Sentenza del 25/10/1996 n. 9332 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - TERZO DEBITORE PIGNORATO - ASSEGNAZIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - RITENUTA D'ACCONTO SULLA SOMMA DA CORRISPONDERE AL CREDITORE PROCEDENTE - OBBLIGO - SUSSISTENZA

L'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a norma del quale i soggetti indicati nell'art.23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, e' applicabile nel caso in cui il pagamento sia eseguito da terzo debitore pignorato in base ad ordinanza di assegnazione, se il credito del creditore procedente verso il debitore diretto derivi da rapporto di lavoro autonomo.


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Il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante di una fideiussione, che sia stato escusso dall'Agenzia delle entrate per l'inadempimento di un'obbligazione d'imposta da parte del debitore principale è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Nel caso di specie, il titolo giudiziario ottenuto dal garante, concernendo la somma da lui versata, non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, la circostanza che la prestazione eseguita dal garante ed il pagamento da lui richiesto al debitore abbiano o possano avere uguale contenuto patrimoniale non acquista rilievo ai fini dell'applicazione del principio di alternatività. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di "sostituzione d'acconto" relativa al pagamento di corrispettivi per lavoro subordinato, ove il pagamento delle retribuzioni venga effettuato in nome e per conto dello stesso datore di lavoro, da un terzo (nella specie: una banca), il quale poi abbia notificato al datore un atto di surroga nei crediti dei dipendenti stessi, ai sensi dell'art. 1201 cod. civ., l'obbligo della ritenuta grava su colui che paga i crediti, atteso che la stessa incide su una parte di quei corrispettivi, anticipando il prelievo tributario a cui tali entrate sono soggette (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto il ricorso della societa' datrice di lavoro, in regime di concordato preventivo, proposto contro l'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni ai dipendenti corrisposte dalla Banca che si era surrogata ai dipendenti, probabilmente per facilitare la procedura concordataria intrapresa dalla propria debitrice, onde meglio recuperare i propri crediti, ma non aveva effettuato le ritenute su quanto ad essi versato). *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Nel sistema delle ritenute alla fonte di cui al titolo III del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni, i sostituti d'imposta in- dicati nel primo comma dell'art. 23 dello stesso d.P.R. sono obbligati ad o- perare la ritenuta d'acconto sugli interessi dei capitali dati a mutuo, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del citato decreto, non solo quando il re- lativo importo sia stato corrisposto effettivamente al mutuante (circostanza da provarsi da parte dall'ufficio che contesti il mancato versamento di dette ritenute), ma anche nell'ipotesi in cui il diritto agli interessi e la cor- responsione del relativo imposto siano solo presunti, ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, coloro che hanno la rappresentanza del soggetto obbligato sono tenuti al pagamento di soprattasse e pene pecuniarie in solido con il soggetto passivo inadempiente e l'amministrazione puo' rivolgersi a loro non appena abbia la prova della inadempienza dell'obbligato principale, senza che occorra la notifica al rappresentante del provvedimento motivato previsto dal primo comma del citato art. 98 e di cui e' prescritta la notifica soltanto al contribuente principale.

Nel caso di immobile venduto nel procedimento esecutivo in danno del debitore, proprietario dell'immobile medesimo, il pagamento dell'I.N.V.I.M. costituisce un spesa della procedura esecutiva, essendo tale imposta applicabile anche alle vendite forzate (art.2 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688) ed essendo il cancelliere obbligato ad assolverla (mediante prelievo dell'importo dal prezzo di vendita) in sede di registrazione del decreto di trasferimento. Pertanto qualora il cancelliere ometta tale pagamento, l'importo per l'I.N.V.I.M. va assegnato all'amministrazione delle finanze, nella distribuzione del prezzo dell'immobile venduto, con preferenza rispetto ad ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario, a norma dell'art. 2777, primo comma, cod. civ..

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