Sentenza del 18/01/2023 n. 207 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria Sezione/Collegio 4

Decisioni

  • 000536/2019 - GIUDIZIO INTERMEDIO

Massime

\U00A0CARTELLE DI PAGAMENTO - TERMINE DI PRESCRIZIONE

Non esiste un unico termine di prescrizione per le cartelle di pagamento, dipendendo lo stesso dal tipo di tributo o di sanzione richiesto al contribuente con la cartella stessa: per ciascuno di questi infatti è previsto un termine diverso.


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In tema di Sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie la normativa ha distinto con chiarezza il termine di decadenza entro il quale deve essere contestata la violazione e irrogata la sanzione ( cinque anni), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato.

Il provvedimento con cui è negato il rimborso di un tributo pagato per più anni reca una pretesa di natura composita in quanto verte sul diritto al rimborso di periodi di imposta tra loro distinti anno per anno, anche se derivanti da un'unica istanza di rimborso: periodi di imposta che , astrattamente, possono avere ciascuno una genesi diversa, perciò autonoma dalle altre e che devono, quindi, essere singolarmente delibate dal giudice, che è chiamato a pronunciarsi sui vizi eccepiti in relazione ad ognuna di esse. Pertanto, tenuto conto che il contribuente ben avrebbe potuto presentare istanza di rimborso per ogni singola annualità, nel caso in cui presenti un'unica istanza per più anni e quindi impugni il conseguente diniego, l'autonomia di ciascuna domanda, riferita a ciascuna annualità, giustifica l'applicazione del CUT individuale per ciascuna di esse non dovendolo quindi calcolare in relazione al valore dell'importo complessivamente chiesto a rimborso.

Riferimenti normativi: art. 12, D. Lgs. 546/1992; art. 14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2022.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 78/2016.

Il nuovo termine di prescrizione, che decorre a seguito dell'interruzione dovuta ad una cartella esattoriale non impugnata, coincide con quello ordinariamente previsto per il tributo cui essa si riferisce.

Al fine di individuare il termine di prescrizione da applicare per le pretese tributarie, come anche per quelle extratributarie, occorre tenere in considerazione sempre la natura del credito. È sempre la legge a stabilire il termine di prescrizione per la riscossione di somme portate delle cartelle di pagamento non opposte, che di regola è di dieci anni per i tributi erariali e di cinque anni per i tributi locali.

In caso di omessa impugnazione della cartella di pagamento, ai fini della riscossione del credito trova applicazione il termine decennale e ciò anche per gli importi dovuti a titolo di interessi e sanzioni, in quanto non sono ipotizzabili diversi termini di prescrizione per crediti nascenti dallo stesso presupposto.

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