Sentenza del 28/02/2017 n. 5161 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
A norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis l'Agenzia delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione Iva, anno 2000, presentata dalla società Comm. N. Sud Appalti Servizi N.U. e A. s.r.l., verificando l'omesso versamento di imposta dovuta sulla base della dichiarazione. Seguiva la notifica della cartella di pagamento per l'importo di Euro 863.371, dovuto a titolo di Iva ed accessori.
Contro la cartella di pagamento la società proponeva ricorso che notificava all'agente della riscossione. La Commissione tributaria provinciale, ritenuta la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, disponeva con ordinanza l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa dell'ente impositore; rilevato che nessuna delle parti aveva dato esecuzione, nel termine stabilito, all'ordine di integrazione del contraddittorio, dichiarava estinto il giudizio a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 7.7.2010, confermando che nel caso di specie ricorreva un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Contro la sentenza di appello la società ricorre per due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, commi 1 e 2 e art. 45, comma 1, e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario; 2) nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, commi 1 e 2, e art. 45, comma 1 e art. 159 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha omesso di statuire sulle censure formulate nei confronti dell'operato dell'agente della riscossione.
Equitalia Gerit spa resiste con controricorso. Chiede di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo, ammissibile, è fondato. Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 stabilisce che, qualora il concessionario del servizio di riscossione sia destinatario di una impugnazione della cartella di pagamento proposta anche per vizi non propri di essa ma attinenti alla pretesa impositiva, egli ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, se non vuole rispondere in proprio dell'esito della lite; pertanto la chiamata in causa della Agenzia delle Entrate ad opera del concessionario corrisponde ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo e non ad un caso di litisconsorzio necessario, con conseguente esclusione dell'obbligo per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 2 (Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269). Poiché, nel caso in esame, l'ordine di integrazione del contraddittorio è stato disposto sull'erroneo presupposto della sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, esso è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17458 del 17/07/2013, Rv. 627669).
2. Il secondo motivo è assorbito.
In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all'esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017
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