto di condividere. Nel caso di specie, trattasi di motivazione meramente apparente in quanto il giudice di merito ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li ha indicati senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

E' inammissibile, ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione attinente l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, qualora non risulti formulato il c.d. quesito di fatto. In tal caso manca, infatti, la conclusione a mezzo di apposita sintesi e ciò anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della censura elaborata. La ratio di tale inammissibilità risiede nella necessità di porre la S.C. in condizioni di comprendere l'errore nel quale sia incorso il giudice di merito, in virtù della lettura del solo quesito. (massima redatta a cura del CerDEF)

In conformita' al principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., qualora il ricorrenre censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruita' del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non e' atto processuale, bensi' amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimita' dell'atto stesso -, e' necessario, a pena di inammissibilita', che il ricorso riporti testualmente i passi dell motivazione di detto atto che si assumono erronemente interpretati dal giudice di merito, allo scopo di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruita' esclusivamente in base al ricorso stesso, anche per evitare che la ricerca "aliunde" del fatto si traduca in una inammissibile integrazione e/o sostituzione, da parte della Corte medesima, di necessarie allegazioni processuali manchevoli. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (relativa, nella specie, alla asserita inammissibilita' dell'appello dinanzi a commissione tributaria regionale per effetto della dedotta violazione del divieto, ex art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di proporre nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio)non e' suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

E' da ritenere viziata da difetto di motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., la decisione della commissione tributaria regionale in tema di determinazione dell'imponibile da assoggettare ad INVIM o ad imposta di registro, la quale, anziche' ancorarsi ad una valutazione fondata su emergenze processuali acquisite ben indicate ed autonomamente apprezzate, si correli ad una generica, e non specificamente giustificata, adesione agli assunti prospettati dall'amministrazione finanziaria nell'atto impositivo contestato dal contribuente.(Nella specie, la S.C. ha giudicato insufficientemente motivata la decisione della commissione tributaria regionale relativa alla impugnazione di rettifica della dichiarazione ai fini INVIM, che aveva ritenuto fondata la pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria limitandosi a fare riferimento ai valori medi di mercato desunti dall'ufficio all'epoca della valutazione.) * Massima tratta dal CED della Cassazione.

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