Sentenza del 18/01/2023 n. 207 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria Sezione/Collegio 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Coppola Immacolata - con ricorso dei preposti depositato alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, previa notifica al Comune di Rossano - si opponeva all'avviso di intimazione n. 034201790031 72577000 emesso da Equitalia, per un importo di Euro 145.744,00 relativo a crediti diversi derivanti da 8 ( otto ) cartelle, in esso singolarmente indicate, per sentire disposto l'annullamento dell'atto impugnato. Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, eccepiva la violazione delle norma sulla notificazione, rilevando l'Inesistenza della notifica celle cartelle di pagamento quali atti presupposti poste a base dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché l'errato calcolo della somma richiesta e dei relativi interessi in violazione dell'art. 2 del D.Lgs 472/97 e la violazione dell'art. 50 del D.P.R 602/73 per mancata osservanza dei termini fissati per l'esecuzione, chiedendo pertanto l'accoglimento del ricorso. Il Comune di Rossano si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni e chiedeva l'estromissione dello stesso Ente, per carenza di legjttimazione passiva, poiché l'atto impugnato è di competenza della Concessionaria per la riscossione, Equitalla Sud Spa, sebbene regolarmente citata non risulta costituita, nè ha presentato alcuna propria controdeduzione nei merito. La Commissione tributaria adita - con sentenza n.4081/2018 del 26.02.2018 depositata il 17.07. 2018 - accoglieva il ricorso e per gli effetti annullava l'atto Impugnato, con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese di giudizio, per quanto di seguito motivato. \? In via preliminare accoglieva la richiesta di estromissione del Comune di Rossano, trattandosi di un atto di Intimazione per il quale la competenza riguarda l'Equitalia. \? L'impugnato provvedimento si presenta viziato in quanto l'Agente della Riscossione non produce alcun elemento probatorio circa la notifica delle propedeutiche cartelle di pagamento, in confutazione di quanto asserito dalla parte ricorrente, costituendo l'avviso di ricevimento della raccomandata l'unica prova richiesta dell'avvenuta notifica a mezzo di spedizione postale (Cass. 8321/13). Fra l'altro, la Concessionaria per la riscossione non si è costituita nè ha presentato alcuna propria controdeduz\�one scritta, indebolendo sostanzialmente i motivi che sorreggono la pretesa tributaria, manifestando altresì disinteresse a coltivare la causa. Al riguardo sovviene anche la Suprema Corte con sentenza n. 1540/07, nella quale asserisce che chicontesta un fatto affermato dalla controparte ne ammette implicitamente la verità o quanto meno dimostra di non essere in grado di fornire la prova contraria. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ( già Equitalia ) , avverso la suddetta sentenza ( notificatale da controparte il 3 dicembre 2018 ) in data 28.02.2019, proponeva appello a questa Commissione - previa notifica del 9.2.2019 alla Signora Coppola Immacolata presso il domicilio del suo difensore costituito, all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Rossano ed al Comune di Rossano ( come da probatoria documentazione allegata ) - per quanto di seguito compendiato. 3 \? La deducente faceva presente, preliminarmente, di depositare, ex art. 58 D.Lgs 546/92, la documentazione di notifica delle cartelle poste a base dell'atto impugnato. 1. Erroneità ed infondatezza in fatto ed in diritto della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 2 del dlgs 546/92. difetto parziale di giurisdizione. Si chiede che la Commissione adita Voglia dichiarare il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella n. 03420140050424124000 poiché emessa per la riscossione di crediti - iscritti a ruolo dall'Inail - estranei alla materia tributaria. 2. Erronea e falsa applicazione dell'art. 115 cpc Si deve rilevare, che la mancata costituzione dell'Agente della Riscossione nel giudizio di primo grado - contrariamente a quanto affermato dai primi giudici nell'appellata sentenza - non ha comportato alcuna ammissione delle avverse deduzioni e/o eccezioni e, dunque, la sentenza resa sul punto deve essere riformata in ragione della evidente falsa applicazione dell'art. 115 cpc. 3. Parziale inammissibilità del ricorso promosso in primo grado ed erroneità della sentenza resa dalla Commissione cosentina. La contribuente, nel ricorso introduttivo, ha opposto la intimazione di pagamento n. 03420179003172 577000 deducendo che: - le cartelle n. 03420140038784867000 e n. 03420150026110465000, " sono state oggetto di impugnazione della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 03476201600 002112000 innanzi a Codesta Commissione Tributaria RGR 3262/16 RGR";- la cartella n. 03420150026 110465000 era già stata impugnata con ricorso n.1361/2016 ". La sentenza, in parte qua, risulta erronea ed infondata in fatto ed in diritto Da un raffronto tra i due ricorsi proposti dal contribuente avverso l'intimazione 034 2017 90031725 77000 (iscritto al n. RG. 2264/17 e definito con la sentenza qui impugnata n. 4081/2018: all. 2) e quello proposto pure nel 2016 avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 0347620160000211 2000 (iscritto al n. RG 3262/2016 ed attualmente pendente innanzi alla CTP di Cosenza: all. 3) sussiste evidente parziale connessione oggettiva posto che in entrambi i giudizi controparte ha formulato le medesime contestazioni con riguardo alle cartelle n. 03420140038784867000 e n. 034201500261104 4650000. Stesso discorso vale per quanto attiene alle contestazioni riferite alla cartella 03420150026110465000 (omessa notifica, prescrizione, decadenza ecc.) poiché la stessa è stata autonomamente impugnata innanzi alla Commissione Tributaria di Cosenza ( 1361/2016 RGR -giudizio trattato sempre il 26.2.2018) che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 4078/2018 (all. 4), con condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite. Per tali ragioni, nella misura in cui la decisione impugnata ha statuito sulla mancata notifica delle cartelle un. 03420140038784867000, 03420150026110465000, la stessa dovrà essere annullata siccome pronunciata dalla Commissione provinciale in aperta violazione dell'art. 39, primo comma, c.p.c. ovvero, in subordine, perché le relative eccezioni erano evidentemente inammissibili e tardive ex art.21 DLgs 546/92 stante l'ammissione del ricorrente di averle già contestate in separati giudizi. Per tali ragioni, si chiede che la sentenza di primo grado venga integralmente riformata siccome erronea ed infondata in fatto ed in diritto. 4. Inammissibilità ed infondatezza di tutte le censure mosse in primo grado da controparte. A) Inammissibilità dell'opposizione, nella misura in cui è volta a contestare le cartelle di pagamento presupposte e le relative pretese impositive, siccome proposta oltre i termini di 60 giorni prescritto dall'art. 21 del D. Lgs n. 546/1992. Nella fattispecie, avendo il ricorrente impugnato solo l'intimazione di pagamento e non gli atti 4 presupposti (cartelle e successivi atti interruttivi), le contestazioni - relative alla cartella di pagamento ed al procedimento di riscossione in genere compresa la notifica di atti propedeutici, la dovutezza delle somme iscritte a ruolo dall'Ente, la decadenza e la eventuale prescrizione maturata prima e dopo la notifica della cartella - non sono più ammissibili poiché i detti titoli sono definitivi ed irretrattabili. B) Sulla dedotta impugnazione di una comunicazione preventiva (riferita anche ad alcune delle cartelle in contestazione) e della cartella n. 03420150026110465000. \? Inammissibilità delle contestazioni relative agli avvisi di accertamento presupposti. La circostanza che le cartelle in contestazione siano state regolarmente notificate - così come i successivi atti interruttivi - esclude che possano essere esaminate le eccezioni mosse da controparte con riferimento agli atti di accertamento emessi dagli Enti impositori poiché le relative doglianze avrebbero dovuto formare oggetto di specifici motivi di opposizione da formulare in sede di impugnazione alla cartella esattoriale (o in sede di impugnazione degli atti successivi della riscossione) da proporre nei termini prescritti dall'art. 21 del DLgs 546/92 . Irrilevante ed inconsistente, infine, si palesa il rilievo di controparte secondo cui la pendenza di giudizi di impugnazione (aventi parzialmente ad oggetto i medesimi titoli) avrebbe impedito di emettere l'intimazione opposta. C) Sulla dedotta decadenza e prescrizione. Si ribadisce che l'eccezione non potrà non tenere conto del fatto che relativamente alle cartelle in contestazione - regolarmente notificate - l'agente della riscossione ha notificato in data 24.4.2008 al contribuente l'ipoteca 1075/34 mai opposta da controparte (all. 12) e la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 03476201600002112000 (già impugnata, per ammissione del ricorrente, innanzi alla CTP di Cosenza - 3262/16 RGR: all. 3 e 13). Tali atti, escludono che possa essere pronunciata la prescrizione dei crediti per il periodo anteriore alla relativa notifica. Con riferimento, invece, alla ipotesi di prescrizione maturata successivamente ai citati atti interruttivi, il termine di prescrizione in materia di imposte Irpef, Iva e Irap è quello ordinario decennale (per come chiarito dalla sentenza n. 4283/2010 della Suprema Corte di Cassazione) . Una volta notificata la cartella, in assenza di opposizione, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella. Da tali previsioni di norma emerge, quindi, come il legislatore abbia espressamente individuato nel termine di dieci anni la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e/o affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione. Si insta, pertanto, per il fermo rigetto delle censure e delle domande avversarie, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto ovvero, comunque, inammissibili e tardive. D) Pretesa carenza di motivazione della intimazione opposta con riferimento alle somme accessorie richieste. 1. Gli elementi contenuti nell'intimazione di pagamento notificata soddisfano ampiamente un eventuale ed ipotetico obbligo di motivazione potendosi evincere con chiarezza: il nome del debitore, l'indicazione dettagliata del credito, l'indicazione della cartella di pagamento in precedenza regolarmente notificata e l'avvertimento che, in ipotesi di mancato pagamento, si procederà ad esecuzione forzata. Ed, in effetti, l'atto oggi impugnato è stato redatto in conformità al modello approvato con D.M. 5 28.6.1999 per come successivamente modificato ed integrato dal D.M. 11.9.2000. Le cartelle poste a base dell'intimazione impugnata sono state in precedenza regolarmente notificate al contribuente ed appare evidente che sarebbe stato del tutto superfluo allegarle nuovamente all'atto da ultimo notificato all'interno del quale è stato dettagliatamente indicato il titolo presupposto. Per le ragioni esposte, si insta per il rigetto della eccezione mossa da controparte in quanto infondata. 2. Il ricorrente contesta - in forma oltremodo generica - la carenza di motivazione dell'atto opposto con riferimento alla mancata indicazione dei criteri di calcolo delle somme accessorie ivi richieste. E' evidente il difetto di legittimazione passiva della scrivente ed eventuali contestazioni si sarebbero dovute muovere in sede di impugnazione della cartella entro i termini prescritti dalla legge.. L'eccezione, inoltre, è infondata anche con riferimento alle somme richieste a titolo di interessi e aggi successivi alla notifica della cartella la cui determinazione è frutto di parametri determinati per legge. L'eccezione di controparte è assolutamente infondata. E) Sulla dedotta violazione dell'art. 50 del DPR 602/73. Nella fattispecie, nulla impediva che l'agente della riscossione si garantisse una garanzia sugli immobili per poi, previa notifica delle intimazione opposta, procedere mediante pignoramento dell'immobile. La Signora Coppola Immacolata resisteva in giudizio, in data 27.12.2021 e controdeduceva con proprie memorie, per quanto di seguito motivato. 1. Inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per tardività. Violazione art. 51 dlgs 546/92 e ed art. 327 cpc. Preliminarmente si evidenzia che l'atto d'appello si appalesa tardivo atteso che la sentenza impugnata veniva notificata alla parte, Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 03/12/2018, come da documentazione che si allega, mentre l'atto di appello veniva spedito in data 07/02/2019 e notificato in data 19/02/2019!!! pertanto veniva spedito ben 66 giorni e ricevuto 78 giorni dopo la data di notificazione della sentenza, conseguentemente risultano ampiamente trascorsi i termini di legge e la sentenza risulta passata in giudicato. 2. Inammissibilità dell'appello e delle produzioni. Ancora preliminarmente si evidenzia l'inammissibilità' della legittimazione ad appellare da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso procuratori in quanto, davanti alle commissioni tributarie, deve stare in giudizio solo attraverso propri funzionari ( CTR adita, tra le tante la n. 2284/1/2017). 3. Infondatezza dei motivi di appello. A) In relazione alla presunta violazione dell'art. 115 c.p.c. , i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione senza che occorra dimostrarli. Peraltro, come ulteriormente chiarito dalla Cassazione n. 08647/2016, il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore. Anche nel caso in cui il principio di non contestazione non operasse nel caso de quo l'agente era sempre tenuto a provare la notifica delle cartelle e l'omessa prova risulta assorbente di qualsiasi altro motivo. B) In relazione alla eccepita obbligatorietà' della riunione, atteso che alcune cartelle contenute nell'intimazione impugnata riguarderebbero anche la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 0342016000002112000, va rilevato che mentre la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa è obbligatoria, quella dei procedimenti connessi è meramente facoltativa, come specificato dalla legge ed anche dalla Giurisprudenza costante vedasi SS.UU n. 2245/2015, ed in ogni caso trattasi di 6 doglianze che dovevano essere eccepite in primo grado ma l'agente per le riscossione seppur legittimamente evocata in giudizio ha preferito restare contumace e ben i primi giudici hanno dichiarato la mancanza di interesse. In relazione poi alla sentenza prodotta da controparte si nota che con la stessa non viene prodotta alcuna attestazione di passaggio in giudicato pertanto nulla prova. 4. Sulle produzioni. A) In relazione alle cartelle nn. 03420020038104571000 , 034200020038361739001 e 034200300215167 88000 si tratta dii cartelle le cui notifiche risultano rispettivamente datate 14/09/2002 e 07/06/2003, pertanto ampiamente prescritte. Non possono considerarsi poi atti interruttivi della prescrizione le iscrizioni ipotecarie prodotte dall'agente per la riscossione datata 14/04/2018 poiché non riporta alcun numero di raccomandata. Inoltre sull'avviso di ricevimento non viene riportato alcun numero di atto d'iscrizione e/o cartella pertanto non sussiste alcuna prova sulla riconducibilità del medesimo avviso all'iscrizione prodotta. Inoltre risulterebbe notificato in data 24/04/2008 pertanto sarebbero in ogni caso trascorsi i termini prescrizionali, vedasi SS.UU. 23397/2016, cassazione 930/2018, 30362/2018. Inoltre si contesta la conformità' all'originale, ex art. 2719 ce, dell'avviso di ricevimento suddetto datato 24/04/2008 recante numero di raccomandata 13381651381 poiché' non si ritiene esistente l'originale. poiché la firma apposta non risulta essere quella della ricorrente e se ne disconosce la paternità ex art. 214 e ss. cpc e poiché secondo la Giurisprudenza costante l'Agente per la Riscossione non può attestare la conformità di un documento formato da altri come recentemente stabilito dalla Cassazione 8289/18. B) In relazione alla cartella n. 03420140038784867000. Si eccepisce la nullità della notificazione avvenuta per compiuta giacenza poiché effettuata ad un indirizzo in cui l'appellata non risiedeva più da 4 anni come si evince dal certificato storico dii residenza che si produce in copia!!!. Le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione. C) In relazione alla cartella n. 03420140050424124000. Si evidenzia che erroneamente detta cartella avente ad oggetto crediti INAIL veniva compresa tra le cartelle impugnate trattandosi di cartella di competenza del Tribunale di Cosenza Sezione Lavoro. D) In relazione alla cartella n. 03420150026110465000. Si evidenzia che con la sentenza citata da controparte non viene prodotta alcuna attestazione di passaggio in giudicato diversamente da quanto dalla stessa sostenuto e, pertanto, allo stato la stessa nulla prova!!!! Inoltre non viene prodotto alcun avviso di ricevimento e/o prova dell'avvenuta notifica della cartella suddetta. \? Si insiste inoltre nelle eccezioni spiegate in primo grado: 5) 0messa notifica degli atti presupposti e conseguente violazione dell'art. 50 dpr 600/73. Decadenze - prescrizione. Orbene in relazione all'atto impugnato si evidenziano vari effetti decadenziali: A) Un primo legato alla mancata notifica e/o emissione dell'avviso di accertamento, atto prodromico all'emissione della relativa cartella. Nel caso in oggetto non è stato emesso alcun avviso di accertamento e pertanto risulta oltremodo illegittimo quanto richiesto. B) Un secondo legato alla ritardata iscrizione a ruolo ed all'emissione della relativa cartella di pagamento atteso che nessuna prescrizione è stata rispettata nella formazione del ruolo. Medesimo discorso va fatto per la successiva notifica della cartella avvenuta per tutte abbondantemente dopo il termine di 7 decadenza previsto dall'art. 25 del DPR 602/73 Tutte tali prescrizioni sono state sistematicamente disattese a testimonianza dell'illegittimità di tutti gli atti impugnati anche sotto questo aspetto!! L'Agenzia delle Entrate di Rossano ed il Comune di Rossano, convenuti in giudizio, non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre, in via preliminare, procedere obbligatoriamente alla verifica - anche a fronte della eccezione di parte appellata - della sussistenza dei presupposti necessari per la valida instaurazione del rapporto processuale, in ordine alla tempestività della produzione dell'appello, ex art. 51 D.Lgs 546/92 ed art. 327 c.p.c. \? La sentenza impugnata risulta notificata dalla Signora Coppola Immacolata, in data 03.12.2018, alla Agenzia delle Entrate Riscossione (come da documentazione allegata agli atti di causa ). Computando i 60 giorni , ex art. 51 Dlgs 546/92 e d art. 327 cpc, il termine ultimo utile per notificare l'atto di appello alla parti convenute in giudizio andava a spirare l'1.02.2019, che, nel caso di specie, usufruendo della sospensione ( Covid ) di nove mesi - art.6, comma 11, del D.L. n. 119/2018 - veniva differito al il 31 luglio 2019 . Quindi, il gravame proposto, che porta la data di notifica del 09.02.2019, è da considerarsi tempestivo e, quindi, ammissibile, con conseguente rigetto dell'eccezione sul punto di parte appellata. \? Parimenti, va rigettata l'eccezione dell'appellata di inammissibilità del gravame proposto in ordine alla mancata legittimazione dell'ADER a costituirsi e stare in giudizio attraverso procuratori, potendolo fare - a suo parere - solo attraverso propri funzionari. Orbene, l'Agenzia della Riscossione, al pari dell'Agenzia delle Entrate, può stare in giudizio anche con procuratori ed avvocati del libero foro. L'iniziale incertezza in merito alla materia trattata è stata definitivamente superata dalle Sezioni Unite della Cassazione, n. 30008 del 19 novembre 2019, con ulteriore conferma della Suprema Corte, Sezione VI Civile n.22425/2021 e quella recentissima Sezione 6 Tributaria, n. 31917/2022 La CTP di Cosenza ha accolto il ricorso introduttivo essenzialmente sul riscontro dell'assenza della prova delle notifiche delle cartelle sottese all'atto di intimazione impugnato e della contumacia dell'Agenzia della Riscossione in quel grado di giudizio, con evidenza dell'acquiescenza di parte di quest'ultima alle ragioni di quella ricorrente. Tanto conduceva i primi giudici a superare l'esame delle eccezioni di parte attrice relative alla prescrizione ed alla decadenza dei crediti incorporati nelle richiamate cartelle. \? L'Agente della Riscossione produceva appello e depositava - ex art. 58 D.Lgs 546/92 - copie delle ricevute postali relative alle notifiche - ritenute perfezionate - delle singole cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione impugnato (tranne quella relativa alla n. 0342002003810457100000 ) , che vengono utilmente acquisite ai fini dell'odierno giudizio (Cassazione n.8313 2018, n.7252/2017 n2423/2017 e CTR Calabria n. 4574/2018 ). \? La contribuente appellata resisteva in giudizio esponendo una serie di osservazioni in merito alla materia contesa e, con particolare evidenza , richiamava il principio della manifesta acquiescenza dell'Agente della Riscossione alle ragioni dalla ricorrente rappresentate nel primo grado di giudizio, ex art. 115 cpc, a seguito della sua contumacia in primo grado, il che precludeva allo stesso la legittimazione a costituirsi in appello ed a depositare documentazione, invece omessa dinanzi ai giudici di prime cure ed utile anche ai fini della verifica della prescrizione e decadenza , eccepita al punto 2 del ricorso introduttivo . 8 Questa Corte procede all'esame della causa e delle diverse osservazioni delle parti: alla preliminare verifica e valutazione della documentazione depositata dall'appellante, asserita probatoria del perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione opposto, e ad eventuali riscontri di elementi di prescrizione/decadenza ribadite in questa sede dalla contribuente e già invocate nel primo grado di giudizio, non esaminate dal primo giudizio per l'assorbente motivazione posta a base della pronuncia appellata, anche alla luce della normativa intervenuta successivamente alla deliberazione dell'atto impugnato ed oggetto dell'odierno giudizio e della successiva formazione di giudicati inerenti in parte lo stesso petitum. 1. Nel processo tributario, l'ente impositore o di riscossione non ha l'obbligo di replicare ai motivi di ricorso proposti dal ricorrente è quindi sua facoltà quella di scegliere di costituirsi in giudizio. Questo perché il ricorrente è "attore" improprio perché non agisce per azionare un suo diritto ma per contrastare l'esercizio di altrui diritto di credito già azionato con l'avviso o con la cartella, che quindi "provoca" il contribuente: tale stato di cose determina che il "principio di non contestazione" opera solo a favore dell'Ufficio o dell'Agente della Riscossione in quanto esso "accerta il diritto di credito " o attiva la sua riscossione ed è il ricorrente che "contesta", cioè si oppone. Se il ricorrente non si oppone significa che accetta. La parte pubblica resistente, al contrario, ha già " contestato " l'evasione fiscale quindi, in veste eventuale di convenuta sostanziale perché chiamata in giudizio dal ricorrente, non è affatto tenuta a ripetere in giudizio le medesime contestazioni già fatte con l'atto notificato. Dunque l'ente impositore o di Riscossione non ha il dovere di replicare ai motivi di ricorso, e da ciò discende la libera scelta processuale di costituirsi o meno in giudizio e cosa importante il giudice tributario deve giudicare della legittimità dell'atto opposto indipendentemente dalla costituzione dell'ufficio. Nel caso di specie, quindi - a parere di questo giudice - alcuna acquiescenza alle ragioni del ricorrente può essere attribuita all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha deciso, nell'esercizio delle facoltà riservategli dalla legge, di non costituirsi. \? L'obiezione dell'appellante, in merito sollevata, non può trovare accoglimento. 2. Gli avvisi di ricevimento postale delle Raccomandate A.R. relative alla notifica delle cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione impugnata, specificatamente indicate nel prosieguo dello sviluppo motivazionale della pronuncia a cui attiene l'odierno giudizio, documentazione di valenza probatoria dell'assolto adempimento di legge, ancorchè dall'Agenzia delle Entrate Riscossione depositata ex art.58 Lgs 546/92, 2° comma ed in deroga al 1° , solo in sede appello - comunque entro il termine perentorio di cui all'art.32, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di venti giorni liberi prima dell'udienza (nel caso di specie il 27.12.2021, ovvero prima dei 20 giorni dalla data dell'odierna udienza del 07.04.2022), applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado" - viene utilmente acquisita agli atti dell'odierna causa, atteso che, per come sentenziato dalla Cassazione con le pronunce n. 1863/2018 e n. 8313/2018, nel processo tributario, l'articolo 58 D.Lgs. 546/1992 contempla specificamente la produzione di documenti nuovi in appello, ancorchè la parte in primo grado sia stata contumace, così risultando nettamente più permissivo rispetto all'articolo 345 c.p.c.. ( Corte di Cassazione n.7252/2017, n.2423/2017, n.24398/2016, n. 3661/2015 e nella giurisprudenza di merito CTR della Calabria, questa stessa Sezione, sentenza n. 4574 del 13.12.2018 e successive ). Sìcchè, conclusivamente, per come afferma Corte di Cassazione nelle recenti pronunce n.14567/2021 e n. 17921/2021 - e per ultime le Sezioni Unite Civili, nella recentissima sentenza n.7514 del 8 marzo 2022: " nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della carenza di legittimazione a 9 contraddire, intervenuto solo nel giudizio di appello ad opera del concessionario contumace in primo grado ". Tale orientamento, tra l'altro, era stato avvalorato anche dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 14 luglio 2017, n.199, nella quale essa afferma che la facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti non integra una violazione del diritto di difesa, che risulta enunciato e tutelato dall'art.24 della Costituzione. \? L'eccezione di parte appellata sul punto, per quanto argomentato, viene rigettata. 3. In ordine alla questione relativa al termine di prescrizione delle cartelle esattoriali, essa ha avuto una definitiva regolamentazione con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.23397/16 del 17 novembre 2016, cui hanno fatto seguito conforme numerose pronunce di legittimità e di merito. La Suprema Corte - contrariamente a quanto sostenuto, erroneamente, dall'Agente della Riscossione - ha affermato che non esiste un unico termine di prescrizione per le cartelle di pagamento. Il termine di prescrizione dipende dal tipo di tributo o sanzione richiesto al contribuente con la cartella stessa: per ciascuno di questi infatti è previsto un termine diverso. Tanto premesso, va subito rilevato che successivamente alla sentenza appellata n. 4081/18 del 26.02.2018 depositata il 17.07.2018, sono intervenuti: a) Il D.L. 119/2018 del 23.10.2018 che - a sensi dell'art.4 - ha determinato, ex lege, lo stralcio e la caducazione dei debiti residui di importo inferiore a mille euro, riferiti a ruoli formatisi nel periodo 2000-2010 ed affidati all'Agente della Riscossione per il loro incasso; b) La sentenza della CTR della Calabria, Sezione 3, n. 1463/2021 del 01.03.2021 e depositata il 06.05.2021 - passata in giudicato come provato da allegata attestazione della competente Segreteria della Sez. del 1.12.2022 - che ha dichiarato la regolarità della notifica della cartella n.03420150026110465000, quindi, della debenza della pretesa tributaria ivi indicata. Questo giudice, tanto circostanziato ed all'esito del vaglio della richiamata documentazione, normativa e giurisprudenza, rileva - in via conclusiva e ricognitiva - per ognuna delle cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione impugnato - anche con riferimento ai termini prescrizionali relativi ai singoli diversi crediti in esse indicati - quanto segue ed utile ai fini dell'odierno giudizio: 1 .Cartella n. 0342002003810457100000 : Manca la prova documentale della sua notifica, in assenza della quale la pretesa tributaria in essa incorporata è soggetta a caducazione; sarebbe comunque prescritta (CSN 1995: 5 anni - data di notifica della cartella 14.09.2002 e data intimazione di pagamento opposta 26.04.2017 ) 2. Cartella n. 03420020038361739001: Notifica provata , ma intervenuta prescrizione ( CSN 1995: 5 anni e Irpef 1995 : 10 anni - data di notifica della cartella 14.09.2002 e data intimazione di pagamento opposta 26.04.2017 ) . 3. Cartella n. 03420030021516788000 : Notifica provata , ma intervenuta prescrizione ( CSN 1996 : 5anni e Irpef 1996 : 10 anni - data di notifica della cartella 07.06.2003 e data intimazione di pagamento opposta 26.04.2017 ) . 4. Cartella n. 03420090030027289000: Notifica provata - Intervenuto stralcio, ex lege, Art.4 DL 119/2018 convertito in L. n. 136/2018 ; sarebbe comunque prescritta (ICI 2002: 5 anni - data di notifica della cartella 20.07.2009 e data intimazione di pagamento opposta 26.04.2017 ) 5. Cartella 03420140000985425000: Non risulta opposta 6. Cartella n. 0342014003848670000: in riferimento a tale atto è intervenuta la Sentenza CTR Calabria Sez.3, n.1463/2021 del 01.03.2021 depositata il 06.05.2021 ( passata in giudicata come da attestato della competente Segreteria del 01.12.2022 ) - relativa a sentenza CTP Cosenza 1084/2019 - che così motiva : 10 " In relazione alla cartella n. 0342014003848670000 osserva la Commissione che la stessa risulta essere stata notificata in Via Margherita 47 e non all'indirizzo di c.da Oliveto, ove l'appellata risiede dal 2011 come da certificato storico di residenza prodotto in atti : In relazione a tale cartella, quindi, non può ritenersi perfezionata la notifica della cartella di pagamento posta a base dell'iscrizione ipotecaria ". Il richiamato giudicato, non impugnato nei termini di legge, ha determinato la definitiva caducazione della pretesa tributaria in questione. \? Tanto fa venir meno l'obiezione sul punto dell'Agente della Riscossione, oltre che intempestiva, in ordine alla valenza interruttiva della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, ma soprattutto perché priva di pregio giuridico. In merito la Suprema Corte - sentenza n. 18305 del 3 settembre 2020 - ha precisato " che l'invio di una comunicazione di ipoteca non può interrompere la prescrizione. La comunicazione d'ipoteca ( nel caso di specie preventiva ), per interrompere la prescrizione, deve avere i connotati dell'atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c.. In caso contrario la comunicazione dell'ipoteca non avrà l'effetto interruttivo, neppure istantaneo, della prescrizione ". 7. Per quanto concerne la cartella n. 03420140050424124000 ( Inail ), è da considerare non apposta nell'appello. E' lo stesso appellante nell'atto di costituzione che evidenzia che erroneamente detta cartella avente ad oggetto crediti INAIL veniva compresa tra le cartelle impugnate trattandosi di cartella di competenza del Tribunale di Cosenza Sezione Lavoro. Viene dichiarata l'incompetenza di questo giudice a favore del G.O 8. Cartella n. 03420150026110465000: in riferimento a tale atto è intervenuta la Sentenza CTR Calabria Sez.3, n.1463/2021 del 01.03.2021 depositata il 06.05.2021 ( passata in giudicata come da attestato della competente Segreteria della Sezione del 01.12.2022 ) - relativa a sentenza CTP Cosenza 1084/2019 - che così motiva : " In riferimento alla cartella n. 0342015002611046500 l'avvenuta notifica non risulta di fatto contestata dall'appellata che si è limitata ad eccepire la mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sulla opposizione proposta . In riferimento a alla cartella, pertanto, l'appello risulta meritevole di accoglimento. In parziale riforma della sentenza gravata, quindi, il provvedimento impugnato deve essere annullato con esclusivo riferimento alla cartella di pagamento n. 03420150026110465000 ". Il richiamato giudicato, non impugnato nei termini di legge, ha determinato la definitiva conferma della pretesa tributaria incorporata nell'atto di intimazione opposto. La Corte, fatta salva la competenza del G.O per quanto riguarda le cartelle di pagamento n. 0342014000 0985425000 e n. 03420140050424124000 ( Inail ), all'esito dell'esame della documentazione allegata agli atti di causa e per quanto motivato nei singoli punti e nel loro complesso, accoglie l'appello in relazione alla intimazione di pagamento n.03420179003172577000, limitatamente ed unicamente alla cartella n. 0342015 0026110465000. Conferma nel resto la sentenza impugnata, sia pur con diversa articolazione motivazionale . Le eccezioni delle parti non scrutinate si intendono assorbite. L'accoglimento parziale del gravame proposto, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M A scioglimento della riserva, assunta il 7 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, relativamente alla cartella di pagamento n. 034 2015 00261 10465 000; conferma nel resto la sentenza appellata. Spese compensate.
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