Sentenza del 13/01/2023 n. 155 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria Sezione/Collegio 3

Testo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 23/03/2022, Pisani Pasquale ha proposto appello avverso la sentenza n. 1502/06/2022 del 14/03/2022, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di iscrizione ipotecaria. L'appellante ha chiesto la riforma della pronuncia deducendo, in primo luogo, la nullità della notifica dei preavvisi di iscrizione perché mancante della raccomandata informativa; ha, poi, eccepito la nullità delle iscrizioni ipotecarie per l'intervenuta decadenza del termine di efficacia perché eseguite ad oltre un anno di distanza dalla comunicazione preventiva. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio che l'appello debba trovare accoglimento. Invero, l'art. 50 D.P.R. n. 602/73 stabilisce che trascorsi 180 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento, questa perde efficacia se nel predetto termine non venga dato impulso alla esecuzione forzata. Ne consegue che, una volta scaduto il suddetto termine il concessionario, per iniziare l'esecuzione, deve provvedere ad una nuova notifica della intimazione, pena la nullità dell'espropriazione Nel caso di specie, la successiva iscrizione di ipoteca è da intendersi nulla in conseguenza della cessata efficacia della sua comunicazione preventiva, essendo trascorso oltre un anno e mezzo tra la notificazione di quest'ultima e l'iscrizione dell'ipoteca vera e propria. Va osservato che la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca e l'intimazione di pagamento, pur assumendo natura cautelare la prima ed esecutiva/espropriativa la seconda, non di meno, assolvono alla medesima funzione e cioè di intimare al contribuente il pagamento del debito, pena l'assoggettamento agli ulteriori provvedimenti limitativi della propria sfera patrimoniale: la prima è una comunicazione preventiva rispetto all'ipoteca, la seconda, invece, è una comunicazione preventiva rispetto all'espropriazione. Tuttavia, diversamente dalla intimazione di pagamento, per la quale il citato art. 50 comma 3° del DPR 602/73 prevede espressamente che essa perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica, alcun termine di efficacia è previsto per la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca. Non potendosi ipotizzare in relazione ad un provvedimento endoprocedimentale una efficacia temporale "sine die", appare corretto ritenere, alla stregua di una interpretazione logico-sistematica delle norme in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico (in specie dello Statuto del contribuente), che tale termine di efficacia possa essere individuato in quello di 180 giorni previsto dal richiamato art. 50 per l'intimazione di pagamento (C.T.R. Puglia sent. n. 2278/2017, Tribunale Taranto sent. n. 3681/2018). La pretesa dell'amministrazione finanziaria deve, in conclusione, ritenersi illegittima. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014. P.Q.M. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) in accoglimento dell'appello, dichiara illegittima la pretesa tributaria; 2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in \? 2.500,00 per il primo grado ed \? 3.000,00 per il secondo, oltre il 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.

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