Sentenza del 28/02/2017 n. 5161 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINE

L'ordine di integrazione del contraddittorio, emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione, è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.


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In merito alla mancata instaurazione del contraddittorio relativo all'accertamento con adesione, l'ufficio non ha un obbligo ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale dal carattere di decisività degli elementi posti alla base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria; inoltre, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione della relativa istanza, o la mancata conclusione dell'iter avviato, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge.

In ipotesi di verifiche "a tavolino", in quanto non svolte nei locali del contribuente, non sussiste, (per i tributi non armonizzati), un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e il suo mancato rispetto non ha quindi alcun rilievo sulla validità dell'atto di accertamento conseguente l'effettuata verifica. Non essendo necessario un contraddittorio, pertanto, neanche possono essere ritenuti obbligatori il PVC ed il rispetto del termine dei sessanta giorni.

In caso di adesione alla definizione delle liti pendenti, il deposito della relativa istanza successivamente alla data del 10 giugno 2019 non pregiudica la possibilità di sospensione del giudizio. Infatti il suindicato termine è solamente ordinatorio e pertanto è consentito anche un deposito successivo. Il termine di presentazione della richiesta di adesione, infatti, ha natura processuale, essendo finalizzato a fissare il momento entro il quale presentare l'istanza di sospensione. Pertanto, in mancanza di una specifica norma che lo qualifichi come perentorio, lo stesso è solamente ordinatorio e l'effetto sospensivo deriva direttamente dalla legge, dovendo il giudice solo limitarsi a prendere atto dell'istanza presentata dal contribuente.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La richiesta dell'istanza di trattazione costituisce un onere imposto al contribuente che si pone come condizione di proseguibilita' del procedimento in corso e che se non tempestivamente adempiuto, ne comporta "eo ipso" l'estinzione rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado, pur se non dichiarata con l'ordinanza presidenziale. Essendo il processo tributario formalmente strutturato come processo d'impugnazione l'effetto estintivo, una volta verificatosi ed in difetto di ulteriori condizioni legali per la sua operativita' si traduce in un evento letale che, delegittimando la prosecuzione del processo, preclude irreversibilmente la trattazione del merito.

La notifica non è elemento costitutivo, ma integrativo dell'efficacia dell'atto impositivo. Pertanto, la sua mancanza non ne determina la nullità ai sensi dell'art 21-septies della legge n. 241 del 1990, ma la temporanea non produzione di effetti. I termini di decadenza o di prescrizione continuano a trascorrere anche nelle more della notifica, cosicché, al momento dell'impugnazione dell'atto, la sottostante pretesa tributaria può essersi definitivamente estinta per il sopravvenuto spirare del detto termine.

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