Ordinanza del 03/10/2023 n. 27896 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Rilevato che:
A.A. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l'appello principale della contribuente ed accolto parzialmente l'appello incidentale del Comune di Avellino avverso la sentenza n. 1545/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, in parziale accoglimento del ricorso avverso avvisi di accertamento ICI 2010-2011 emessi dal suddetto ente locale;
il Comune di Avellino resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo.
Considerato che:
1.1. va preliminarmente rigettata la richiesta di rinvio d'udienza avanzata con la memoria difensiva dalla difesa di parte ricorrente per l'intervenuto decesso del precedente difensore, Avvocato Ernesto Fenizia, in data (------);
1.2. invero, nel giudizio di cassazione, la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, non determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, allorquando la parte stessa sia già a conoscenza di tale evento ed abbia (come nella specie) rilasciato procura ad un nuovo difensore in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22020 del 19/10/2007; conf. Cass. n. 25462 del 30/08/2023; Cass. n. 28288 del 4/11/2019; Cass. n. 2018 del 05/10/2018);
2.1. con unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto che i terreni oggetto dell'accertamento fossero utilizzabili a scopo edificatorio nonostante la sussistenza di vincoli, sugli stessi, atti a impedire ogni intervento edificatorio in quanto inseriti in area di rispetto fluviale;
1.2. la censura è infondata;
1.3. in tema di ICI l'esistenza di un vincolo idrogeologico che condizioni di fatto l'edificabilità del suolo non esclude, infatti, la natura fabbricabile dall'area - rilevante D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, e desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune - ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale, riducendo, quindi, la base imponibile (cfr. in termini Cass. n. 19963/2019);
1.4. l'edificabilità legale non si esaurisce, invero, in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione;
1.5. la stessa ricorrente, peraltro, deduce che il terreno in oggetto era inserito, nelle norme di attuazione del P.U.C., in fascia "F per servizi di interesse generale", e che "in particolare la zona F riguarda parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, e che sono consentiti manufatti di modesto volume non necessariamente in muratura destinati a chiosco bar o per la vendita di quotidiani" (cfr. pag. 3, 5 ricorso);
1.6. la Commissione tributaria regionale si è quindi pienamente uniformata ai principi dianzi illustrati laddove ha affermato che la presenza di vincoli di inedificabilità non impediva di considerare la vocazione edificatoria di aree come quella in oggetto, incidendo i detti vincoli solo sul valore venale degli immobili, atteso che, come dianzi illustrato, anche i vincoli idrogeologici non sottraggono le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, assumendo invece rilevanza soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile;
2.1. con il ricorso incidentale il Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato la decadenza del Comune con riguardo all'accertamento ICI 2010 per tardiva notifica dell'atto impositivo in data 29/12/2016, a cui aveva poi fatto seguito, a seguito di istanza di riesame, la notifica di un avviso in rettifica in data 6/3/2017 con rideterminazione in riduzione dell'importo pregresso;
2.2. la doglianza è fondata;
2.3. in tema di ICI, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento da parte degli enti locali, previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamento dell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) da quella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa); pertanto, mentre nella prima ipotesi il primo dei cinque anni previsti dalla norma richiamata è quello successivo all'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella seconda ipotesi esso coincide, invece, con il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, atteso che il termine di presentazione della dichiarazione scade l'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
2.4. ciò posto, nel caso in esame non si era in presenza di un omesso versamento di imposta ma di un'omessa dichiarazione rilevante ai fini ICI relativamente alle annualità 2010 e 2011;
2.5. alla luce di quanto sopra l'avviso di accertamento risulta notificato in data 29/12/2016 (dovendosi fare riferimento a questa data, e non a quella del 6 marzo 2017, di notifica di un atto di mera precisazione di una pretesa impositiva già compiuta e comunicata), dunque entro il termine di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, scadendo nel caso di specie i cinque anni previsti da tale disposizione rispettivamente il 31.12.2016 ed il 31.12.2017;
2.6. la Commissione tributaria regionale, nel dichiarare avvenuta oltre il suddetto termine quinquennale la suindicata notifica con riguardo all'annualità 2010, non ha fatto quindi corretta applicazione dei principi indicati;
3. sulla scorta di quanto sin qui indicato, va respinto il ricorso principale ed accolto quello incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto;
4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto dell'appello della contribuente;
5. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'\� consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e respinge il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'appello della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto della Corte di Cassazione Sezione Tributaria, il 28 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2023
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