Sentenza del 13/01/2023 n. 155 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria Sezione/Collegio 3

Decisioni

  • 000702/2022 - FAVOREVOLE ALL' UFFICIO

Massime

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE D'IPOTECA - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

La comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca e l'intimazione di pagamento, pur assumendo natura cautelare la prima ed esecutiva/espropriativa la seconda, non di meno, assolvono alla medesima funzione e cioè di intimare al contribuente il pagamento del debito, pena l'assoggettamento agli ulteriori provvedimenti limitativi della propria sfera patrimoniale. Nella sostanza, la prima è una comunicazione preventiva rispetto all'ipoteca, la seconda, invece, è una comunicazione preventiva rispetto all'espropriazione. Tuttavia, diversamente dalla intimazione di pagamento, per la quale l'art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 prevede espressamente che essa perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica, alcun termine di efficacia è previsto per la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca, sicché anche tale termine di efficacia deve essere individuato per analogia in 180 giorni, per come previsto dal richiamato art. 50 per l'intimazione di pagamento.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, preavviso effettuato, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo, con il quale l'Agente della riscossione si limita ad informare il contribuente moroso che in caso di mancato pagamento entro trenta giorni procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile, non è previsto alcun contenuto motivazionale salva l'indicazione dell'importo di cui si chiede il pagamento e il riferimento al titolo.

Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria è dunque sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede.

L'affermazione che l'iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limiti di quest'ultima non implica, infatti, alcuna conseguenza in punto di contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione (Cass. Ordinanza n. 24258/2014)

La responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, cod. civ. per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti. Il socio, quindi, pur essendo privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 cod. civ., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Pertanto, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notificazione dell'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, nè quella della cartella di pagamento, rimasta inadempiuta, bastando la notificazione del solo avviso di mora, il quale svolge in tal caso una funzione secondaria di atto equivalente a quelli d'imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata, con la conseguenza che contro di esso il socio può ricorrere ai sensi dell'art. 19, terzo comma, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, impugnando congiuntamente gli atti presupposti. Quindi, il debito della società è un debito dei soci e che non è perciò necessario che a questi ultimi sia notificato l'atto impositivo concernente un debito sociale, se esso sia stato notificato alla società, essendo bastevole ai fini della loro escussione la notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di mora.

L'imposta di successione è suscettibile di essere liquidata mediante uno specifico atto, costituito dall'avviso di liquidazione, assolvendo la cartella di pagamento alla sola funzione di mezzo di riscossione, sicché alla notifica di quest'ultima non si applica il termine decadenziale di cui all'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, senza che ne derivi alcun sospetto di illegittimità costituzionale poiché è la stessa attività di liquidazione soggetta ad un termine di decadenza biennale ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, così da escludere che il contribuente resti assoggettato all'azione amministrativa per un tempo indeterminato od eccessivo, mentre, quanto all'esercizio della successiva azione di riscossione, non viene in questione una pretesa liquidatoria ma un diritto di credito, soggetto, in quanto tale, all'ordinario termine decennale di prescrizione.

Massima tratta dal CED della Cassazione

In tema di riscossione delle imposte, l'art. 130 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, entrato in vigore il primo gennaio 1990 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), allorche' prevede la necessita' della formazione dei ruoli anche per le entrate "scadute e non riscosse" alla data predetta, comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, si riferisce soltanto alle ingiunzioni non divenute definitive per assenza o difetto di notifica, e quindi bisognevoli di reiterazione, e non comprende invece le ingiunzioni notificate prima della data di entrata in vigore della nuova normativa, nella vigenza del citato R.D. n. 639 del 1910. Pertanto, in quest'ultima ipotesi, l'emissione di cartella esattoriale (nella fattispecie, in materia di IVA) puo' tutt'al piu' valere come mero invito al pagamento, ma e' inidonea di per se' ad attivare il procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruoli, che resta subordinato alla definitivita' della pretesa azionata dall'amministrazione con la precedente ingiunzione. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Il decorso del termine di quindici giorni stabilito, per l'opposizione, dall'art. 18 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334 sull'imposta sugli oli minerali, preclude, al contribuente, nel caso di mancata opposizione, la possibilita' di contestare la pretesa tributaria, trattandosi di termine processuale espressamente dichiarato perentorio dal legislatore. A tal fine e' irrilevante che l'ingiunzione notificata dall'Amministrazione contenga l'intimazione a pagare la somma dovuta nel termine di trenta giorni, poiche' il termine per pagamento, disciplinato dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, non influisce sul termine per la proposizione della opposizione, ove questo sia espressamente regolato da norme speciali (nella fattispecie, l'ingiunzione , oltretutto,conteneva espresso richiamo all'art. 18 R.D.L. n. 334, cit.).

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