Dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 1 giugno 1995, c. 40/93 - che ha statuito che, prorogando, con legge 31 ottobre 1988 n. 471, fino all'anno accademico 1984/85, nei confronti dei laureati in medicina e chirurgia, il termine stabilito (nel 28 gennaio 1980) dall'art. 19 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978 n. 78/686/Cee, la Repubblica italiana e' venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del detto articolo e dell'art. 1 della direttiva del consiglio 25 luglio 1978 n. 78/687/Cee, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attivita' di dentista - consegue il divieto assoluto di applicare il regime legale interno dichiarato incompatibile con la disciplina comunitaria. Ne' dall'inapplicabilita' della legge n.471/88, cit., e dalla conseguente applicazione della disciplina comunitaria deriva una disparita' di trattamento tra medici iscritti al corso di laurea prima dell'anno accademico 1980/81 e quelli iscritti successivamente fino all'anno 1984/85, ne' e' ravvisabile alcuna limitazione del diritto al lavoro sicche' manifestamente infondata e', sotto entrambi i profili, la relativa eccezione di illegittimita' costituzionale, atteso che, in generale, nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, e' legittimo fissare limiti temporali di applicabilita' dell'una e dell'altra e che, in particolare, la prescrizione dettata dall'art. 19 della cit. direttiva n. 78/686/Cee era sufficientemente precisa, tale da rendere edotti i nuovi iscritti al corso di laurea in medicina che la laurea, conseguita al termine di un corso di studi iniziato successivamente al 28 gennaio 1980, non avrebbe dato diritto all'iscrizione all'albo degli odontoiatri. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Commissione centrale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri che aveva respinto la domanda di iscrizione all'albo degli odontoiatri di un medico, immatricolato al corso di laurea in medicina e chirurgia nell'anno 1983-84, domanda presentata oltre il termine del 31 dicembre 1991 fissato dalla cit. legge n. 471/88). *Massima tratta dal CED della Cassazione.