In ambito ICI, l'esistenza di un vincolo idrogeologico che condizioni di fatto l'edificabilità del suolo non esclude la natura fabbricabile dall'area, e conseguentemente l'imponibilità come tale, incidendo però sulla stima del relativo valore venale e quindi operando come fattore di riduzione della base imponibile. Nel caso di specie, la presenza di vincoli di inedificabilità non impediva di considerare la vocazione edificatoria di aree come quella in oggetto, incidendo i detti vincoli solo sul valore venale degli immobili, atteso che, anche i vincoli idrogeologici non sottraggono le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, assumendo invece rilevanza soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.