La comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca e l'intimazione di pagamento, pur assumendo natura cautelare la prima ed esecutiva/espropriativa la seconda, non di meno, assolvono alla medesima funzione e cioè di intimare al contribuente il pagamento del debito, pena l'assoggettamento agli ulteriori provvedimenti limitativi della propria sfera patrimoniale. Nella sostanza, la prima è una comunicazione preventiva rispetto all'ipoteca, la seconda, invece, è una comunicazione preventiva rispetto all'espropriazione. Tuttavia, diversamente dalla intimazione di pagamento, per la quale l'art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 prevede espressamente che essa perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica, alcun termine di efficacia è previsto per la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca, sicché anche tale termine di efficacia deve essere individuato per analogia in 180 giorni, per come previsto dal richiamato art. 50 per l'intimazione di pagamento.